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Sentenza — n. 29394/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence for lack of crime elements due to missing prior conviction prerequisite.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29394/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's sentence without remittal, finding the crime did not exist. The defense argued the lower court erred by assuming prior convictions for property crimes existed, which were necessary for the joint offense under Article 110 of the Penal Code. The court ruled that since the co-defendants were acquitted due to the absence of their prior convictions, the prerequisite for the joint crime vanished, rendering the appellant's conduct legally irrelevant despite his own lack of prior record.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 707 cod. pen.: When the constitution of a joint crime depends on a prior conviction of co-offenders, the absence of such convictions in those individuals negates the crime's existence, making the conduct of an unconvicted accomplice legally irrelevant.

Parole chiave

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joint criminal offense prior conviction prerequisite crime non-existent acquittal of co-defendants penal irrelevance violation of law annulment without remittal revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Nei motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, in specifico, venuta meno la possibilità di configurare il concorso di cui all'art. 110 cod.
Art. 707 cod. pen.
Violazione di legge e in relazione all'art. 707 cod.
art. 707 cod. pen
Violazione di legge e in relazione all'art. 707 cod. pen.
art. 110 cod. pen
Nei motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, in specifico, venuta meno la possibilità di configurare il concorso di cui all'art. 110 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDORELLI ANDREA nato a CATANIA il 06/09/1979 avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI; lette le conclusioni del difensore, avv. SINGARELLA Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza del 4/11/2019, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ENNA in data 9/4/2018, ha assolto Ferlito Giuseppe e Indelicato Giuseppe per non aver commesso il fatto e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di CONDORELLI ANDREA in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen.1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 707 cod. pen. in quanto la Corte territoriale avrebbe confermato la pronuncia facendo riferimento a un presupposto inesistente, cioè la circostanza che il ricorrente avrebbe dei precedenti penali laddove, correttamente, il giudice di primo grado, evidenziato che nulla emerge dal certificato del Casellario Giudiziaria in atti, ha dato atto in motivazione che lo stesso è incensurato. 1.2.

Violazione di legge e in relazione all'art. 707 cod. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, una volta assolti i due imputati gravati da precedenti penali, venuto meno il concorso nel reato, avrebbe dovuto escludere la sussistenza del reato contestato in quanto difetterebbe il presupposto costitutivo dello stesso, cioè l'esistenza di una precedente condanna dell'imputato per reati contro il patrimonio.

2. In data 30 aprile 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Giuseppina Fodaroni, chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

3. In data 13 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni dell'avv. Singarella che, associandosi alle considerazioni del Procuratore Generale, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRMO Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

1. Nei motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, in specifico, venuta meno la possibilità di configurare il concorso di cui all'art. 110 cod. pen., quanto alla inesistenza del presupposto del reato stesso, costituito dall'essere il soggetto gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio. La doglianza è fondata. Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale l'imputazione era formulata con riferimento al concorso del Condorelli nel reato, il possesso di oggetti da scasso, contestato a Giuseppe Indelicato e Giuseppe Ferlito, soggetti già in precedenza condannati per delitti contro il patrimonio.

Il capo di imputazione non conteneva nessun riferimento allo status del Condorelli e lo stesso giudice di primo grado, evidenziato che l'imputato era incensurato, aveva fondato la dichiarazione di responsabilità nei termini del concorso nel reato. Sotto tale profilo, pertanto, assolti gli imputati Ferlito e Indelicato, esclusa così l'esistenza del presupposto del reato, la condotta eventualmente posta in essere dal Condorelli, soggetto incensurato in data 25 agosto 2016 quando sarebbe stato commesso il reato contestato -ciò in quanto i "precedenti" indicati impropriamente dalla Corte territoriale si riferiscono a fatti commessi successivamente (il 6 dicembre 2016 il furto e il 6 settembre 2017 la rapina) e pertanto non rilevano- deve essere ritenuta penalmente irrilevante e la sentenza impugnata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di Condorelli Andrea perché il fatto non sussiste Così deciso in Roma 18/5/2021 Il consigl pn stnsore Il Presidente Marc