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Sentenza — n. 29171/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29171/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29171/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MBENGUE CHEIKH IBRA nato il 28/08/1981 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 29171/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen. per violazione della legge penale quanto alla mancata motivazione sul diniego del beneficio della non menzione della condanna.

Parole chiave

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contraffazione di merci vendita sopra campione difesa contro le pratiche commerciali illecite contrabbando di guerra frode fiscale in materia doganale commercio ambulante

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MBENGUE CHEIKH IBRA nato il 28/08/1981 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

e CONSIDERATO IN DIRMO 1. La CORTE DI APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 10/07/2020- dep. 6/10/2020, riformava la sentenza del TRIBUNALE di CATANZARO in composizione monocratica in data 21/09/2017, con la quale MBENGUE CHEIKH IBRA era stato condannato a pena di giustizia per i delitti di cui agli art. 474 e 648 cod. pen., riuniti per continuazione, accertati a SATRIANO il 29/07/2014, ritenuta quanto alla ricettazione l'ipotesi lieve e con la concessione della sospensione della pena alle condizioni di legge. La condotta censurata era consistita nell'avere acquistato o ricevuto una serie di capi di abbigliamento di note case produttrici, con i relativi marchi contraffatti. La CORTE territoriale riconosceva le circostanze attenuanti generiche e rideterminava la pena, riducendola.t 2. MBENGUE CHEIKH IBRA propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

c) e lett.

e) cod. proc. pen. per mancanza della prova della contraffazione, e comunque per carenza e contraddittorietà della motivazione sul punto. Censura intanto che la CORTE avrebbe inesattamente riportato nella sintesi dei motivi di appello qualcosa che la difesa non aveva mai asserito, e cioè che era insufficiente il mero dato di esperienza dei testi della polizia giudiziaria per dimostrare la contraffazione: in realtà, con l'impugnazione si era sostenuto l'impossibilità di provare la contraffazione degli indumenti in base alla deposizione dell'unico testimone escusso, e in base al verbale di sequestro. Rileva l'improprio riferimento ermeneutico riportato dal Giudice di secondo grado, a proposito dell'accertamento per via testimoniale della contraffazione in virtù delle attività specifiche e abituali svolte dall'ufficiale di p.g., quando in dibattimento il teste CHIANESE non aveva reso alcuna informazione sulla sua personale esperienza in materia di anticontraffazione, né qualcuno gli aveva rivolto domande mirate; - violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

b) cod. proc. pen. per violazione della legge penale quanto alla mancata motivazione sul diniego del beneficio della non menzione della condanna.

3. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con le quali, con riferimento al riconoscimento della non menzione, chiedere applicarsi l'orientamento per cui deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità ed imporrebbero il giudizio di rinvio. Ritiene invece infondati gli altri motivi.

4. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo perché, premesso che il corrispondente motivo di appello è stato correttamente sintetizzato dalla sentenza impugnata, pur se non ripreso alla lettera - la sostanza della doglianza è che la sola prova sia stata la deposizione del testimone, agente di p.g., in uno col verbale di arresto -, la CORTE territoriale ha puntualmente correlato l'avvenuto accertamento della contraffazione alla testimonianza e alla valutazione dell'agente operante, e ha aggiunto che la sua specifica competenza va presunta in relazione al compito che svolgeva.

Si tratta di una argomentazione congrua e coerente, rispetto alla quale, essendosi il giudizio svolto nella pienezza del contraddittorio dibattimentale, se il difensore avesse inteso approfondire il profilo di competenza ed esperienza di testimone, ben avrebbe potuto porre a costui specifici quesiti sul punto, invece di dolersi nel ricorso che altri non lo avessero fatto. Deve riprendersi in proposito il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C., per il quale la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività (Sez. 2, Sentenza n. 36139 del 19/07/2017 dep. 21/07/2017 Rv. 271140 imputato Barry;

Sez. 3, Sentenza n. 29891 del 13/05/2015 Rv. 264444). Va aggiunto che nella specie l'affermazione della contraffazione dei marchi è stata riconosciuta, oltre che sulla scorta della testimonianza dell'operante di p.g. - in relazione a tutti i marchi richiamati nell'imputazione - anche in base alla valutazione oggettiva della quantità di merce rinvenuta (38 pezzi, di taglie differenti, portati su una spiaggia in un borsone e in una busta), e alla mancanza di documentazione, anche solo fiscale, comprovante il lecito acquisto dei prodotti.

5. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, che censura la mancata risposta della CORTE territoriale alla richiesta del beneficio della non menzione della condanna, dal momento che la relativa richiesta è stata formulata in sede di appello all'interno di un motivo che sollecitava il riconoscimento delle attenuanti generiche, senza essere accompagnata da un cenno di ragione a sostegno di essa. Non può quindi parlarsi in senso proprio di omessa motivazione da parte del Collegio di appello, poiché non è ben chiaro a che cosa quest'ultimo avrebbe dovuto rispondere. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 30/06/2021 Il cohnsigliere estensore f! Alfr