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Sentenza — n. 29172/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29172/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29172/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sardelli Maurizio ricorre avverso l'ordinanza in data 31/12/2021 (dep. 8/1/2021) del Tribunale di Roma che ha rigettato l'istanza di riesame avanzata avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Cassino che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di estorsione e usura. 1.1. La difesa precisa preliminarmente che il ricorso si rivolge unicamente al punto della decisione del riesame «concernente il riconoscimento -a carico di Sardelli Maurizio- della ricorrenza, alla luce degli elementi indiziari acquisiti nella fattispecie procedimentali, del reato di concorso in estorsione continuata, commesso in danno di Guerrucci Sergio».

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29172/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce: 1.1. "Vizio della motivazione, per sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, emergente dal testo del provvedimento impugnato e da altri del procedimento (...) nonché vizio di violazione della legge penale, con riferimento all'art. 629, cod.pen.". Il ricorrente, dopo avere riportato il brano della motivazione riguardante il punto impugnato, osserva che il tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità per l'estorsione nonostante avesse escluso che la persona offesa avesse subito minacce da parte di Sardelli, ma riconducendo all'indagato le c.d. minacce asseritamente rivolte al Guerrucci medesimo da Danella Andrea.

Parole chiave

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saccheggio tentata estorsione detenuto casellario giudiziale atto sessuale con un detenuto indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SARDELLI MAURIZIO nato a ROMA il 07/12/1960 avverso l'ordinanza del 31/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentite le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'avvocato GIANFRANCESCO IADECOLA che, in difesa di SARDELLI MAURIZIO, si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento; udito l'avvocato EMANUELE CARBONE che, in difesa di SARDELLI MAURIZIO, si è associato alle conclusioni del co-difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. Sardelli Maurizio ricorre avverso l'ordinanza in data 31/12/2021 (dep. 8/1/2021) del Tribunale di Roma che ha rigettato l'istanza di riesame avanzata avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Cassino che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di estorsione e usura. 1.1. La difesa precisa preliminarmente che il ricorso si rivolge unicamente al punto della decisione del riesame «concernente il riconoscimento -a carico di Sardelli Maurizio- della ricorrenza, alla luce degli elementi indiziari acquisiti nella fattispecie procedimentali, del reato di concorso in estorsione continuata, commesso in danno di Guerrucci Sergio».

Deduce: 1.1. "Vizio della motivazione, per sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, emergente dal testo del provvedimento impugnato e da altri del procedimento (...) nonché vizio di violazione della legge penale, con riferimento all'art. 629, cod.pen.". Il ricorrente, dopo avere riportato il brano della motivazione riguardante il punto impugnato, osserva che il tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità per l'estorsione nonostante avesse escluso che la persona offesa avesse subito minacce da parte di Sardelli, ma riconducendo all'indagato le c.d. minacce asseritamente rivolte al Guerrucci medesimo da Danella Andrea.

Si assume, dunque, che i giudici operano una ricostruzione eminentemente soggettiva, manifestamente illogica e contraddittoria, in quanto le acquisizioni probatorie acquisite mancano di qualsiasi spunto dimostrativo della sussistenza del fatto e della sua attribuibilità a Sardelli ovvero la sua compartecipazione in concorso con Danelli. A sostegno dell'assunto vengono illustrati i contenuti della motivazione al fine di risaltare il denunciato vizio di motivazione e di violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Il tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l'usura e l'estorsione in danno di Guerrucci da una pluralità di elementi in tal senso convergenti, quali le dichiarazioni dello stesso Guerrucci e di Gazzellone riscontrate dal contenuto delle conversazioni intercettate. A fronte di una motivazione che certamente non può dirsi mancante, ma che non risulta neanche affetta da manifesta illogicità e da contraddittorietà il ricorso non eleva censure che evidenzino violazioni di legge o mancanze argomentative dell'ordinanza impugnata, mirando a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative del tribunale, che ha rigettato l'istanza di riesame sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo a tutte le questioni esaminate.

Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali è stato precisato che « il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile Aock.ko solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche- quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628;

Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 6 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saraco Luciaziali