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Sentenza — n. 29403/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29403/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29403/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha riformato solo quoad poenam la sentenza emessa in data 11 luglio 2017 dal tribunale del medesimo capoluogo- propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente enunciati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. violazione della legge penale processuale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), avendo la Corte utilizzato ai fini del decidere le dichiarazioni rese ai CC nel corso delle indagini preliminari dalla persona informata sui fatti, Tomesani, dichiarazioni parzialmente trascritte nella informativa di polizia giudiziaria acquisita sull'accordo delle parti, senza che il consenso all'utilizzazione cartolare coprisse anche tale profilo dichiarativo indiretto; del resto tali dichiarazioni appaiono essenziali al fine di ricostruire gli elementi costitutivi della fattispecie, non foss'altro perché sono servite ad argomentare l'attendibilità del narrato della persona offesa; 1.2. deduce ancora la difesa (in maniera promiscua) i tre vizi di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità per il delitto di usura sub A);.vicenda Zabot), per difetto di prova del dolo generico atto a sostenere la condotta materiale, in quanto la pattuizione usuraria era in larga parte condizionata dal buon esito della anticipazione bancaria sulla fattura scontata dall'imputato, talché l'imputato non poteva sapere quale fosse il reale ammontare del prestito, condizionato (nell'an e nel quantum) dallo sconto praticato dall'istituto di credito.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29403/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro duemila.

Parole chiave

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dichiarazioni inverosimili responsabilità del fideiussore responsabilità per colpa obbligo di pagamento assunzione di debito irresponsabilità

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di DI MARZO Giuseppe, nato in Svizzera il 30/11/1969, avverso la sentenza del 5/7/2019 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. Riccardo Pellicciardi, che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha riformato solo quoad poenam la sentenza emessa in data 11 luglio 2017 dal tribunale del medesimo capoluogo- propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente enunciati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. violazione della legge penale processuale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), avendo la Corte utilizzato ai fini del decidere le dichiarazioni rese ai CC nel corso delle indagini preliminari dalla persona informata sui fatti, Tomesani, dichiarazioni parzialmente trascritte nella informativa di polizia giudiziaria acquisita sull'accordo delle parti, senza che il consenso all'utilizzazione cartolare coprisse anche tale profilo dichiarativo indiretto; del resto tali dichiarazioni appaiono essenziali al fine di ricostruire gli elementi costitutivi della fattispecie, non foss'altro perché sono servite ad argomentare l'attendibilità del narrato della persona offesa; 1.2. deduce ancora la difesa (in maniera promiscua) i tre vizi di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità per il delitto di usura sub A);.vicenda Zabot), per difetto di prova del dolo generico atto a sostenere la condotta materiale, in quanto la pattuizione usuraria era in larga parte condizionata dal buon esito della anticipazione bancaria sulla fattura scontata dall'imputato, talché l'imputato non poteva sapere quale fosse il reale ammontare del prestito, condizionato (nell'an e nel quantum) dallo sconto praticato dall'istituto di credito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso proposti in unico contesto meritano trattazione unitaria in ragione della comune struttura e sorte processuale e vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza e il difetto di specificità dei motivi, che non si confrontano con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, che integra quella di primo grado senza sostituirsi ad essa, svolgendo peraltro censure alla valutazione di merito congruamente motivata. 1.1. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano le doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:

a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 1.2.

Le censure svolte con detti motivi si risolvono peraltro nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.3.

Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che nella complessiva valutazione di coerenza, continuità sostanziale e non contraddizione del nucleo centrale del narrato, la persona offesa è risultata assolutamente veridica e come tale autosufficiente nel narrato ai fini del decidere. Nessuna efficacia decisiva assume pertanto la prova dichiarativa asseritamente inutilizzabile -ancorché avvinta nel contenuto alla informativa di reato acquisita sull'accordo delle parti al fascicolo degli atti utilizzabili ai fini del decidere- fondando l'accertamento della responsabilità sulla perfetta autosufficienza dell'apporto narrativo offerto dalla persona offesa.

In tema di generale attendibilità della persona offesa, sia la Corte territoriale che il tribunale hanno correttamente dato conto in motivazione dei criteri adottati nella complessiva valutazione di attendibilità di quanto dichiarato dall'offeso nel processo (così, in tema di valutazione di attendibilità del narrato proveniente dall'offeso, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione). Le ragioni della inammissibilità dei motivi di ricorso involgono sia il profilo della materialità del fatto che la consistenza dell'elemento psicologico di sostegno. La Corte territoriale ha infatti spiegato, molto chiaramente, che la pattuizione usuraria intervenne tra Zabot e Di Marzo, senza che fosse condizionata dall'intervento di enti-terzi, che restarono estranei ad una pattuizione usuraria già conclusa tra le parti.

Il che consente di ritenere coperto dal dolo generico l'accordo illecito.

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2