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Sentenza — n. 29167/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29167/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29167/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 7/05/2019- dep. 26/09/2019, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di SAVONA in data 5/07/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato PETRILLO Donato e MORELLI Rubina ciascuno a pena di giustizia per i reati, commessi a CERIALE il 2/04/2014, di ricettazione e di indebito utilizzo di carta di credito, riuniti per continuazione, e con la recidiva pluriqualificata. La condotta loro contestata è consistita nell'avere, in concorso fra loro e con altro soggetto rimasto non identificato, acquistato o comunque ricevuto la carta bancomat BNL di proprietà di tale CARAMELLINO Giuseppe, sottratta a costui I nella stessa data, e nell'avere con tale mezzo elettronico effettuato un prelievo a uno sportello bancario e tre distinti pagamenti in esercizi commerciali.

Regesto Legislator

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art. 2 Cost, art. 616 c.p; Sentenza — n. 29167/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Così il diritto di non collaborare costituisce null'altro che un'esplicazione del diritto di autodeternninarsi di cui all'art. 2 Cost., ossia di scegliere la migliore strategia difensiva presidiato dall'art. 24, comma 2, Cost. anche a tutela della propria libertà morale (diritto enucleato da Corte cost. n. 229 del 1998), di cui è espressione anche l'art. 13 co. 2 Cost., e trova il proprio precipitato logico- giuridico nell'inveramento del principio per cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo fissato dall'art. 111 co. 1 Cost.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques mancanza di credibilità offesa al credito danno ai creditori risarcimento per atto illecito indebito

Disposizioni normative citate

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art. 2 Cost
Così il diritto di non collaborare costituisce null'altro che un'esplicazione del diritto di autodeternninarsi di cui all'art. 2 Cost., ossia di scegliere la migliore strategia difensiva presidiato dall'art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PETRILLO DONATO nato a EBOLI il 02/12/1957 MORELLI RUBINA nato a MONTESANO SULLA MARCELLANA il 02/06/1962 avverso la sentenza del 06/05/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 7/05/2019- dep. 26/09/2019, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di SAVONA in data 5/07/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato PETRILLO Donato e MORELLI Rubina ciascuno a pena di giustizia per i reati, commessi a CERIALE il 2/04/2014, di ricettazione e di indebito utilizzo di carta di credito, riuniti per continuazione, e con la recidiva pluriqualificata. La condotta loro contestata è consistita nell'avere, in concorso fra loro e con altro soggetto rimasto non identificato, acquistato o comunque ricevuto la carta bancomat BNL di proprietà di tale CARAMELLINO Giuseppe, sottratta a costui I nella stessa data, e nell'avere con tale mezzo elettronico effettuato un prelievo a uno sportello bancario e tre distinti pagamenti in esercizi commerciali.

2. PETRILLO e MORELLI propongono entrambi ricorso per cassazione, per il tramite di un unico difensore, e deducono i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.

e) cod. proc. pen. per illogicità di motivazione quanto al sillogismo probatorio. Censura che, essendosi basata la decisione in primo grado sul confronto, operato dal giudicante, tra le foto estratte dalle telecamere e dai telefoni mobili e i cartellini segnaletici degli imputati, il Collegio di appello abbia convenuto sul fatto che un giudizio di colpevolezza non possa coincidere con la valutazione di somiglianza effettuata direttamente dal giudicante, come era accaduto in primo grado, e tuttavia si sia poi limitato ad affiancare a tale elemento l'identificazione di PETRILLO quale proprietario del veicolo a bordo del quale avevano viaggiato i soggetti che avevano indebitamente adoperato la carta bancomat.

Sostiene che si tratta di due elementi slegati fra loro, ciascuno singolarmente privo di forza probante, tant'è che poi la CORTE avrebbe confermato l'affermazione di colpevolezza sulla scorta del silenzio serbato da PETRILLO. Peraltro tutto ciò sarebbe ancora più inidoneo a dimostrare la responsabilità di MORELLI; - come secondo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.

b) cod. proc. pen. per aver ravvisato la sussistenza della ricettazione, e non invece del furto: sarebbe dovuta andare nella seconda direzione la mancata dimostrazione di un accordo fra gli imputati e l'autore del furto, tanto più che la stessa CORTE avrebbe parlato di un 'sospetto' di furto; - come terzo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.

b) cod. proc. pen. per erronea interpretazione delle disposizioni sulla messa in prova poiché, nonostante MORELLI avesse superato positivamente il relativo periodo, tuttavia ciò non avrebbe inciso sull'avvenuto riconoscimento della recidiva.

3. Con estese e articolate conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, soffermandosi sull'ampiezza del diritto al silenzio e della non collaborazione, e sulla incidenza di ciò in ordine alla formazione del compendio probatorio. Ripercorsi i differenti orientamenti presenti sul punto nella giurisprudenza di legittimità, e facendo riferimento alle pronunce del Giudice delle leggi e della CORTE EDU, il P.G. conclude per valorizzare il dato costituzionale alla stregua del quale la presunzione di innocenza impone di considerare l'imputato in modo diverso rispetto a come si pone il codice di procedura civile col convenuto, su cui ricade un onere di contestazione e di conseguente allegazione: il processo penale, in quest'ottica, non può essere costruito secondo una logica puramente dialettica fra parti in posizione di assoluta parità, come è il processo civile, da cui desumere un onere di contestazione dell'altrui assunto.

Così il diritto di non collaborare costituisce null'altro che un'esplicazione del diritto di autodeternninarsi di cui all'art. 2 Cost., ossia di scegliere la migliore strategia difensiva presidiato dall'art. 24, comma 2, Cost. anche a tutela della propria libertà morale (diritto enucleato da Corte cost. n. 229 del 1998), di cui è espressione anche l'art. 13 co. 2 Cost., e trova il proprio precipitato logico- giuridico nell'inveramento del principio per cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo fissato dall'art. 111 co. 1 Cost.

PETRILLO, seguendo l'iter motivatorio della sentenza impugnata, non aveva alternative se non di autoaccusarsi o di commettere una calunnia. Tali considerazioni sono ancor più vere per MARELLI, rispetto alla quale il P.G. parla di 'deserto argomentativo', poiché ella non era neanche proprietaria del veicolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

1. Manifestamente infondato è il primo motivo, poiché sollecita una differente ricostruzione del fatto, incompatibile col giudizio di legittimità. Il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 - 01 imputati La Gumina e altro), ha sancito che "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

2. La sentenza della CORTE territoriale, con motivazione congrua e in coerenza coi capi di imputazione, ha illustrato il quadro probatorio che sostiene la condanna, consistito nella contestuale valorizzazione, quale gravi e concordanti indizi, della somiglianza tra gli imputati e le persone fotografate dal titolare di uno degli esercizi commerciali nel quale era stato effettuato uno dei pagamenti con la tessera bancomat di CARAMELLINO, e della titolarità in capo a PETRILLO della vettura Peugeot, la cui targa era stata annotata dal predetto commerciante, che aveva anche fornito la descrizione del veicolo.

Il Collegio di appello correttamente non ha operato la valutazione parcellizzata degli indizi che intenderebbe sollecitare il ricorso, bensì una considerazione d'insieme degli stessi, e da un lato ha sottolineato la chiarezza delle immagini fotografiche raccolte dal titolare dell'esercizio commerciale, che non lasciano margine di dubbio sulla identificazione di ciascuno dei due imputati, dall'altro ha correlato tale dato - di cui non ha sminuito l'importanza, ma ha soltanto rilevato che da solo non sarebbe stato sufficiente a motivare la colpevolezza degli imputati medesimi - all'elemento obiettivo che gli autori dell'indebito utilizzo del bancomat viaggiavano a bordo del veicolo di proprietà di PETRILLO.

Dunque, la responsabilità non è stata collegata in via esclusiva al silenzio di costui, come sostenuto nel ricorso e come rimarcato dal P.G., bensì all'assenza di spiegazioni su chi avesse potuto adoperare l'automezzo al di fuori del proprietario del mezzo e della moglie, peraltro raffigurati nelle foto prima menzionati.

3. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, poiché il Collegio di appello ha correttamente ravvisato l'inattendibilità della tesi dell'essere stati gli imputati - o soltanto uno fra loro - gli autori o l'autore del furto, alternativa rispetto a quella formulata in modo conforme dai Giudici del merito: dalle loro sentenze emerge peraltro che PETRILLO e MORELLI non soltanto non hanno fornito in tal senso alcuna prova, ma neanche hanno personalmente rappresentato questa tesi alternativa, poiché sono rimasti assenti in entrambi i gradi del giudizio.

Dunque, in analogia a quanto esposto con riferimento al primo motivo, l'affermazione della responsabilità per ricettazione non coincide con la colpevolizzazione del silenzio degli imputati, stretti fra la confessione e la calunnia: dipende, al contrario, dalla circostanza che, sussistendo a loro carico gravi indizi - quelli prima riassunti - in ordine al delitto contestato, è mancata la replica difensiva in termini di lettura alternativa della immagini fotografiche, ovvero di soggetti che avessero potuto utilizzare al loro posto la vettura di proprietà di PETRILLO, e anzi i ricorrenti hanno con la loro assenza rinunciato ad articola rla.

La pronuncia impugnata si pone in linea di continuità col costante orientamento di questa S.C., secondo cui (Sez. 2 sentenza n. 20193 del 19/04/2017 dep. /) 27/04/2017 Rv. 270120 - 01 imputato Kebe) "risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, (...) in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso". Negli stessi termini, fra le altre, Sez. 3 sentenza n. 40385 del 05/07/2019 dep. 02/10/2019 Rv. 276935 - 01 imputato De Lisi, e in precedenza Sez. 2 sentenza n. 53017 del 22/11/2016 dep. 14/12/2016 Rv. 268713 - 01 imputato Alotta ("ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente.

In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa") e Sez. 2 sentenza n. 52271 del 10/11/2016 dep. 07/12/ 2016 Rv. 268643 - 01 imputato Agyemang.

4. Manifestamente infondato è infine il motivo, relativo alla sola MORELLI, che censura l'aver ritenuto nei suoi confronti la recidiva, nonostante la positiva messa in prova: quest'ultima si riferisce invece soltanto a uno dei reati deducibili dal suo certificato penale, e in modo logico la CORTE l'ha valutata non rilevante ai fini della recidiva, poiché a carico dell'imputata esistono i altri specifici precedenti, e poiché ella ha dimostrato professionalità e non occasionalità per la consumazione dei reati per i quali è a giudizio. La semplice lettura del non breve certificato penale della donna fa constatare una serie di precedenti, specifici e continuativi, per molti dei quali la recidiva pluriqualificata ha già trovato applicazione, dopo essere stata contestata.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

5 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 30/06/2021 I