Sentenza — n. 29400/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 24/01/2020, la Corte di appello di Venezia rigettava l'appello proposto nell'interesse di Giancarlo Targa avverso la sentenza del Tribunale di Venezia in data 28/01/2019 con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 240 di multa oltre al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile Epiù s.r.l. da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione a quest'ultima di una provvisionale di euro 396 oltre interessi e spese, in relazione ai reati di cui agli artt. 61 n. 7, 640 cod. pen. (capo A), 61 n. 2, 477 e 482 cod. pen. (capo B).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 609, comma 1 cod. proc. pen, art. 606, comma 3 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29400/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1 cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Targa Giancarlo, n. a San Martino di Venezze il 20/04/1948, rappresentato ed assistito dall'avv. Andrea Frank, di fiducia avverso la sentenza n. 3203/2020 in data 24/01/2020 della Corte di appello di Venezia, seconda sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni della parte civile EPIU' s.r.I., con l'avv. Franco Bordignon, sostituto processuale dell'avv. Veronica Rossetto che ha chiesto il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione e rifusione delle spese sostenute nel grado che si quantificano in euro 6.055,00 oltre accessori di legge; preso atto che le difese non hanno chiesto la discussione orale mentre il difensore del ricorrente ha presentato memoria con la quale ha insistito nelle conclusioni assunte in sede di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 24/01/2020, la Corte di appello di Venezia rigettava l'appello proposto nell'interesse di Giancarlo Targa avverso la sentenza del Tribunale di Venezia in data 28/01/2019 con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 240 di multa oltre al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile Epiù s.r.l. da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione a quest'ultima di una provvisionale di euro 396 oltre interessi e spese, in relazione ai reati di cui agli artt. 61 n. 7, 640 cod. pen. (capo A), 61 n. 2, 477 e 482 cod. pen. (capo B).
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Giancarlo Targa, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di truffa (primo motivo) ed identica violazione in relazione al reato di falsità materiale commessa dal privato (secondo motivo). 2.1. In relazione al primo motivo, si assume come il ricorrente non avrebbe rispettato ì termini del contratto di noleggio del mini escavatore che aveva stipulato con la persona offesa, avendo trasportato in luogo diverso da quello concordato il veicolo, mentre il contratto - della durata di una settimana - era ancora in corso; il fatto, inquadrabile in una classica vicenda di inadempimento contrattuale, non avrebbe determinato alcun danno patrimoniale in capo alla persona offesa e doveva ritenersi una mera presunzione ritenere che alla scadenza pattuita tra le parti, l'imputato non avrebbe restituito il bene al noleggiatore. 2.2.
In relazione al secondo motivo, si evidenzia come il ricorrente sarebbe stato spinto ad accettare l'incarico ricevuto da Daniele Carraro (consistente nel prendere a noleggio diverse macchine operatrici utilizzando documenti falsi) solo a causa delle proprie precarie condizioni economiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo. della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia come la censura proposta tenda a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti già rimessi alla valutazione del giudice di merito e dallo stesso, in ben due gradi di giudizio, disattesi con ampia ed argomentata motivazione.
Invero, come evidenziato dalla Procura generale, nel caso di contratto dì noleggio, la condotta diviene penalmente rilevante non già in conseguenza della mancata restituzione del bene, bensì all'atto di stipulazione dell'accordo contrattuale con conseguimento del profitto. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha correttamente individuato gli elementi di fatto, quale l'esibizione di documenti falsi per entrare nella materiale disponibilità di diverse macchine operatrici da cui è stato successivamente asportato l'apparato GPS per impedirne l'individuazione, dai quali ritenere, attraverso un percorso motivazionale del tutto esente da vizi logico-giuridici, l'intento criminoso del ricorrente.
Pertanto, la circostanza secondo la quale non fosse ancora spirato il termine del contratto di noleggio, anziché rilevare in termini di mero inadempimento contrattuale come asserito dal ragionamento difensivo, rappresenta invece un post factum penalmente irrilevante essendosi già consumata la condotta delittuosa.
3. Del tutto tardivo e, come tale non scrutinabile, a ragione della proposizione per la prima volta in sede di legittimità, è il secondo motivo. In sede di gravame di appello, la parte aveva dedotto solo due motivi: con il primo, aveva contestato l'affermazione di penale responsabilità ribadendo - come si è visto - la tesi dell'inadempimento contrattuale penalmente irrilevante; con il secondo, aveva lamentato l'eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio, invocando il contenimento della pena nel minimo edittale, oltre alla formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ritenute in sentenza di primo grado solo equivalenti all'aggravante contestata.
Invero, il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1 cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., e art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motiva7ione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale.
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. L'imputato va altresì condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile EPIU' s.r.l. che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile EPIU' s.r.l. che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 08/06/2021.