Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29166/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29166/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29166/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Brancaccio Michele ricorre avverso la sentenza in data 8/10/2020 della Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza in data 16/12/2016 del Tribunale di Potenza, che lo aveva condannato per l'indebito utilizzo di una carta Bancoposta. Deduce: 1.1. "Violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 29166/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va ricordato, infatti, che l'art. 578, cod.proc.pen. impone alla Corte di appello e alla Corte di cassazione di decidere l'impugnazione ai soli effetti civili anche in caso di prescrizione o di amnistia, sicché, in presenza della parte civile, il giudice dell'appello è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame da questa proposti al fine di valutare la fondatezza della domanda di risarcimento o di restituzione, che non viene travolta dalla fattispecie estintiva riferibile alle sole statuizioni penali. La sentenza va dunque annullata con rinvio limitatamente alle statuizioni civili.

Parole chiave

Generato dall'IA
assegno bancario pagamento degli arretrati finzione di notifica postale restituzione dell'assistenza sociale riproduzione e imitazione di biglietti di banca istituto di emissione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRANCACCIO MICHELE nato a POTENZA il 03/07/1982 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, che si è riportato ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Brancaccio Michele ricorre avverso la sentenza in data 8/10/2020 della Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza in data 16/12/2016 del Tribunale di Potenza, che lo aveva condannato per l'indebito utilizzo di una carta Bancoposta. Deduce: 1.1. "Violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett.

c) per erronea applicazione degli artt. 12 comma 3-bis d.l. 8/91 convertito in L. 82/91 e 157 e 601 c.p.p.". Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della notifica della citazione a giudizio, effettuata presso il domicilio dichiarato, mentre andava 1 A.,, , effettuata presso il Servizio Centrale di Protezione, attesa la veste di collaboratore di giustizia nel frattempo assunta dall'imputato. A tal proposito segnala che l'eccezione era stata sollevata in occasione della prima udienza di trattazione davanti alla Corte di appello e da questa rigettata sul presupposto della validità della notifica effettuata presso il domicilio dichiarato in considerazione della ritenuta ininfluenza della condizione di collaboratore di giustizia assunta da Brancaccio. 1.2. "Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo stesso dell'impugnata sentenza e da altri atti del processo di seguito specificamente indicati ed allegati al presente gravame ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.".

Con il secondo motivo si deduce l'illogicità della motivazione della sentenza, che ha affermato la penale responsabilità di Brancaccio per la mancanza di una plausibile giustificazione sinallagmatica agli accrediti di somme effettuate in favore dell'imputato. A supporto dell'assunto il ricorrente illustra i termini della ricostruzione più logica. 1.3. "Violazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett.

b) c.p.p., carenza della motivazione risultante dal testo stesso della impugnata sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione al rigetto dell'invocata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod.pen.". Sotto tale profilo si denuncia l'apoditticità della motivazione della Corte di appello con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, che sono state negate sul presupposto dell'assenza di elementi di favore e senza considerare la scarsa offensività della condotta, la personalità dell'imputato e il suo comportamento processuale. 1.4. "Violazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. e carenza della motivazione risultante dal testo stesso della impugnata sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena subordinatamente al pagamento del risarcimento dei danni liquidati in favore della parte civile".

Sotto tale ultimo profilo il ricorrente si duole della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno subito dalla persona offesa, iamostante pur in presenza di una condizione economica e personale che rendeva impossibile tale adempimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte di cassazione ha spiegato che "è nulla la notifica all'imputato, sottoposto a programma di protezione ai sensi del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (conv., con modd., in I. 15 marzo 1991, n. 82), effettuata in luogo diverso dal domicilio per legge individu-ato in Roma presso il Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. (Nella specie, si trattava della notifica della citazione per il giudizio d'appello)", (Sez. 3, Sentenza n. 35712 del 05/05/2011, Dianese, Rv. 251230 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, Sentenza n. 27222 del 11/12/2012 Cc., dep. 20/06/2013, Naimo, Rv. 256282 - 01;

Sez. 5 - , Sentenza n. 25225 del 14/07/2020, G., Rv. 279463 - 01). Ciò premesso è pacifico e -comunque- riscontrato dalla lettura degli atti (il cui accesso è consentito in ragione della natura processuale dell'eccezione) che già in primo grado, nel corso dell'udienza preliminare, all'udienza del 1/2/2019 il difensore aveva dichiarato e comunicato al giudice che l'imputato era stato sottoposto al programma di protezione. A tal proposito va ricordato che la sottoposizione al programma di protezione importa l'applicazione dell'art. 12, comma 3-bis, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82, che prevede la speciale domiciliazione ex lege del collaboratore di giustizia presso il Servizio centrale di protezione, presso il quale, pertanto, devono essere effettuate le notificazioni.

Da ciò discende che la Corte di appello ha celebrato il giudizio in violazione di legge, in quanto -pur consapevole della qualità di collaboratore di giustizia di Brancaccio- ha ritenuto che questi fosse stato regolarmente citato presso il domicilio dichiarato prima di sottoscrivere il programma di protezione, là dove tale sottoscrizione doveva far considerare ormai inefficace e decaduta quell'originaria dichiarazione di domicilio resa prima dell'assunzione della veste di collaboratore di giustizia. Va da ultimo rilevato che la difesa aveva eccepito la nullità della notificazione già davanti alla Corte di appello, dove -alla prima udienza di trattazione, in data 15/11/2019- produceva il verbale dell'udienza di primo grado in cui il Pubblico ministero rendeva nota al G.u.p. la veste di collaboratore di giustizia assunta da Brancaccio.

Da tutto ciò discende la nullità della citazione in appello, che andava notificata presso il Servizio centrale di protezione e non presso il domicilio dichiarato. La sentenza va, dunque, annullata. L'annullamento va, comunque, disposto senza rinvio, essendo nel frattempo maturata la prescrizione del reato. Va considerato, infatti, che esso è stato commesso il 4/10/20013 e che, in applicazione degli artt. 157 e 161, cod.pen., tenendo conto degli atti interruttivi e non essendo stati rilevati periodi di sospensione, si è prescritto il 4 aprile 2021.

2. Va sottolineato che la fattispecie estintiva riguarda le sole statuizioni penale e in relazione a esse l'annullamento va disposto senza rinvio. Bisogna tuttavia considerare che il giudizio di merito ha statuito anche con riguardo alle richieste di risarcimento avanzate dalla costituita parte civile. Tali statuizioni sono travolte dalla nullità della notificazione della citazione a giudizio che, pertanto, deve ripetersi a contraddittorio regolarmente costituito e integro, nonostante la declaratoria di prescrizione riguardante le sole statuizioni penali.

Va ricordato, infatti, che l'art. 578, cod.proc.pen. impone alla Corte di appello e alla Corte di cassazione di decidere l'impugnazione ai soli effetti civili anche in caso di prescrizione o di amnistia, sicché, in presenza della parte civile, il giudice dell'appello è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame da questa proposti al fine di valutare la fondatezza della domanda di risarcimento o di restituzione, che non viene travolta dalla fattispecie estintiva riferibile alle sole statuizioni penali. La sentenza va dunque annullata con rinvio limitatamente alle statuizioni civili.

Il giudice del rinvio sarà il giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622, cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato si è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimetta anche la liquidazione tra le parti del presente giudizio. Così deciso il