Sentenza — n. 29165/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl primo motivo di ricorso è fondato. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte dal P.M. e dalla parte civile ritenendo che la prescrizione del reato fosse maturata prima della decisione di primo grado. I Magistrati dell'appello hanno maturato tale convincimento considerando il termine massimo previsto per il reato contestato (anni sette e mesi sei) in presenza di atti interruttivi, senza tuttavia tenere nel conto i -pur presenti- periodi di sospensione del termine di maturazione della fattispecie estintiva. Il ricorrente, infatti, ha correttamente segnalato la presenza di cause di sospensione, giacché all'udienza tenuta in data 8/7/2013 la difesa chiedeva al giudice un rinvio per adesione all'astensione dalle udienze proclamato dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 234 c.p, art. 576 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29165/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Parimenti fondato risulta anche il secondo motivo di ricorso. Va ricordato, infatti, che in presenza di un gravame proposto dalla parte civile, il giudice dell'appello, nel dichiarare la causa di estinzione del reato per prescrizione délta-- Itèfiz-a—d-rass"oturribbe, ben può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere su quel capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (in questo senso Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LOTTINI CIAPPEI LUCILLA nato a PESCIA nel procedimento a carico di: PAGANELLI GIULIETTA nato a MASSA E COZZILE il 14/08/1938 avverso la sentenza del 05/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al giudice civile competente per valore in grado di appello, letta la nota dell'Avvocato ERALDO STEFANI che, nell'interesse della parte civile ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di giudizio; letta la nota dell'Avvocato ROBERTO UBALDI che, nell'interesse dell'imputata PAGANELLI GIULIETTA, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o comunque, per il suo rigetto;a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti private.
RITENUTO IN FATI-0 1. La parte civile Lottini Ciappei Lucilla ricorre avverso la sentenza in data 5/4/2019 della Corte di appello di Firenze, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla stessa parte civile e dal Pubblico ministero avverso la sentenza in data 2/7/2015 dal Tribunale di Pistoia che aveva assolto Paganelli Giulietta dal reato di truffa. Deduce: 1.1. "Nullità della sentenza per violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
b) per inosservanza degli artt. 157, 159, 161 c.p. per avere erroneamente dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato di cui all'art. 640, cod.pen. in data 3/10/2015, prima della sentenza di primo grado, emessa il 27/11/2015". Il ricorrente segnala come la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto che il reato si fosse prescritto già prima della pronuncia della sentenza di primo grado, non avendo tenuto in conto la sospensione della prescrizione per un periodo di sei mesi, pari alla durata del rinvio richiesto dalla difesa per adesione all'astensione dalle udienze proclamato dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura. Si assume, dunque, che in forza di tale sospensione la prescrizione si sarebbe perfezionata solo dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. 1.2. "Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett.
b) per inosservanza degli artt. 576 e 578, cod.pen. per non essere state decise nel merito le domande della parte civile". Con il secondo motivo si deduce che la Corte di appello ha omesso di valutare le domande avanzate dalla parte civile, pur essendovi obbligata nonostante la prescrizione, in ragione dell'art. 578, cod.proc.pen. 1.3. "Nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett.
e) c.p.p. in relazione all'art. 125, comma 3 e 546, c.p.p., per mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello svolti rispetto alla prova documentale art. 234 c.p.p. della dichiarazione di esclusiva proprietà dei beni da parte della promittente la vendita contenuta nel compromesso sottoscritto tra le parti il 3/4/2008". L'ultimo motivo è strettamente connesso a quello precedente er .1 realtà, già in esso contenuto, in quanto si denuncia la mancata valutazione' di uno specifico motivo di appello, quale conseguenza dell'omessa valutazione della domanda- della parte civile e dei-motivi del suo appello:
4. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti private. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al giudice civile competente per valore in grado di appello. E' stata altresì letta la nota fatta pervenire dall'Avvocato ERALDO STEFANI che, nell'interesse della parte civile ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e per la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di giudizio; E' pervenuta anche una nota dell'Avvocato ROBERTO UBALDI che, nell'interesse dell'imputata PAGANELLI GIULIETTA, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o comunque, il suo rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte dal P.M. e dalla parte civile ritenendo che la prescrizione del reato fosse maturata prima della decisione di primo grado. I Magistrati dell'appello hanno maturato tale convincimento considerando il termine massimo previsto per il reato contestato (anni sette e mesi sei) in presenza di atti interruttivi, senza tuttavia tenere nel conto i -pur presenti- periodi di sospensione del termine di maturazione della fattispecie estintiva. Il ricorrente, infatti, ha correttamente segnalato la presenza di cause di sospensione, giacché all'udienza tenuta in data 8/7/2013 la difesa chiedeva al giudice un rinvio per adesione all'astensione dalle udienze proclamato dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura.
Il giudice accoglieva l'istanza e rinviava all'udienza del 22/172014, per un periodo pari a 198 giorni. Per tutta la durata di tale periodo i termini di durata della prescrizione devono intendersi sospesi, in tal senso avendo disposto il giudice e dovendosi ricordare che «in tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore di sessanta giorni, ritenuto adeguato in relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio procedente. (In motivazione, la Corte ha 3 AD, ---- precisato che la adesione alla astensione dalle udienze non costituisce un impedimento a comparire in senso tecnico)», (Sez. 3, Sentenza n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052 - 01).
Alla luce di ciò, considerando che l'imputazione indica il giorno 3/4/2008 quale data di commissione del reato, il termine della prescrizione va collocato al 3/10/2015 avendo riguardo agli atti interruttivi. Aggiungendo i 198 giorni di sospensione, si rileva come la prescrizione dovesse considerarsi maturata il 16/4/2016, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, il 27/11/2015. Da ciò la fondatezza del primo motivo di ricorso.
2. Parimenti fondato risulta anche il secondo motivo di ricorso. Va ricordato, infatti, che in presenza di un gravame proposto dalla parte civile, il giudice dell'appello, nel dichiarare la causa di estinzione del reato per prescrizione délta-- Itèfiz-a—d-rass"oturribbe, ben può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere su quel capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (in questo senso Sez.
U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918). La sentenza impugnata risulta, dunque, gravemente viziata perché la Corte territoriale, dopo aver effettuato l'accertamento incidentale in ordine alla responsabilità penale degli imputati, avrebbe potuto e dovuto pronunciarsi sulla domanda civile formalizzata dall'appellante, in ciò obbligata dall'art. 578, cod.proc.pen. che impone alla Corte di appello e alla Corte di cassazione di decidere l'impugnazione ai soli effetti civili anche in caso di prescrizione o di amnistia. In tali casi, invero, proprio in forza di tale previsione, il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame da questa proposti al fine di valutare la fondatezza della domanda di risarcimento o di restituzione, che non viene travolta dalla fattispecie estintiva riferibile alle sole statuizioni penali.
Da ciò discende che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello della parte civile si mostra viziata sia dalla violazione di legge sia (e conseguentemente) dall'omessa motivazione, atteso che la Corte di appello non poteva esimersi dal valutare i motivi dell'impugnazione dispiegata dalla parte civile. Da ciò discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale avrà il compito di valutare i motivi di gravame proposti dalla parte civile. Allo stesso giudice è rimessa la liquidazione delle spese anche del giudizio di Cassazione.‘)N-
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così