Sentenza — n. 29398/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: D'AURIA GABRIELE nato a SOLOFRA il 01/09/1961 avverso la sentenza del 19/01/2021 del TRIBUNALE di BRINDISIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod.pen; Sentenza — n. 29398/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Con sentenza in data 19 gennaio 2021, il tribunale monocratico di Brindisi, condannava D'Auria Gabriele alla pena di mesi 2 di reclusione perché colpevole di ricettazione. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il procuratore generale di Lecce deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 648 cod.pen..
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: D'AURIA GABRIELE nato a SOLOFRA il 01/09/1961 avverso la sentenza del 19/01/2021 del TRIBUNALE di BRINDISIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 19 gennaio 2021, il tribunale monocratico di Brindisi, condannava D'Auria Gabriele alla pena di mesi 2 di reclusione perché colpevole di ricettazione. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il procuratore generale di Lecce deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 648 cod.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è fondato. Ed invero il giudice di primo grado ha determinato la pena per il contestato e ritenuto delitto di ricettazione nella sola misura di mesi due di reclusione omettendo la sanzione pecuniaria pure prevista dai limiti edittali stabiliti ex art. 648 cpv cod.pen.. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al tribunale di Brindisi limitatamente al calcolo della pena pecuniaria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pena pecuniaria con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Brindisi. Dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità. Roma, 8 giugno 2021 I CONSIGLIERE EST. ii ii tt. Ignazio Pardo IL PRpIDENTE Dott. Luc no Imperiali DEPOSITATO IN CANCEL