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Sentenza — n. 29397/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29397/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29397/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nel primo motivo la difesa rileva che la valutazione della Corte territoriale, pure resa ai soli effetti civili, sarebbe affetta da manifesta illogicità e sarebbe comunque contraddittoria. A fronte dei motivi di appello, infatti, il giudice dell'appello non si sarebbe espressa in ordine: i. ai dubbi avanzati circa la genuinità della versione resa dalle persone offese, che pure avevano e hanno avuto un enorme interesse a estromettere il ricorrente dall'asta; ii. alle argomentazioni della difesa che ha evidenziato come l'operazione proposta dal ricorrente non fosse illegale e che, anzi, questa era abituale in tali situazioni; iii. alle articolate critiche circa la sussistenza degli elementi costituivi del reato di estorsione quanto, ad esempio, all'interesse dell'imputato ad acquistare l'immobile e alla legittimità della partecipazione dello stesso all'asta.

Regesto Legislator

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art. 578 cod. proc. pen, art. 70 cod. proc. pen, artt. 70 cod. proc. pen, art. 71 cod. proc. pen, art. 71, comma 4 cod. proc. pen, art. 465 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29397/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel secondo motivo la difesa rileva che la decisione della Corte territoriale in ordine all'illegittimità dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale il 17/9/2014 sarebbe errata. A fronte dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, documentato per un ricovero in ospedale a seguito di ischemia cerebrale, infatti, il primo giudice non avrebbe potuto e dovuto celebrare il processo, ciò in quanto l'imputato, che pure era rappresentato dal curatore speciale nominato ai sensi degli artt. 70 cod. proc. pen. e seguenti, aveva il diritto di partecipare all'udienza e la diversa conclusione della corte territoriale sul punto violerebbe tale diritto, espressamente riconosciuto dall'art. 71 cod. proc. pen.

Parole chiave

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tentata estorsione garanzia in caso di evizione incanto forzato immobiliare offerente all'incanto rivendita condizioni dell'incanto

Disposizioni normative citate

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art. 578 cod. proc. pen
Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla dichiarazione di responsabilità ritenuta con riferimento alla decisione di cui all'art. 578 cod. proc. pen.
art. 70 cod. proc. pen
Violazione di legge con riferimento alla perizia c.d Malotti redatta ex art. 70 cod. proc. pen.
artt. 70 cod. proc. pen
Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, qualora sia stato nominato un curatore speciale ai sensi degli artt. 70 cod. proc. pen.
art. 71 cod. proc. pen
e seguenti, aveva il diritto di partecipare all'udienza e la diversa conclusione della corte territoriale sul punto violerebbe tale diritto, espressamente riconosciuto dall'art. 71 cod. proc. pen.
art. 71, comma 4 cod. proc. pen
Tale conclusione, d'altro canto, è l'unica coerente con quanto previsto dall'art. 71, comma 4 cod. proc. pen.
art. 465 cod. proc. pen
Sul punto, come anche evidenziato dal Procuratore Generale, si deve fare riferimento al principio secondo il quale "il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 465 cod.
art. 477 c.p
Il difensore, infatti, rappresenta l'imputato contumace o assente non solo nel corso delle udienze dibattimentali, ma anche quando il dibattimento è sospeso (l'art. 477 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINI VALTER nato a LIVORNO il 29/09/1963 avverso la sentenza del 26/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI lette le conclusioni del difensore, avv. VALERIO DE MAIO. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di FIRENZE, con sentenza del 26/4/2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LIVORNO in data 20/7/2016 nei confronti di MARTINI WALTER ha dichiarato non doversi procedere perché il residuo reato di cui all'art.56 e 629 cod. pen. è estinto per prescrizione e ha ridotto il risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile Sighenzi Claudio.1. Valter Martini è stato rinviato a giudizio in relazione al reato di turbativa d'asta e di tentata estorsione perché, in concorso con Marco Piselli, giudicato separatamente, minacciando di far alzare al massimo il prezzo e di impedire così il godimento del bene di loro proprietà per il restante 50%, avrebbe tentato di indurre i coniugi Sghenzi, debitore esecutato, e Poce a rinunciare a fare offerte e ciò al fine di alterare il risultato dell'asta per assicurarsi l'aggiudicazione dell'immobile a basso prezzo per poi successivamente rivenderlo alle medesime persone offese a prezzo maggiorato.

All'esito del processo di primo grado il Tribunale ha dichiarato prescritto il reato di turbativa d'asta e ha condannato l'imputato per il reato di tentata estorsione. Avverso la sentenza ha presentato appello l'imputato e la Corte territoriale, preso atto che era interamente decorso I termine di prescrizione anche per il residuo reato, ha dichiarato estinto il delitto di tentata estorsione e, ridotto l'ammontare del danno liquidato a titolo di risarcimento alla parte civile costituita, ha confermato nel resto la dichiarazione di responsabilità.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla dichiarazione di responsabilità ritenuta con riferimento alla decisione di cui all'art. 578 cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato avanzata in data 16/9/2014 e conseguente nullità degli atti successivi. 2.3. Violazione di legge con riferimento all'omessa notifica all'imputato del rinvio all'udienza del 18/2/2016 e nullità di ogni altro atto successivo. 2.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di rinvio delle udienze preliminari tenute in data 10/7/2006 e 11/12/2006 e nullità degli atti successivi. 2.5. Violazione di legge con riferimento alla perizia c.d Malotti redatta ex art. 70 cod. proc. pen. per accertare la capacità processuale dell'imputato. 2.6. Violazione di legge con riferimento all'ordinanza emessa dal giudice per l'udienza preliminare il 1/3/2007 di rigetto della perizia per accertare la capacità di stare in giudizio dell'imputato e conseguente nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale il 9/4/2014 con la quale è stata rigettata la questione posta sul punto.

3. In data 26 aprile è pervenuta in cancelleria richiesta di trattazione orale.

4. In data 30 aprile 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Giuseppina Fodaroni, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.5. In data 11 maggio sono pervenute le conclusioni scritte con le quali l'avv. De Maio insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso ovvero, quanto alla doglianza oggetto del secondo motivo, di rimettere la questione alle Sezioni Unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Nel primo motivo la difesa rileva che la valutazione della Corte territoriale, pure resa ai soli effetti civili, sarebbe affetta da manifesta illogicità e sarebbe comunque contraddittoria. A fronte dei motivi di appello, infatti, il giudice dell'appello non si sarebbe espressa in ordine: i. ai dubbi avanzati circa la genuinità della versione resa dalle persone offese, che pure avevano e hanno avuto un enorme interesse a estromettere il ricorrente dall'asta; ii. alle argomentazioni della difesa che ha evidenziato come l'operazione proposta dal ricorrente non fosse illegale e che, anzi, questa era abituale in tali situazioni; iii. alle articolate critiche circa la sussistenza degli elementi costituivi del reato di estorsione quanto, ad esempio, all'interesse dell'imputato ad acquistare l'immobile e alla legittimità della partecipazione dello stesso all'asta.

La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, con lo specifico riferimento alle conversazioni registrate, nelle quali sono presenti gli elementi costitutivi del reato contestato e confermano l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese che avevano immediatamente denunciato i fatti, ha fornito adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, che tendono a sollecitare una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti mediante il ricorso a criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto altro profilo, infine, deve ribadirsi che l'operazione proposta dal ricorrente, diversamente da quanto sostenuto nell'impugnazione, era illegale e la qualificazione giuridica attribuita nei termini della tentata estorsione è corretta. Come già evidenziato da questa Corte quando si è pronunciata per il coimputato, infatti, la condotta tenuta dal Martini -caratterizzata dalla minaccia di presentare delle / offerte pretestuose al fine di far lievitare il prezzo e impedire l'aggiudicazione alle persone offese allo scopo di conseguire la proprietà di un bene che l'imputato non aveva altrimenti interesse ad acquistare, se non per rivenderlo alle medesime persone ottenendo il vantaggio ingiusto rappresentato dal prezzo maggiorato- integra gli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione (Sez. 2, n. 46859 del 4/11/2014, Piselli, n.m.).

2. Nel secondo motivo la difesa rileva che la decisione della Corte territoriale in ordine all'illegittimità dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale il 17/9/2014 sarebbe errata. A fronte dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, documentato per un ricovero in ospedale a seguito di ischemia cerebrale, infatti, il primo giudice non avrebbe potuto e dovuto celebrare il processo, ciò in quanto l'imputato, che pure era rappresentato dal curatore speciale nominato ai sensi degli artt. 70 cod. proc. pen. e seguenti, aveva il diritto di partecipare all'udienza e la diversa conclusione della corte territoriale sul punto violerebbe tale diritto, espressamente riconosciuto dall'art. 71 cod. proc. pen.

A seguito di tale violazione, d'altro canto, tutti gli atti successivi sarebbero nulli. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, qualora sia stato nominato un curatore speciale ai sensi degli artt. 70 cod. proc. pen. l'imputato è da questi rappresentato che pertanto, proprio in virtù dell'incapacità dell'imputato, lo surroga. Tale conclusione, d'altro canto, è l'unica coerente con quanto previsto dall'art. 71, comma 4 cod. proc. pen. che, appunto, stabilisce che il curatore ha facoltà non solo di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato ma anche a quelli ai quali l'imputato ha facoltà di partecipare.

Norma questa che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso, deve essere letta nel senso che il curatore rappresenta l'imputato partecipando in sua vece al processo. Sotto tale profilo, quindi, qualora sia nominato un curatore speciale ai sensi degli artt. 70 cod. proc. pen. l'unico legittimo impedimento a comparire che rileva in termini di partecipazione al processo è quello del curatore e non quello dell'imputato, con l'unica eccezione del•caso in cui l'atto debba essere effettuato sulla persona dello stesso.

3. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che la decisione della Corte territoriale in ordine alla nullità sollevata con riferimento all'omessa notifica all'imputato dell'avviso che l'udienza era stata rinviata al giorno 18/2/2016 sarebbe errata. Diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata, nella quale si ritiene che la nullità non sarebbe stata dedotta ritualmente, infatti, la difesa aveva eccepito immediatamente l'omessa notifica dell'avviso e la circostanza risulta dal verbale ora allegato al ricorso. La difesa pone la questione dell'omessa notifica all'imputato dell'avviso di differimento dell'udienza al giorno 18 febbraio 2016 in quanto l'atto sarebbe stato trasmesso presso lo studio del difensore piuttosto che al domicilio eletto, presso il quale era stato notificato il precedente avviso di rinvio per l'udienza del 27 gennaio 2016, poi posticipata appunto al 18 febbraio 2016.

Alla medesima censura sollevata con atto di appello, la Corte territoriale ha risposto evidenziando che in tale situazione l'omessa notifica è qualificabile come nullità a regime intermedio che, in assenza di tempestiva eccezione, si sarebbe sanata. La difesa nel ricorso, documentato allegando il verbale dell'udienza del 18 febbraio 2016 di avere eccepito ritualmente la nullità nel primo momento utile, rileva l'erroneità della conclusione e chiede che sia dichiarata la nullità della notifica con conseguente nullità dell'intero processo sino a tale adempimento.

La doglianza, benché le ragioni indicate dalla Corte territoriale non siano corrette, è infondata. Sul punto, come anche evidenziato dal Procuratore Generale, si deve fare riferimento al principio secondo il quale "il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 465 cod. proc. pen., è disposta l'anticipazione o il rinvio del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all'imputato, già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta" (Sez. 2, n. 8729 del 12/11/2019, dep. 2020, Libri, Rv. 278426).

Il difensore, infatti, rappresenta l'imputato contumace o assente non solo nel corso delle udienze dibattimentali, ma anche quando il dibattimento è sospeso (l'art. 477 c.p.p. prevede che quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito). Situazione questa, d'altro canto, analoga a quella che si verifica allorché viene dato avviso orale del rinvio disposto in udienza, avviso del quale prende atto il difensore senza che sia necessaria la notifica all'imputato assente al quale, in mancanza di espresse previsioni dalla legge né ragioni particolari riferite ad atti di contenuto sostanzialmente identico a quello per cui la notificazione è richiesta, non deve essere effettuata alcuna comunicazione e, quindi, la sua omissione non determina alcuna nullità (Sez. 2, n. 8729 del 12/11/2019, dep. 2020, Libri, Rv. 278426;

Sez. 3, n. 52507 del 16/10/2014, Settimi, Rv. 261514).

4. Nel quarto motivo la difesa rileva l'erroneità della decisione della Corte territoriale in ordine al motivo di appello nel quale era stata eccepita la nullità dell'udienza preliminare con riferimento all'omessa notifica dell'avviso di rinvio delle udienze dei giorni 10/7/2006 e 11/12/2006. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, infatti, la dedotta nullità sarebbe assoluta e insanabile e non a regime intermedio e, pertanto, sarebbe stata ritualmente eccepita dalla difesa. La motivazione del provvedimento impugnato, poi, considerato che comunque sul punto ci sono diversi orientamenti, sarebbe carente.

La doglianza è infondata.La soluzione adottata dai giudici di merito in ordine alla natura da riconoscersi alla natura della nullità derivante dall'omessa notifica all'imputato che non sia stato dichiarato contumace (o ora assente) dell'avviso di rinvio dell'udienza è corretta. Come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, l'omesso avviso del rinvio dell'udienza all'imputato non comparso, che non abbia allegato alcun legittimo impedimento e che non sia stato dichiarato contumace, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore nella prima occasione utile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e non, invece, una nullità assoluta, non essendo configurabile, in tale ipotesi, un'omessa citazione dell'imputato (Sez. 5, n. 26585 del 19/04/2017, Giordano, Rv. 270873;

Sez. 4, n. 24955 del 26/04/2017, Cervellati, Rv. 269948; Sez. 6, n. 30705 del 24/06/2016, K., Rv. 267684; Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, Bonomelli, Rv. 267046; Sez. 5, n. 12182 del 07/06/2013, dep. 2014, Santorsola, Rv. 262736) Nel caso di specie, pertanto, la nullità, sollevata solo nel corso del dibattimento di primo grado con la memoria depositata il 12 febbraio 2016 e non nella prima occasione utile, cioè all'udienza immediatamente successiva tenuta il 2 marzo 2007, è stata tardivamente eccepita e deve ritenersi sanata.

5. Nel quinto motivo la difesa rileva la nullità della prima perizia, c.d. Malotti, disposta per accertare la capacità processuale dell'imputato. In tale perizia, infatti, che ha concluso per la capacità poi successivamente esclusa, sarebbero stati utilizzati atti compiuti in un altro procedimento e che non erano contenuti all'interno del fascicolo, atti pertanto inutilizzabili dei quali la difesa avrebbe avuto conoscenza solo in un momento successivo. Circostanza che determinerebbe la nullità della perizia e conseguentemente del processo. La doglianza, reiterativa della censura già sollevata nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

Come evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, al di là dell'effettivo utilizzo o meno da parte del perito di atti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel fascicolo, le nullità afferenti la perizia sono nullità a regime intermedio che devono essere dedotte immediatamente dopo che l'atto è stato compiuto ovvero nel primo momento successivo. Ragione questa per la quale nel caso di specie, in assenza di eccezioni sul punto, l'eventuale nullità deve ritenersi sanata (Sez. 4, n. 42279 del 09/05/2017, Giammei, Rv. 270820 "In caso di accertamento tecnico disposto dal giudice in udienza, senza formale conferimento di incarico peritale, e di omessa comunicazione del giorno de/luogo e dell'ora di inizio delle operazioni peritali, è configurabile una nullità a regime intermedio, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste immediatamente dopo il compimento dell'atto, è sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.").Sotto altro profilo deve comunque evidenziarsi che nello svolgimento dell'incarico peritale il perito può utilizzare e anche prendere visione di atti processuali che non sono contenuti nel fascicolo del dibattimento/ a nulla rilevando il divieto di inserimento degli atti visionati nel fascicolo per il dibattimento posto che le informazioni in tal modo acquisite non costituiscono prova, essendo utilizzabili solo ai fini dell'accertamento peritale ("Il perito, oltre a richiedere direttamente notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altro soggetto, può anche prendere visione di atti processuali nei quali le predette notizie siano state già raccolte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, a nulla rilevando il divieto di inserimento degli atti visionati nel fascicolo per il dibattimento posto che le informazioni in tal modo acquisite non costituiscono prova, essendo utilizzabili solo ai fini dell'accertamento peritale" Sez. 3, n. 24145 del 14/03/2019, Salzano, Rv. 275980).

6. Nel sesto motivo la difesa rileva la nullità dell'ordinanza con la quale il giudice per l'udienza preliminare ha rigettato la richiesta che venisse disposta perizia al fine di accertate la capacità dell'imputato di stare in giudizio. Perizia che poi è stata effettuata successivamente e che ha riconosciuto l'incapacità dell'imputato. Ragione questa per la quale l'ordinanza del 1/3/2007, considerato che in effetti l'incapacità risalirebbe al periodo in cui era stata richiesta la prima perizia, sarebbe nulla. La doglianza è manifestamente infondata.

Anche in tale caso, infatti, la Corte territoriale ha correttamente evidenziando che la valutazione circa l'opportunità di effettuare o meno una perizia ha natura discrezionale. Ragione questa per la quale, in presenza di idonea motivazione sul punto la decisione non determina alcuna nullità e non è sindacabile. La circostanza che successivamente sia stata disposta la perizia sulla capacità processuale e che questa sia stata esclusa, d'altro canto, non consente per ciò solo di concludere che il rigetto della prima richiesta fosse errato, ciò soprattutto a fronte della ulteriore e successiva perizia effettuata che ha concluso in senso contrario, addirittura escludendo che l'imputato non fosse incapace di partecipare al processo.

7. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso