Sentenza — n. 29396/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente evidenziato la ragione per la quale, a fronte della diversa pena minima ora prevista per il reato, la pena originariamente determinata sarebbe comunque congrua. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. Il ricorrente è stato sottoposto a processo per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309 aggravato ai sensi dell'art. 80 del medesimo decreto. All'esito del processo, celebrato con le forme del rito abbreviato, il primo giudice ha determinato la pena finale in anni 6 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, così determinata: pena base anni 12 ed euro 90.000,00, ridotta ex art. 62 bis cod. pen. ad anni 9 di reclusione ed eurto 60.000,00 e, applicata la diminuente per il rito, determinata in anni 6 ed euro 40.000,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen, art. 73 D.P.R. 309/1990, art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 29396/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale, all'esito dell'appello, ha confermato la condanna e la pena così come quantificata. All'esito del ricorso la Corte di cassazione, preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 con la quale è stato rideterminato il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, ha annullato con rinvio la sentenza trasmettendo gli atti al giudice d'appello affinché procedesse a nuova valutazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata. 1.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOHAMMAD MAQSOOD nato il 02/02/1949 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza dell'11/2/2020, quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza del 18/7/2018 da parte della Corte di Cassazione, Sezione Sesta, con sentenza del 22/10/2019, ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del processo celebrato con il rito abbreviato dal TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA in data 12/2/2017 nei confronti di MOHAMMAD MAQSOOD in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80 D.P.R. 309/1990.1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena.
2. In data 30 aprile 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Giuseppina Fodaroni, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente evidenziato la ragione per la quale, a fronte della diversa pena minima ora prevista per il reato, la pena originariamente determinata sarebbe comunque congrua. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. Il ricorrente è stato sottoposto a processo per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309 aggravato ai sensi dell'art. 80 del medesimo decreto. All'esito del processo, celebrato con le forme del rito abbreviato, il primo giudice ha determinato la pena finale in anni 6 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, così determinata: pena base anni 12 ed euro 90.000,00, ridotta ex art. 62 bis cod. pen. ad anni 9 di reclusione ed eurto 60.000,00 e, applicata la diminuente per il rito, determinata in anni 6 ed euro 40.000,00 di multa.
La Corte territoriale, all'esito dell'appello, ha confermato la condanna e la pena così come quantificata. All'esito del ricorso la Corte di cassazione, preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 con la quale è stato rideterminato il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, ha annullato con rinvio la sentenza trasmettendo gli atti al giudice d'appello affinché procedesse a nuova valutazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata. 1.2.
La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, all'esito di una valutazione complessiva nella quale, anche alla luce della nuova cornice edittale, ha tenuto conto della gravità del fatto, delle modalità dello stesso e della quantità della sostanza, è adeguata e coerente e pertanto non è sindacabile in questa sede. Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019, infatti, il giudice, che pure è tenuto a considerare la nuova e più favorevole cornice sanzionatoria, ha comunque il limite di non stravolgere il giudizio di disvalore formulato dal precedente giudice e non è comunque tenuto a diminuire automaticamente detta pena, potendo anche confermarne la misura alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. rivalutati in relazione ai nuovi e più favorevoli limiti edittali, né deve applicare criteri di natura proporzionale di tipo aritmetico (Sez. 3, 23/1/2020, Cassano, Rv 278786;
Sez. 6, 22/10/2019, De Moro. Rv 278132; Sez. 2, 8/5/2018, Puglisi, 273809) L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 18/5/2021 Il consigl e estensore Il