Sentenza — n. 29402/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) ALFANO AGATA n. a Palermo il 5/11/1954 2) LA MANTIA FRANCESCO n. a Palermo il 10/4/1980 avverso la sentenza resa in data 1/7/2019 dalla Corte di Appello di Palermo dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto alla posizione di La Mantia Francesco e per l'inammissibilità del ricorso di Alfano Agata
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 bis cod.pen, art. 444 cod.proc.pen, art. 379 cod.pen, artt. 192 cod.proc.pen; Sentenza — n. 29402/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa sostiene, quindi, che i fatti contestati avrebbero dovuto essere ricondotti alla fattispecie ex art. 379 cod.pen. dal momento che la Alfano si è, al più, prestata ad aiutare La Mantia Giuseppe ad assicurarsi il provento delle attività delittuose addebitategli; 3.1 la violazione degli artt. 192 cod.proc.pen. e 62 bis cod.pen., avendo la Corte di merito reiterato il diniego delle attenuanti generiche senza considerare l'incensuratezza della prevenuta e l'assenza di benefici dal transito del danaro sul suo conto.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) ALFANO AGATA n. a Palermo il 5/11/1954 2) LA MANTIA FRANCESCO n. a Palermo il 10/4/1980 avverso la sentenza resa in data 1/7/2019 dalla Corte di Appello di Palermo dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. Fulvio Troncone, che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto alla posizione di La Mantia Francesco e per l'inammissibilità del ricorso di Alfano Agata
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del GUP del locale Tribunale che, in data 17 aprile 2018, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli delle ipotesi di riciclaggio loro rispettivamente ascritte ai capi V e W della rubrica, condannando Alfano Agata alla pena di anni sei di reclusione ed euro quattromila di multa, La Mantia Francesco alla pena di anni quattro di reclusione ed euro duemila di multa. Agli imputati si ascrive, quale compagna e figlio di La Mantia Giuseppe, funzionario mai!, separatamente giudicato e condannato con riguardo a fatti di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, di aver consentito al medesimo di far transitare sui rispettivi conti correnti somme di danaro provenienti dai reati ascrittigli.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo L'Avv. Pietro Cascio nell'interesse di La Mantia Francesco 2.1 la violazione dell'art. 648 bis cod.pen. per travisamento dei fatti e della causa tipica nonché il difetto e l'illogicità della motivazione. La difesa, dopo aver ricordato che all'imputato si contesta di aver versato sul proprio conto, durante il periodo di convivenza con il padre Giuseppe, tre assegni del complessivo importo di euro 16mila al medesimo intestati e riconducibili a Oneto Salvatore, sostiene che dette operazioni non integrano il delitto di riciclaggio, difettando il requisito della sostituzione o del trasferimento delle somme né è ravvisabile l'ostacolo alla tracciabilità del danaro di cui trattasi, in quanto gli assegni sono stati versati sul conto di un familiare convivente del beneficiario.
In particolare, ad avviso della difesa non è riscontrato il requisito della sostituzione o trasferimento delle somme in quanto l'imputato ha riferito di aver acconsentito al versamento poiché in quel periodo il padre era sprovvisto di un proprio conto. Generica ed illogica risulta, inoltre, l'affermazione dei giudici d'appello secondo cui il ricorrente non poteva ignorare la provenienza illecita delle somme dal momento che nell'anno 2008 viveva all'interno del nucleo familiare sicché è ragionevole ritenere che fosse a conoscenza dell'elevato tenore di vita del genitore, i cui introiti non erano limitati allo stipendio, come emerge dai movimenti del conto corrente formalmente intestato all'Alfano, con la quale Giuseppe La Mantia intratteneva una relazione sentimentale.
Con riguardo al dolo la difesa sostiene che i giudici di merito ne abbiano ritenuto la sussistenza sulla base di semplici presunzioni, che risultano illogiche se rapportate alle risultanze documentali che non danno conto né della conoscenza da parte dell'imputato della relazione extraconiugale del padre né della possibilità dello stesso di operare sul conto dell'Alfano. Analogamente affetto da illogicità è l'argomento che valorizza, ai fini della consapevolezza del ricorrente in ordine alle attività illecite del genitore, l'asserita ammissione dell'addebito di riciclaggio da parte della madre dell'imputato e moglie di Giuseppe La Mantia, Esposto Maria, la quale ha patteggiato la pena, sebbene in realtà la Esposto non sia mai stata interrogata e la definizione ex art. 444 cod.proc.pen. 2 691\ non sia ontologicamente qualificabile come sentenza di condanna.
Inoltre, con riguardo ai reati presupposti, il processo a carico di La Mantia Giuseppe non risulta ancora irrevocabilmente definito, contrariamente a quanto accreditato dalla sentenza impugnata. Quanto alle intercettazioni utilizzate a riscontro della consapevolezza del ricorrente circa gli affari illeciti del padre, la difesa segnala che le stesse si collocano a circa tre anni di distanza dai fatti e nulla consentono di inferire in punto di dolo sulle operazioni in contestazione, tanto più ove si consideri che il La Mantia Giuseppe parlava con la figlia Manuela dell'effettuazione di un bonifico che, in esito agli accertamenti di P.g., è risultato del tutto lecito; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 648bis e 379 cod.pen. e correlato vizio della motivazione.
La difesa sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto qualificare i fatti contestati come favoreggiamento reale in quanto il versamento degli assegni da parte del La Mantia Giuseppe sul conto corrente del figlio mirava a consolidare in capo allo stesso i vantaggi conseguiti con l'attività illecita; 2.3 la violazione degli artt.192 cod.proc.pen., 62 bis e 133 cod.pen. nonché l'omissione e/o l'illogicità della motivazione. Sostiene la difesa che la Corte d'Appello ha incongruamente disatteso le doglianze difensive in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e dosimetria della pena, senza considerare lo stato di incensuratezza e il positivo comportamento processuale del ricorrente nonché la necessità di allineare il trattamento sanzionatorio, per ragioni di giustizia, a quello riservato alla coimputata Esposto Maria.
L'Avv. Antonino Giuseppe Martorana nell'interesse di Agata Alfano 3. la violazione dell'art. 648 bis cod.pen. Assume la difesa che dal compendio captativo emerge che la Alfano non aveva capacità decisionale diretta né autonomia operativa in relazione alle somme convogliate sul conto a lei intestato, sul quale era delegato ad operare il La Mantia Giuseppe, né da alcuna delle fonti acquisite emerge che la stessa avesse conoscenza dell'illecita provenienza delle somme stesse. Inoltre, nella specie difetta, secondo la ricorrente, l'attitudine della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene dal momento che il conto corrente bancario è uno strumento di conservazione e di utilizzo del danaro del tutto trasparente e i titoli versati erano perfettamente tracciabili.
La difesa sostiene, quindi, che i fatti contestati avrebbero dovuto essere ricondotti alla fattispecie ex art. 379 cod.pen. dal momento che la Alfano si è, al più, prestata ad aiutare La Mantia Giuseppe ad assicurarsi il provento delle attività delittuose addebitategli; 3.1 la violazione degli artt. 192 cod.proc.pen. e 62 bis cod.pen., avendo la Corte di merito reiterato il diniego delle attenuanti generiche senza considerare l'incensuratezza della prevenuta e l'assenza di benefici dal transito del danaro sul suo conto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso proposto nell'interesse di La Mantia Francesco in punto di dolo è fondato e merita accoglimento. Non può esservi dubbio alcuno in ordine alla sussistenza, nella specie, della condotta materiale integrante il delitto di riciclaggio, avendo l'imputato ricevuto sul proprio conto corrente tre distinte rimesse di danaro provenienti dal reato di corruzione addebitato al genitore, La Mantia Giuseppe. Questa Corte ritiene, infatti, con orientamento costante, che integra il delitto ex art. 648 bis cod.pen. il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, o anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Rv. 271530;
Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013,dep.2014,Rv. 259485;n. 43534 del 24/04/2012,Rv. 253795). L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio, per consolidato avviso della giurisprudenza di legittimità, è integrato, invece, dal dolo generico, che ricomprende la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni od altre utilità, nella consapevolezza di tale origine, e non richiede alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro (Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Rv. 249445; Sez. 5, n. 25924 del 02/02/2017, Rv. 270199).
L'elemento psicologico può atteggiarsi anche in forma di dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Rv. 274457). Il fatto deve ritenersi, dunque, correttamente ricondotto all'ipotesi di riciclaggio, contrariamente alla tesi difensiva, introdotta solo in sede di ricorso, che vorrebbe la fattispecie alternativamente inquadrabile nella fattispecie di favoreggiamento reale, figura criminosa sussidiaria che resta esclusa per incompatibilità logico- giuridica qualora sussistano gli estremi del delitto di cui all'art. 648 bis cod.pen.(Sez. 2, n. 16819 del 22/03/2018 Rv. 272793; n. 43295 del 24/11/2010, Rv. 248949). 4.1 L'apparato motivazionale dispiegato dal giudice d'appello a fondamento della reiezione delle doglianze difensive in punto di dolo poggia, nondimeno, su assunti apodittici e, talora, privi di congruenza logica.
Infatti, la sentenza impugnata ha tratto il convincimento,in ordine alla piena consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza illecita delle somme conferite sul proprio conto corrente dal genitore, dalle seguenti circostanze:
a) la convivenza, all'epoca dei fatti, del prevenuto con i genitori;
b) l'avvenuta definizione mediante patteggiamento della posizione di Esposto Maria, madre dell'imputato e moglie di La Mantia Giuseppe, nei cui confronti risulta elevato analogo addebito ex 648bis cod.pen., la quale avrebbe ammesso i fatti;
c) l'elevato tenore di vita del padre, certificato dagli spostamenti di ingenti somme di danaro sul conto corrente di Alfano Agata, che con La Mantia Giuseppe intratteneva una relazione sentimentale;
d) gli esiti di alcune captazioni ambientali risalenti al 2011, dalle quali emerge il suggerimento del La Mantia Giuseppe alla figlia Manuela di non tenere sul proprio conto corrente il danaro di un bonifico in arrivo ma di conferirlo sul conto del fratello Francesco. Sulla scorta di siffatte emergenze processuali la Corte territoriale ha ritenuto radicalmente smentite le proteste di buona fede dell'imputato, il quale ha dichiarato in sede di interrogatorio che il danaro accreditato era relativo ad un prestito effettuato al La Mantia Giuseppe dall'amico Damiata Giuseppe, confluito sul suo conto in quanto il genitore ne era all'epoca sprovvisto. 4.2 La difesa ha con ragione evidenziato che la valutazione dei giudici territoriali denota per più versi criticità giustificative.
Invero, è frutto di un'inferenza non sostenuta da rigore argomentativo l'affermazione secondo cui il patteggiamento della Esposto per una fattispecie analoga denoterebbe la diffusa consapevolezza in ambito familiare dell'illecita attività corruttiva del congiunto e dei proventi che ne derivavano. Al riguardo alcun dato fattuale autorizza siffatta conclusione e la difesa contesta lo stesso presupposto del ragionamento inferenziale, negando che la Esposto abbia fatto qualsivoglia ammissione di responsabilità in ordine ai fatti a lei contestati, segnalando l'impossibilità di equiparare l'accesso al rito ex art. 444 cod.proc.pen. ad una "confessione" di colpevolezza.
Né risulta logicamente persuasivo il riferimento all'elevato tenore di vita del La Mantia Giuseppe in quanto desunto (pag.
5) non da circostanze direttamente riferibili al contesto familiare ma dai movimenti per somme ingenti sul conto della Alfano, senza che si abbia 5 àíà- contezza in sede processuale che al ricorrente fosse noto il rapporto intrattenuto dal genitore con detta imputata e l'esistenza e consistenza del conto corrente sul quale il congiunto era delegato ad operare. Parimenti, non può riconoscersi pregnante valenza indiziaria alle conversazioni captate tra il La Mantia Giuseppe e i figli a tre anni di distanza dalle condotte incriminate, dalle quali i giudici territoriali hanno desunto che in ambito familiare tutti sapevano che il padre era "solito giostrare coi conti correnti altrui, messigli consciamente a disposizione, per occultare o provare a farlo, le proprie magagne" (pag. 6).
La sentenza impugnata non ha spiegato se i colloqui di cui alle conversazioni nn. 5075 del 19/10/2011 e 7385 del 29/12/2011 concernono operazioni di natura illecita, attuando una decontestualizzazione del portato dichiarativo che non consente di cogliere significativi collegamenti tra la fonte cennata e il tema di prova, costituito dalla consapevolezza dell'imputato circa la provenienza illecita delle somme ricevute in un brevissimo arco temporale nel novembre 2008. 4.3 Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le residue censure, deve, dunque, concludersi per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo che provvederà ad emendare le rilevate criticità motivazionali.
5. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione al ricorso proposto nell'interesse di Alfano Agata. Ed, invero, il primo motivo si risolve in censure di merito che tendono ad una rilettura delle intercettazioni ambientali, ampiamente scrutinate dai giudici territoriali, i quali ne hanno fornito una logica e persuasiva interpretazione, idonea a dar conto della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato. Il primo giudice, richiamato in senso adesivo dalla Corte di merito, alle pagg. 52 e segg., ha riportato per esteso i contenuti più significativi delle captazioni acquisite, evidenziando come la Alfano fosse ben consapevole di aver fatto transitare per anni sul proprio conto corrente ingenti somme di danaro di derivazione illecita, erogate in favore del La Mantia in conseguenza e per effetto delle "cortesie" effettuate a Damiata Giuseppe.
Né hanno pregio i rilievi, in questa sede reiterati, in ordine al preteso difetto di attitudine dissimulativa del versamento dei cospicui importi rivenienti dagli episodi corruttivi sul conto della Alfano poiché, alla stregua della già richiamata, pacifica, giurisprudenza di legittimità, attesa la natura fungibile del bene, siffatta operazione comporta l'automatica sostituzione con danaro pulito delle somme depositate. Manifestamente infondata risulta la censura in punto di qualificazione giuridica della condotta dal momento che la argomentata sussistenza degli estremi owi, costitutivi del riciclaggio impedisce la sussunzione del fatto nell'alternativa e sussidiaria fattispecie ex art. 379 cod.pen. 5.1 Destituite di pregio s'appalesano anche le residue censure in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, avendo i giudici d'appello adeguatamente giustificato la reiezione del gravame sul punto, richiamando la persistenza nel tempo delle condotte, indice di spiccata intensità del dolo, e stimando il trattamento sanzionatorio praticato del tutto congruo rispetto alla gravità degli illeciti.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla posizione di La Mantia Giuseppe, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio, mentre il ricorso di Alfano Agata deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di La Mantia Francesco con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso di Alfano Agata che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eur