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Sentenza — n. 29393/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29393/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29393/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Bari, con la decisione impugnata, in riforma della sentenza pronunciata nei confronti di Antoniello Cesare, Lanza Vito Bruno, Carella Michele, Di Mattia Pasquale, Pafundi Teodosio, Cocozza Walter e Corniola Alessandro, dal Tribunale di Foggia in data 16 luglio 2015, ha assolto gli imputati dai delitti di usura e tentata estorsione, delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 I. 203/91, commessi in danno di Battiante Francesco, e dal delitto di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e di indebite percezioni di sovvenzioni dell'Unione europea.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29393/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.

Parole chiave

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testimonianza della vittima facoltà di astenersi dal testimoniare tentata estorsione testimone a discarico prova liberatoria denuncia spontanea
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: ANTONIELLO CESARE nato a FOGGIA il 04/10/1960 LANZA VITO BRUNO nato a FOGGIA il 07/07/1953 DI MATTIA PASQUALE nato a FOGGIA il 02/03/1961 CARELLA MICHELE nato a FOGGIA il 09/09/1942 PAFUNDI TEODOSIO nato a FOGGIA il 26/10/1977 CARNIOLA ALESSANDRO nato a FOGGIA il 22/07/1975 COCOZZA WALTER nato a FOGGIA il 02/08/1952 LANZA LUIGIA nato a FOGGIA il 16/05/1977 Parte civile: FONDAZIONE ANTIUSURA BUON SAMARITANO avverso la sentenza del 16/9/2019 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni e la nota spese depositate dall'Avv.

Enrico Rando, nell'interesse della parte civile Fondazione Antiusura Buon Samaritano, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. Rosario Marino, nell'interesse di Carniola Alessandro, che ha chiesto rigettarsi il ricorso del P.G.; lette le conclusioni dell'Avv. Franco Metta, nell'interesse degli imputati Lanza Vito, Di Mattia Pasquale e Lanza Luigia, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso del P.G.; lette le conclusioni dell'Avv. Carlo Mari nell'interesse di Antoniello Cesare, che ha chiesto rigettarsi il ricorso del P.G.; lette le conclusioni dell'Avv.

Giancarlo Chiariello nell'interesse di Antoniello Cesare, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Bari, con la decisione impugnata, in riforma della sentenza pronunciata nei confronti di Antoniello Cesare, Lanza Vito Bruno, Carella Michele, Di Mattia Pasquale, Pafundi Teodosio, Cocozza Walter e Corniola Alessandro, dal Tribunale di Foggia in data 16 luglio 2015, ha assolto gli imputati dai delitti di usura e tentata estorsione, delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 I. 203/91, commessi in danno di Battiante Francesco, e dal delitto di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e di indebite percezioni di sovvenzioni dell'Unione europea.

2. La decisione assolutoria discendeva, in larga parte, dalla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dalla persona offesa dei reati di usura e tentata estorsione Battiante Francesco, coindagato per reati connessi, e dalla testimone Iliceto Maria, madre del Battiante, dichiarazioni che nel corso del giudizio di primo grado erano state acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.; riteneva la Corte territoriale che dagli atti del procedimento incidentale condotto dal Tribunale non fossero emersi elementi specifici e concreti, dimostrativi dell'esistenza di pressioni e minacce in danno dei dichiaranti.

3. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari deducendo, con il primo motivo, la violazione della legge penale in relazione all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.; la sentenza aveva ritenuto insussistenti elementi concreti, idonei a consentire l'acquisizione delle dichiarazioni rese dai dichiaranti nel corso delle indagini preliminari, in violazione della disposizione processuale; in particolare, la sentenza aveva omesso di valutare il comportamento reticente assunto dal Battiante e dalla madre, rispetto all'atteggiamento manifestato in precedenza; aveva svalutato gli elementi acquisiti nel corso del sub-procedimento svolto dal Tribunale, ritenendo che l'atteggiamento reticente del Battiante costituisse un mero pretesto per cessare l'attività di collaborazione con gli organi inquirenti, ovvero un espediente ideato addebitando in modo generico discredito anche sulle forze dell'ordine, colpevoli di aver propalato le sue precedenti dichiarazioni in ambienti criminali; aveva ritenuto non probanti le conversazioni intercettate nell'anno 2013 (in prossimità dell'udienza dibattimentale ove il Battìante e la Iliceto sì erano l'uno avvalso della facoltà di non rispondere, l'altra ritrattato le precedenti dichiarazioni), in quanto tardive, rispetto alla decisione del Battiante assunta nel 2010 di non render più dichiarazioni, e irrilevanti perché carenti di manifestazioni espressive di vero e proprio timore; inoltre, la Corte territoriale non aveva considerato ulteriori dialoghi intercettati che attestavano lo stato di costante preoccupazione del Battiante per l'incolumità propria e dei suoi familiari. 2.1.

Con il secondo motivo si deduce la violazione della legge penale in relazione all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., in relazione al metodo di esame del materiale raccolto, operato dalla sentenza in modo atomistico e trascurando di seguire una valutazione complessiva (che avrebbe dovuto tener conto della successione degli eventi, del contesto in cui era avvenuto il mutamento dell'atteggiamento dei dichiaranti). 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, con riguardo all'interpretazione del contenuto delle intercettazioni, talune del tutto omesse da parte della sentenza pur essendo indicative di un perdurante stato di timore del Battiante, che era risultato evidente anche dopo lo svolgimento delle udienze in cui non aveva risposto alle domande delle parti. 2.3.

Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, quanto al giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni che avevano determinato il mutato atteggiamento processuale del Battiante; la sentenza aveva escluso qualsiasi credibilità ai timori manifestati dal Battiante, ritenendoli mezzi per "levarsi di impiccio" senza indicare gli argomenti logici su cui si fondava tale ipotesi, così come per l'ipotizzata volontà di screditare l'operato delle forze dell'ordine. 2.4.

Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione ai tema dei motivi che avrebbero indotto la teste Iliceto a ritrattare le dichiarazioni rese in precedenza; la Corte aveva totalmente omesso di indicare quali fossero le ragioni giustificatrici di un tale cambiamento, pur avendo a disposizione elementi fattuali desunti dalle intercettazioni che attestavano il timore manifestato dalla donna, svilito dalla Corte ad espressione di liberazione rispetto ad un fastidioso incombente processuale.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.

37.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Come indicato in premessa, mentre nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva ritenuto che, sulla scorta dei risultati conseguiti all'esito del procedimento incidentale svolto ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., dovesse esser affermata l'esistenza di elementi concreti, dimostrativi del condizionamento dell'imputato in procedimento connesso Battiante e della testimone Iliceto, tali da aver indotto i dichiaranti a rendere deposizioni non rispondenti al vero, la Corte territoriale ha escluso l'esistenza dei presupposti previsti dalla norma processuale, che consentono il recupero delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, mettendo in rilievo la mancanza di positive circostanze fattuali in grado di dimostrare l'esistenza di condotte minacciose o violente nei confronti dei dichiaranti e giustificando il mutato atteggiamento, rispetto a quello tenuto nel corso delle indagini, con l'esigenza di interrompere il percorso di collaborazione con le autorità di polizia e con gli organi giudiziari, non più condiviso dal Battiante.

La motivazione della sentenza impugnata d'un lato ha applicato erroneamente la norma dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., ritenendo che solo in presenza di elementi fattuali che dimostrino positivamente l'esistenza di atti di violenza o minaccia indirizzati verso il testimone si possa ritenere raggiunta la prova della condotta illecita, che consente l'acquisizione della prova in giudizio attraverso l'utilizzazione di atti sottratti al contraddittorio delle parti; dall'altro, ha posto a base della propria motivazione argomenti manifestamente illogici per giustificare il dato obiettivo del radicale mutamento manifestato dai dichiaranti nel sottrarsi all'esame dibattimentale.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, come ricordato dalla Corte territoriale, che gli "elementi concreti", necessari onde ritenere che il testimone esaminato sia stato sottoposto a violenza o minaccia, possono essere desunti da qualunque circostanza sintomatica dell'intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività; ma ha anche aggiunto - ciò che la decisione impugnata trascura - che, alla stregua del contenuto testuale della stessa disposizione, quegli elementi concreti possono esser desunti anche soltanto da circostanze emerse nello stesso dibattimento (Sez. 2, n. 25069 del 19/05/2010, Solito, Rv. 247848), come nelle ipotesi di improvvisi vuoti di memoria rispetto a fatti accaduti meno di un anno prima delle deposizioni (Sez. 2, n. 5224 del 14/01/2009, Zingale, Rv. 243302); di deposizioni rese da più testimoni nel medesimo processo, tutte dal contenuto completamente diverso rispetto a quello delle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini, in assenza di giustificazioni plausibili (Sez.

F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258638); di versioni radicalmente difformi - rispetto alla originaria narrazione dei fatti, resa nel corso delle indagini - fornite dai testimoni a dibattimento, sino a giungere alla ritrattazione di circostanze ammesse dallo stesso imputato (Sez. 5, n. 16055 del 02/12/2011, dep. 2012, Piscopo, Rv. 252468); di atteggiamenti che nel loro complesso si giustificano come effetti di pressioni esterne (sottoscrizione con firma apocrifa o illeggibile dei verbali di sommarie informazioni fornite alla P.G.; completa ritrattazione in dibattimento, senza alcuna plausibile giustificazione, delle dichiarazioni; richiesta, avanzata in prossimità dell'udienza fissata per la deposizione, di essere collocato in reparto diverso da quello nel quale erano detenuti gli imputati:

Sez. 6, n. 21699 del 19/02/2013, Bruzzese, Rv. 255661). Il principio è stato ribadito sottolineando che la sottoposizione del teste a pressioni può essere desunta dal suo narrato e, soprattutto, dalla deposizione dello stesso resa a dibattimento, spettando alla prudente valutazione del giudice di cogliere dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale i segni della subita intimidazione, senza che rilevi la mancata esecuzione degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49031 del 22/10/2014, L.S., Rv. 261254).

La sentenza impugnata si è arrestata nel verificare e accertare l'insussistenza di "comportamenti minacciosi o intimidatori", positivamente individuabili, subiti dai dichiaranti; ha poi ritenuto generiche e non circostanziate le indicazioni fornite dal Battiante nel momento in cui rappresentò in modo esplicito agli agenti di p.g. la decisione di non rispondere più in sede di interrogatori e esami richiesti, al pari delle espressioni utilizzate dalla Iliceto (acquisite attraverso le disposte intercettazioni) nel dialogare con il figlio, quando narrava delle ragioni per le quali non aveva confermato in sede di esame testimoniale le precedenti dichiarazioni.

In tal modo, la decisione ha in primo luogo valutato in modo atomistico e selettivo gli elementi di fatto (emersi attraverso la lettura degli atti del dibattimento, oltre che mediante le acquisizioni del sub procedimento condotto dal Tribunale in primo grado), omettendo di considerare la portata attribuibile al convergente esito di neutralizzazione degli elementi di accusa contenuti nelle originarie dichiarazioni del Battiante e della teste Iliceto, ignorando del tutto il contesto ambientale in cui erano avvenuti i fatti storici oggetto di imputazione e si era svolto il processo (come si desume dal contenuto della decisione di primo grado, dalle qualità personali di alcuni tra gli imputati, riconosciuti come inseriti in organizzazioni criminali di stampo mafioso, e dal contenuto delle imputazioni per delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 I. 203/91).

Va ricordato che lo standard probatorio richiesto per ritenere dimostrata l'esistenza di pressioni che possano aver influito sulla genuinità delle dichiarazioni rese dal testimone non deve coincidere con l'acquisizione di elementi di prova necessari per una pronuncia di condanna, essendo sufficiente che siano raccolti elementi sintomatici (e non solo vaghe ragioni o meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale), secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività (Sez. 1, Sentenza n. 9646 del 19/10/2016, dep. 2017, Marzano, Rv. 269272;

Sez. 2, n. 22440 del 05/05/2016, Kosteva, Rv. 267039; Sez. 1, n. 25211 del 12/05/2015, De Vivo, Rv. 264016; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257978). Gli argomenti utilizzati per affermare che la scelta del Battiante di non voler più rispondere alle domande delle parti (già emersa peraltro nella fase delle indagini) fosse da ricondurre alla volontà di interrompere un percorso di collaborazione con l'autorità giudiziaria (volendosi "tirare fuori dalla vicenda") sono del tutto essertivi, non essendo stato chiarito se e in quali termini fosse stato avviato tale rapporto di collaborazione con la giustizia e se, e in qual misura, potessero aver inciso sulle determinazioni del dichiarante le modalità di svolgimento di quella collaborazione, a fronte di una causale espressa dal dichiarante non del tutto implausibile (relativa al timore per la propria incolumità, derivante dall'avere appreso che le proprie dichiarazioni erano giunte a conoscenza dei soggetti indagati, timore che risultava già apprezzabile nelle modalità di assunzione di alcune delle dichiarazioni del Battiante e della Iliceto che erano state raccolte, su richiesta dei dichiaranti, presso la loro abitazione e non negli uffici giudiziari, come risulta dagli atti allegati al ricorso del P.G.).

Allo stesso modo, manifestamente illogica risulta la motivazione con la quale la decisione ha minimizzato le ragioni a base della ritrattazione operata dalla Iliceto, affermando che l'espressione con cui la donna aveva risposto, dialogando al telefono mentre era intercettata, alla richiesta del figlio se avesse confermato le precedenti dichiarazioni (evidenziando la necessità di negare quanto dichiarato in precedenza, poiché diversamente non avrebbe potuto "stare con il balcone aperto") traduceva al più un "vago timore" non attribuibile con certezza ad una specifica causa; ancora una volta, la decisione risulta aver isolato la frase da un contesto più articolato, riguardante un dialogo in cui da un lato venivano manifestati timori nel parlare liberamente, dall'altro il figlio faceva intendere di aver compreso il senso della frase utilizzata dalla madre, anche in relazione alla descrizione del clima in cui si era svolto l'esame della testimone.

2. Per le ragioni esposte, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla pronuncia di assoluzione di Antoniello Cesare, Lanza Vito Bruno, Di Mattia Pasquale, Lanza Luigia, Carella Michele, Pafundi Teodosio, Carniola Alessandro, Cocozza Walter in ordine ai reati loro ascritti ai capi A, B, C, W e Z, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari che procederà a nuovo giudizio, applicando i principi di diritto su ricordati e rivalutando il materiale a disposizione, per verificare i presupposti di applicabilità del disposto dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

3. Il regolamento delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado va riservato all'esito del giudizio di rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia di assoluzione di Antoniello Cesare, Lanza Vito Bruno, Di Mattia Pasquale, Lanza Luigia, Carella Michele, Pafundi Teodosio, Cambia Alessandro, Cocozza Walter in ordine ai reati loro ascritti ai capi A, B, C, W e Z, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari