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Sentenza — n. 29169/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29169/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29169/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 3/06/2020- dep. 17/06/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di FOGGIA in data 16/10/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato MONTI Davide e MORETTI Rocco ciascuno a pena di giustizia per i reati di concorso in tentativo di estorsione continuato e aggravato (capo 2) e in danneggiamento aggravato (capo 3), commessi a FOGGIA dal 7 al 16/01/2019, riuniti per continuazione, e di concorso in lesioni personali aggravate (capo 4), commesso a FOGGIA il 12/02/2019.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 29169/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto nell'interesse di MORETTI deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.

Parole chiave

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responsabilità penale menomazione psichica aggressione fisica reati violenti lesioni personali a minore responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MONTI DAVIDE nato a FOGGIA il 19/08/1994 MORETTI ROCCO nato a FOGGIA il 29/05/1997 avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 3/06/2020- dep. 17/06/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di FOGGIA in data 16/10/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato MONTI Davide e MORETTI Rocco ciascuno a pena di giustizia per i reati di concorso in tentativo di estorsione continuato e aggravato (capo 2) e in danneggiamento aggravato (capo 3), commessi a FOGGIA dal 7 al 16/01/2019, riuniti per continuazione, e di concorso in lesioni personali aggravate (capo 4), commesso a FOGGIA il 12/02/2019.

La condotta loro contestata è consistita nell'avere, in concorso fra loro, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere GATTULLO Marco e GATTULLO Antonio a versare una somma imprecisata di denaro, con violenza e minaccia consistita dapprima nel lancio di un bomba carta verso l'ingresso dell'esercizio commerciale dei GATTULLO, la cui esplosione provocava il danneggiamento della saracinesca di esso, quindi nell'avvicinamento di GATTULLO Alessandro, fratello di Marco, cui gli imputati sollecitavano il pagamento di una tangente, pena la chiusura dei tre esercizi commerciali gestiti a FOGGIA dalla famiglia GATTULLO.

È consistita altresì, in concorso fra loro e con altri soggetti, non tutti identificati, nell'aver provocato a STALLONE Antonio lesioni consistite nella rottura dell'arcata sopracciliare sinistra.

2. MONTI e MORETTI propongono entrambi ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori. Il ricorso nell'interesse di MONTI dell'avv. Andrea MARGOTTI deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.

e) cod. proc. pen. per illogicità di motivazione quanto alla condanna per le lesioni personali sub 4. Censura che la CORTE non abbia tenuto conto, e non ne abbia offerto riscontro in motivazione, del fatto che al momento dell'aggressione a STALLONE, avvenuta all'interno del carcere di FOGGIA, MONTI si trovava nella propria cella, e quindi non fosse stato presente nel luogo in cui altri detenuti avevano circondato lo stesso STALLONE e lo avevano picchiato. La CORTE si è invece basata su una conversazione intercettata dieci giorni dopo, il 22/02/2019, nel corso della quale l'imputato aveva detto genericamente 'lo abbiamo picchiato', con riferimento a STALLONE: ciò non costituirebbe tuttavia quella prova inequivoca ritenuta dalla CORTE territoriale, perché non supererebbe la certa fisica assenza dell'imputato dal luogo del fatto.

Anche quanto al concorso morale, esso sarebbe contraddetto dagli atti processuali, perché i colloqui intercettati di taluni degli autori dell'aggressione, come BRUNO Saverio e VALERIO ANTONIO, avevano fatto riferimento a MORETTI come al soggetto che essi avevano vendicato, o comunque nei cui confronti avevano manifestato solidarietà attraverso le lesioni provocate. Mancherebbe in definitiva qualsiasi collegamento fra l'aggressione e MONTI, neanche quanto alla consapevolezza da parte sua della presenza di STALLONE all'interno dell'istituto di pena, prima che fosse assalito; - come secondo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.

e) cod. proc. pen. per mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla richiesta formulata di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che era stata sollecitata per l'irrisorietà del danno provocato dal petardo alla saracinesca dell'esercizio commerciale dei GATTULLO.3. Il ricorso nell'interesse di MONTI dall'avv. Maurizio Rosario D'Andrea deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.

e) cod. proc. pen. attraverso la riproposizione delle censure di illogicità di motivazione quanto alla condanna per le lesioni personali sub 4. Insiste in particolare sul fatto che, essendo l'imputato in cella al momento dell'aggressione, non vi sarebbe un solo elemento per far desumere che avesse aderito all'iniziativa violenta contro STALLONE, o che comunque avesse apportato a essa un contributo causale. Aggiunge, allegando una consulenza medico legale sulla persona dell'imputato, acquisita agli atti del giudizio abbreviato condizionato, che costui ha manifestato disturbi dei neurosviluppo, con impulsività e scarso controllo delle proprie azioni, e questo spiega il senso dell'espressione, poi captata da una intercettazione ambientale qualche giorno dopo, 'l'abbiamo picchiato', senza che ciò sia idoneo a provare la sua partecipazione al delitto sub 4; come secondo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.

e) cod. proc. pen. per illogicità di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche. Contesta che, a differenza di quanto sostenuto dalla CORTEterritoriale, il motivo di appello teso a ottenerne il riconoscimento fosse senza motivazione, e richiama anche, ai fini della concessione, le condizioni di salute dell'imputato, di cui alla menzionata relazione medico legale, negando rilievo alla evasione dagli arresti domiciliari.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di MORETTI deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.

e) cod. proc. pen. per motivazione illogica e contraddittoria quanto alla attendibilità delle persone offese in ordine al riconoscimento dell'imputato per i delitti sub 2 e 3. Sostiene che né GATTULO Antonio né GATTULO Marco conoscevano personalmente MORETTI, sì che non è detto che chi aveva poi interloquito con GATTULO Alessandro fosse stato lo stesso MORETTI, e comunque il tutto si era basato sulle dichiarazioni di GATTULO Alessandro, cui avevano prestato affidamento gli altri due GATTULO. Quanto invece al delitto sub 4, intanto ricorda che la presunta vittima aveva negato di essere stato aggredito, e poi che nulla collega il 'Rocco' menzionato nei colloqui intercettati con la persona di MORETTI; - come secondo, la violazione di legge per carenza di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche, soprattutto se si tiene conto della incensuratezza dell'imputato e della inoffensività della sua condotta.Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede l'inammissibilità dei ricorsi proposti.

In vista dell'odierno giudizio il difensore di MONTI ha fatto pervenire una memoria difensiva, con allegati, con cui ribadisce il contenuto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

1. È manifestamente infondato il primo motivo di entrambi quelli proposti nell'interesse di MONTI. Esso tende a escludere la responsabilità per il delitto sub 4, ipotizzando una differente ricostruzione dei fatti, pur in presenza di una c.d. "doppia conforme": ciò tuttavia non è ammissibile in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636;

Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). E questo non è avvenuto nel caso di specie. L'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso.

2. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Esso coincide con la reiterazione di quanto già illustrato nei motivi di appello, cui la CORTE territoriale ha puntualmente risposto, allorché ha reso motivazione, congrua e coerente, della inequivocità della rivendicazione della aggressione a STALLONE da parte di MONTI, e anche della causale di essa: sono stati tali elementi a far individuare il concorso morale nella stessa. La CORTE ha peraltro riportato il contenuto di una conversazione intercettata fra il ricorrente e suo padre, durante la quale costui aveva osservato che in realtà l'aggredito non aveva detto nulla di più di quanto ammesso dallo stesso imputato.

In quest'ottica, non sussiste alcun elemento per collegare la relazione medico legale alle parole pronunciate da MONTI, quasi che queste fossero esito di un impulso non controllabile: si tratta comunque di una valutazione in fatto, estranea al presente giudizio di legittimità, posto che, come si è detto, il Collegio di appello ha congruamente motivato sul concorso dell'imputato nell'aggressione. Quanto alla responsabilità di MORETTI per il reato sub 4, essa è stata dalla CORTE barese ritenuta in modo sicuro sulla scorta del riferimento a tale 'Rocco' quale uno degli autori dell'aggressione, con la precisazione che nella sezione dell'istituto di pena che ne è stato teatro MORETTI era l'unico detenuto ad avere tale prenome.

3. Manifestamente infondato è anche il motivo col quale MONTI chiede il riconoscimento dev'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., poiché correttamente la CORTE ha constatato che nell'atto di appello non era precisato neanche per quale dei reati essa fosse evocata. Se riferita a quelli sub 2 e 3, come viene precisato nel ricorso, la richiesta della sua applicazione non tiene conto dell'unitarietà dell'azione, peraltro posta a base della riunione per continuazione dei due reati, e del fatto che un tentativo di estorsione aggravato e continuato non può far coincidere danni risarcibili col mero danneggiamento di un oggetto materiale, costituito nella specie dalla saracinesca di uno dei negozi delle vittime, ma deve tener conto del timore e dell'agitazione provocati alle vittime medesime.

4. Altrettanto manifestamente infondati sono i motivi, relativi a entrambi gli imputati, riguardanti il diniego delle attenuanti generiche. La valutazione operata dalla CORTE è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità, allorché ha richiamato l'obiettiva gravità del fatto, e la personalità degli imputati, evocata non in termini generici, bensì facendo riferimento anche all'evasione di MONTI dagli arresti domiciliari, e alla presumibile attività di spaccio di stupefacenti eseguita da MORETTI mentre si trovava pure lui agli arresti domiciliari.

Pertanto riguarda la considerazione di elementi di fatto, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma