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Sentenza — n. 29395/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29395/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29395/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di leke e vizio di motivazione in relazione all'art. 165 cod. pen. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di proscioglimento di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 165 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 131 bis c.p; Sentenza — n. 29395/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nei primi due motivi la difesa rileva che la Corte territoriale, pure a fronte di uno specifico motivo sul punto, avrebbe omesso di motivare e comunque avrebbe erroneamente applicato l'art. 165 cod. pen. La sospensione condizionale della pena, infatti, in assenza di parte civile, non avrebbe potuto essere subordinata alla restituzione dell'importo e la Corte territoriale, d'altro canto, avrebbe errato, peraltro con motivazione apparente, nel ritenere che questa fosse stata disposta per eliminare le conseguenze dannose del reato, statuizione diversa e non applicabile nel caso di specie.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa corruzione nell'esecuzione forzata sanzioni pecuniarie attenuazione della pena sospensione di pena confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 165 cod. pen
Violazione di leke e vizio di motivazione in relazione all'art. 165 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di proscioglimento di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis c.p
27/5/2016, Aiello, RV 268966).Causa estintiva del reato questa che prevale anche sull'eventuale applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSSI MARIA GIUSEPPA nato a PAGANI il 26/12/1954 avverso la sentenza del 29/06/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di SALERNO, con sentenza del 19/6/2019, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE in data 21/3/2018 nei confronti di ROSSI MARIA GIUSEPPA in relazione al reato di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di leke e vizio di motivazione in relazione all'art. 165 cod. pen. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di proscioglimento di cui all'art. 131 bis cod. pen.

2. In data 30 aprile 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Giuseppina Fodaroni, chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini che seguono e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il reato è estinto per prescrizione.

1. Nei primi due motivi la difesa rileva che la Corte territoriale, pure a fronte di uno specifico motivo sul punto, avrebbe omesso di motivare e comunque avrebbe erroneamente applicato l'art. 165 cod. pen. La sospensione condizionale della pena, infatti, in assenza di parte civile, non avrebbe potuto essere subordinata alla restituzione dell'importo e la Corte territoriale, d'altro canto, avrebbe errato, peraltro con motivazione apparente, nel ritenere che questa fosse stata disposta per eliminare le conseguenze dannose del reato, statuizione diversa e non applicabile nel caso di specie.

Come anche correttamente evidenziato dal Procuratore Generale le doglianze sono fondate. La sospensione condizionale della pena non può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo di restituire i beni conseguiti dal reato in quanto questa statuizione, come il risarcimento, riguarda solo il danno civile e non anche il danno c.d. criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati (Sez. 6, 28/1/2021, Piergotti, Rv. 280711;

Sez. 2, 15/7/2020, Mansi, RV 279550;). Nella specie, quindi, nel quale alla data di consumazione del reato, il 13/3/2012, deve ritenersi che gli effetti criminali fossero cessati, va escluso il ricorrere degli estremi per la subordinazione del beneficio, "alla restituzione dell'importo indicato in imputazione", data la mancata costituzione di parte civile dell'INPS. A fronte della corretta instaurazione del rapporto processuale, d'altro canto, deve rilevarsi che il termine di prescrizione del reato, in assenza di sospensioni, è maturato il 13/9/2019 e che pertanto il reato è estinto (Sez. 5, /75/2019, Pappadà, Rv. 276995;

Sez. 6, 30/11/2017, Tomei, Sez. 3, 29/4/2015, Richichi; Sez. Un. 27/5/2016, Aiello, RV 268966).Causa estintiva del reato questa che prevale anche sull'eventuale applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. che nel caso di specie, peraltro, diversamente da quanto dedotto nel terzo motivo di ricorso, è stata esclusa dalla Corte di appello con motivazione corretta in diritto e immune da vizi logici (Sez. 6, 27/1/2016, Calabrese, RV 266505; Sez. 3, 26/5/2015, Sorbara, Rv 263885).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma 18/5/2021 Il consiglie estensore Il Presidente Marco M