Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29173/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29173/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29173/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il TRIBUNALE di TORINO-sez. riesame, con ordinanza in data 4/02/2021- dep. il 3/03/2021, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di CAMPANALE Giulio, imputato nel procedimento penale n. 10271/2019 R.G.N.R. Procura TORINO per due episodi di rapina aggravata in danno di supermercati, commessi a TORINO il 21/04/2019 e il 2/05/2019, contro l'ordinanza del GIP del TRIBUNALE di TORINO del 20/01/2021, di applicazione nei suoi confronti della custodia cautelare in carcere. Il Collegio del riesame, in particolare, non aveva accolto l'istanza difensiva volta a ottenere l'estinzione della misura cautelare ai sensi dell'art. 297 co. 3 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Sentenza — n. 29173/2021 — snpen · Corte di Cassazione: CAMPANALE propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per rapina riduzione della pena sanzioni penali esecuzione della pena riesame dell'entità pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMPANALE GIULIO nato a CASTELLUCCIO DEI SAURI il 19/01/1954 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG FULVIO TRONCONE, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Il TRIBUNALE di TORINO-sez. riesame, con ordinanza in data 4/02/2021- dep. il 3/03/2021, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di CAMPANALE Giulio, imputato nel procedimento penale n. 10271/2019 R.G.N.R. Procura TORINO per due episodi di rapina aggravata in danno di supermercati, commessi a TORINO il 21/04/2019 e il 2/05/2019, contro l'ordinanza del GIP del TRIBUNALE di TORINO del 20/01/2021, di applicazione nei suoi confronti della custodia cautelare in carcere. Il Collegio del riesame, in particolare, non aveva accolto l'istanza difensiva volta a ottenere l'estinzione della misura cautelare ai sensi dell'art. 297 co. 3 cod. proc. pen.

Ripercorrendo in ordine cronologico la vicenda, emerge che CAMPANALE era stato tratto in arresto il 5/05/2019 nella flagranza della rapina aggravata commessa, sempre ai danni di un supermercato a TORINO, e in relazione a tale reato egli era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza del GIP di TORINO dell'8/05/2019, quindi aveva chiesto e ottenuto l'applicazione della pena di due anni e otto mesi di reclusione, unitamente alla multa, con sentenza del GUP del 4/10/2019. In data 14/01/2021, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, il GUP di TORINO riteneva la continuazione fra le rapine commesse il 21/04/2019 e il 2/05/2019 con quella del 5/05/2019, già oggetto di patteggiamento, valutava in concreto più grave quella del 21/04/2019, e condannava alla pena complessiva di quattro anni di reclusione, oltre alla multa.

Su richiesta del P.M., all'esito di tale giudizio, lo stesso GUP applicava a CAMPANALE l'anzidetta ordinanza restrittiva della libertà, che era poi confermata dal TRIBUNALE.

4. CAMPANALE propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 lett.

c) in relazione all'art.297 co. 3 cod. proc. pen. Dopo aver ripreso le tappe della vicenda prima indicate, censura la tesi esposta dal TRIBUNALE secondo cui dovrebbe farsi esclusivo riferimento ai termini massimi di custodia cautelare, che non sarebbero decorsi al momento dell'applicazione della seconda misura restrittiva; sostiene invece che si dovrebbe far riferimento ai termini di fase, che sarebbero stati superati anche relativamente a fasi omogenee, e rappresenta che comunque, dopo cinque mesi di custodia cautelare patiti in ordine al delitto commesso il 5/05/2019, per esso era seguita l'esecuzione della pena stabilita ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. A proposito delle condizioni di applicazione della regola di cui all'art. 297 co. 3 cod. proc. pen., con riferimento all'ipotesi, rilevante nel caso in esame, di ordinanze emesse in procedimenti "diversi", il costante e condiviso orientamento del Giudice di legittimità è nel senso di ritenere che quando nei confronti di un indagato siano emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti differenti in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, e nella specie essa è costituita dalla riconosciuta identità del disegno criminoso, la retrodatazione prevista dall'art. 297 co. 3 cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza.Sempre per questa S.C. (cf. Sez. 6 sentenza n. 22571 del 11/04/2017 dep. 09/05/2017 Rv. 270060 imputato Raso) "la garanzia processuale prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., relativa alla retrodatazione dei termini di decorrenza della misura cautelare alla data di esecuzione della prima ordinanza, determina una dipendenza funzionale dell'ordinanza retrodatata dalla prima, di cui seguirà le sorti procedimentali; ne consegue che l'ordinanza successiva dovrà essere dichiarata inefficace solo nel caso in cui siano decorsi i termini massimi di custodia cautelare afferenti alla prima, ma non in quello di revoca di tale ordinanza per cessazione delle esigenze cautelari".

2. Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto di non poter ancorare l'effetto invocato dal ricorrente alla revoca del titolo cautelare, essendo il meccanismo di garanzia di cui all'art. 297 co. 3 cod. proc. pen. destinato ad operare solo allorché la prima ordinanza cautelare abbia perso efficacia per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, che invece in concreto risultano incontestabilmente non ancora decorsi. La retrodatazione opera senza dubbio anche quando non vi sia coesistenza dei titoli cautelari, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 233/2011, richiamata dall'ordinanza del riesame e nel ricorso, secondo la quale "il vulnus arrecato ai principi costituzionali che presiedono alla disciplina della libertà personale dell'imputato è, anzi, maggiore allorché la seconda ordinanza intervenga dopo che la prima, per qualunque ragione, ha cessato di produrre i suoi effetti. (...) Il prolungamento della restrizione della libertà personale risulta, infatti, massimo allorché il secondo titolo - anziché sovrapporsi per un periodo più o meno lungo, al primo, confluendo, così almeno in parte, in un unico "periodo custodiale" - sia adottato quando il precedente ha già esaurito completamente le sue potenzialità con conseguente cumulo integrale dei due periodi di privazione della libertà personale".

Il meccanismo di garanzia vale pertanto pur se il primo procedimento, cui ineriva la prima misura cautelare, sia stato definito con sentenza di condanna, e la misura cautelare abbia perso efficacia. L'art. 297 co. 3 cod. proc. pen. contiene invero un "criterio di imputazione" automatica di un periodo di custodia cautelare già subita ad altro titolo dall'indagato, se ricorrano le altre condizioni, ed esso opera a prescindere dal fatto che le ordinanze adottate abbiano perso efficacia.

3. E però il ricorrente richiama un automatismo consistente nel far derivare dalla cessazione degli effetti della misura emessa nel primo procedimento, a causa della esecuzione della sanzione a seguito della irrevocabilità della sentenza di applicazione di pena su richiesta, l'inefficacia della seconda ordinanza cautelare, e si limita a ribadire in maniera generica - senza fornire alcun dettaglio - la decorrenza del termine di fase, reiterando l'argomento correttamente disatteso dal TRIBUNALE. L'istituto della retrodatazione individuata dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 293/2013 e n. 233/2011 risponde all'esigenza di 'riallineare' vicende cautelari che, pur dovendo nascere in un unico contesto temporale, con l'effetto di comprimere in modo contestuale la libertà personale, si siano sviluppate in tempi successivi, diluendo i termini di durata della custodia cautelare.

L'effetto della retrodatazione è allora quello di assimilare la misura cautelare retrodatata alla prima, come se fosse stata emessa in modo coevo a essa: in tal modo la stessa retrodatazione elimina il pregiudizio per l'indagato della contestazione a catena, che lo avrebbe sottoposto a un ingiusto aggiramento dei termini massimi di custodia cautelare. Ne segue quindi le sorti procedimentali, e pertanto potrà essere dichiarata la perenzione della ordinanza retrodatata, solo se i termini massimi di custodia cautelare afferenti all'altra ordinanza siano effettivamente scaduti.

4. Nel caso in esame il ricorrente invoca la perdita di efficacia della misura in corso sulla base di un presupposto diverso da quello previsto dalla legge, senza tener conto che nel giudizio relativo ai fatti oggetto della prima ordinanza è stata emessa sentenza di condanna divenuta definitiva, mentre nel presente giudizio è stata emessa la sentenza di primo grado, con passaggio di fase, e conseguente necessità di riferirsi ai termini massimi relativi al titolo di reato per il quale è intervenuta condanna in primo grado, che i giudici di merito hanno escluso fossero decorsi, pur se retrodatati all'esecuzione della prima misura cautelare. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma i- ter disp. att. cod. proc. pen.Così d