Sentenza — n. 29168/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl GIUDICE di PACE di FOGGIA, con sentenza in data 14/01/2020- dep. 29/01/2020, condannava FUSILLO Vincenzo a pena di giustizia per il reato, commesso a VIESTE in epoca prossima e antecedente il 1°/07/2012, di invasione arbitraria dell'immobile sito in VIESTE alla via Nicolò Cimaglia n. 6, di proprietà di VECCIA Vittorio Angelo e di D'ERRICO Maria Pia Luigia Giorgia, e disponeva altresì la condanna al risarcimento dei danni nei confronti di costoro, e di VECCIA Giovanni Luca, costituiti parti civili. FUSILLO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 633 c.p, art. 633 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 29168/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve aggiungersi (cf. Sez. 2 sentenza n. 19148 del 15/03/2019 dep. 07/05/2019 Rv. 276423 imputata La Rocca) che "ai fini del dolo specifico richiesto dall'art. 633 cod. pen. occorrono non soltanto la coscienza e la volontà di invadere l'altrui bene ma anche il fine di occupare l'immobile o di trarne profitto, con la conseguenza che qualora il possesso, esercitato in forza di titoli legittimi, sia pacifico e continuo, manca l'estremo dell'arbitrarietà dell'invasione". Il che, per quanto esposto nella sentenza impugnata, e in qualche modo confermato dal medesimo ricorso, deve escludersi che sia avvenuto nel caso di specie.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUSILLO VINCENZO nato a VIESTE il 24/06/1965 avverso la sentenza del 14/01/2020 del GIUDICE di PACE di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso; uditi i difensori avvocato Mauro NOTARGIOVANNI MAURO, per le parti civili, che deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione, e avvocato Gianluca Vincenzo BOCCHINO, per l'imputato, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il GIUDICE di PACE di FOGGIA, con sentenza in data 14/01/2020- dep. 29/01/2020, condannava FUSILLO Vincenzo a pena di giustizia per il reato, commesso a VIESTE in epoca prossima e antecedente il 1°/07/2012, di invasione arbitraria dell'immobile sito in VIESTE alla via Nicolò Cimaglia n. 6, di proprietà di VECCIA Vittorio Angelo e di D'ERRICO Maria Pia Luigia Giorgia, e disponeva altresì la condanna al risarcimento dei danni nei confronti di costoro, e di VECCIA Giovanni Luca, costituiti parti civili. FUSILLO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.
b) e lett.
e) cod. proc. pen. per illogicità di motivazione sulla sussistenza del reato. Censura che la sentenza non abbia indicato con quale modalità l'invasione si sarebbe realizzata, dovendosi peraltro escludere quest'ultima nell'ipotesi della semplice permanenza nell'edificio altrui, contro la volontà dell'avente diritto. Il GIUDICE di PACE avrebbe ritenuto erroneamente la condotta dell'imputato invasiva sulla scorta del mero acquisto della proprietà dell'immobile da parte del denunciante avvenuta nel 1984, quando l'imputato era poi venuto in possesso dell'immobile già dal 1991 e lo aveva gestito fino al 2012: dall'istruttoria era emerso che FUSILLO, dopo aver acquistato il secondo piano dell'immobile nel 1991, aveva ottenuto il possesso di fatto del locale al primo piano, oggetto di controversia; come secondo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.
b) e lett.
e) cod. proc. pen. per carenza e illogicità della motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato, che presuppone il dolo specifico, nella specie non accertato, peraltro in pendenza di un giudizio civile teso a far ritenere maturata l'usucapione sull'immobile oggetto del contenzioso. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
2. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo, poiché - premesso che sollecita una rivisitazione del fatto incompatibile col giudizio di legittimità, in presenza di una motivazione che ha ricostruito in fatto medesimo in modo coerente - esso nella sostanza ammette che i querelanti siano i proprietari dell'immobile in contestazione, e che l'imputato lo abbia occupato sine titulo, tanto che ne rivendica l'avvenuta usucapione, a mezzo di un giudizio civile attualmente pendente. Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 19079 del 03/05/2011 dep. 16/05/2011 Rv. 250320 imputati Amato e altro) che "il delitto di invasione arbitraria di terreni si realizza quando il bene immobile altrui sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente, sicché il delitto non è integrato dalla condotta di chi si introduca precariamente nel fondo altrui".
In termini analoghi Sez. 2 sentenza n. 15297 del 05/03/2013 dep. 03/04/2013 Rv. 256484 imputato Falvo.Del tutto condivisibile in tale prospettiva sono le conclusioni del P.G. che, in linea con l'orientamento di questa S.C., ricordano come nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, bensì al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso. Così la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione; nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione.
3. Altrettanto infondato è il secondo motivo, teso a escludere il dolo del reato in questione, dal momento che, anche a tal proposito per costante orientamento del Giudice di legittimità (cf. Sez. 2 sentenza n. 50659 del 18/11/2014 dep. 03/12/2014 Rv. 261695 imputati Fumarola e altro) "ai fini della configurabilità del reato di invasione di terreni o edifici, il dolo specifico di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto presuppone che la condotta dell'agente sia diretta a realizzare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del titolare dello "ius excludendi", e può essere desunto non solo dalla stabile permanenza del soggetto nel terreno o nell'edificio, ma anche da elementi diversi purché univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio ad un possesso non meramente transitorio od occasionale".
Deve aggiungersi (cf. Sez. 2 sentenza n. 19148 del 15/03/2019 dep. 07/05/2019 Rv. 276423 imputata La Rocca) che "ai fini del dolo specifico richiesto dall'art. 633 cod. pen. occorrono non soltanto la coscienza e la volontà di invadere l'altrui bene ma anche il fine di occupare l'immobile o di trarne profitto, con la conseguenza che qualora il possesso, esercitato in forza di titoli legittimi, sia pacifico e continuo, manca l'estremo dell'arbitrarietà dell'invasione". Il che, per quanto esposto nella sentenza impugnata, e in qualche modo confermato dal medesimo ricorso, deve escludersi che sia avvenuto nel caso di specie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila euro in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili VECCIA Vittorio Angelo, VECCIA Giovanni Luca e D'ERRICO M. Pia Luigia Giorgia, che liquida in complessivi euro 3420,00 oltre accessori di legge. Così deciso a Roma il 30/06/202