Sentenza — n. 29164/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, da una parte e Campanella Giovanni, dall'altra parte, ricorrono avverso la sentenza in data 6/11/2020 della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza in dat 21/11/2019 del G.u.p. del Tribunale di Messina, che aveva condannato l'imputato per sei estorsioni tentate, per ognuna delle quali aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod.pen. Deducono:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 629 c.p, art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29164/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) in relazione all'art. 133, c.p.". Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia l'assertività della motivazione spesa dalla Corte di appello per confermare la pena inflitta dal primo giudice.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: CAMPANELLA GIOVANNI nato a MESSINA il 15/06/1983 nel procedimento a carico di quest'ultimo inoltre: SOCIETA' EDS INFRASTRUTTURE S.P.A. NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE SOCIETA' VENUMER S.R.L. NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETA' IN. COS.IT NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIRTI S.P.A. NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE COMITATO ADDIOPIZZO MESSINA ONLUS NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE ASSOCIAZIONE ANTIRACKET ED ANTIUSURA DI TERME VIGLIATORE FONTE DI LIBERTA' NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPP.
PRO TEMPORE avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen. e per il rigetto del ricorso di Campanella Giovanni.; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, da una parte e Campanella Giovanni, dall'altra parte, ricorrono avverso la sentenza in data 6/11/2020 della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza in dat 21/11/2019 del G.u.p. del Tribunale di Messina, che aveva condannato l'imputato per sei estorsioni tentate, per ognuna delle quali aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod.pen. Deducono:
2. Il Procuratore generale: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per erronea applicazione dell'art. 416-bis.1, cod.pen. in riferimento all'art. 192 e per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione oltre che il vizio di travisamento della prova per omissione. Il Pubblico ministero ricorrente introduce il motivo riportando la motivazione adottata dalla Corte di appello per respingere la doglianza contenuta nell'atto di appello in relazione alla configurabilità dell'aggravante delle modalità mafiose. Illustrando i contenuti del compendio probatorio, il Procuratore generale assume che la Corte di appello ha del tutto omesso di motivare sulle sommarie informazioni testimoniali presenti in atti, dalle quali emergerebbe come l'imputato avesse evocato l'appartenenza a un contesto territoriale di riferimento effettivamente funzionale e idoneo a ingenerare nella vittima una condizione di assoggettamento provocata dal prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso.
3. CAMPANELLA Giovanni. 3.1. "Capi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata sussunzione delle condotte nella fattispecie di cui all'art. 610, cod.pen. - Violazione degli artt. 125, 192 e 533 c.p.p. in relazione agli artt.610 e 629 c.p. avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui all'art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p.". Il primo motivo esordisce denunciando la natura assertiva e l'erroneità della motivazione con cui la Corte di appello ha escluso la sussistenza della Aa-i-- desistenza volontaria, in ragione del travisamento della prova dichiarativa.
Denuncia, altresì, l'omessa motivazione in relazione alle doglian-ze esposte con l'atto di appello. A sostegno dell'assunto vengono illustrate le condotte rimproverate a Campanella, al fine di evidenziare l'assenza del requisito dell'ingiusto profitto che, invece, è stato ritenuto dalla Corte di appello sulla base di argomentazioni tautologiche e autoreferenziali, in contrasto con il principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Sul presupposto dell'assenza dell'ingiusto profitto, si assume la qualificabilità del fatto ai sensi dell'art. 610, cod.pen., mancando anche ogni prova che converga nel senso della sussistenza del delitto di estorsione, non potendosi qualificare quale ingiusto profitto la sospensione dei lavori. 3.2. "Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata sussunzione delle condotte nella fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 56 e 610, cod.pen.
Avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui all'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.". Con il secondo motivo si sostiene che il fatto andava più correttamente qualificato ai sensi degli artt. 56 e 610, cod.pen., visto che la EDS Infrastrutture non aveva sospeso i lavori. 3.3. "Violazione di legge e difetto di motivazione- Violazione degli artt.125 c.p.p. e 133 c.p. avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui all'art. 606 lett.
b) ed e) in relazione all'art. 133, c.p.". Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia l'assertività della motivazione spesa dalla Corte di appello per confermare la pena inflitta dal primo giudice.
4. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen. e per il rigetto del ricorso di Campanella Giovanni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Campanella Giovanni è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni proposte con l'atto di appello e disattese dalla Corte di merito con motivazione esente da vizi di legittimità. 1.1. I primi due motivi sono riferibili a un unico tema, che è quello di stabilire se nelle condotte in esame (la cui ricostruzione fattuale è pacifica e non contestata) sia ravvisabile il requisito dell'ingiusto profitto, giacchè -in caso contrario- sarebbe più corretto ritenere configurate sei ipotesi di violenza privata tentata e non di altrettanti episodi di-estorsione tentata.
La Corte di appello ha dato risposta al quesito e ha ritenuto sussistente il requisito dell'ingiusto profitto, individuato nella eliminazione della concorrenza ottenuta imponendo alle ditte concorrenti la sospensione dei lavori. Quanto ritenuto dai Magistrati dell'appello è del tutto in linea con l'assolutamente consolidato orientamento di legittimità secondo il quale «in tema di estorsione, l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto, ovvero è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso. (Nella fattispecie l'imputato intendeva impedire alla vittima di procedere giudizialmente nei suoi confronti con un'azione ritenuta ingiusta)», (Sez. 2, Sentenza n. 16658 del 31/03/2008, Colucci, Rv. 239780 — 01;
Sez. 2, Sentenza n. 43769 del 12/07/2013, Ventimiglia, Rv. 257303 — 01). Per altro verso, nella condotta in esame si rinviene anche il correlato danno subito dagli appaltatori, atteso che la sospensione dei lavori impediva loro di perseguire i propri interessi economici. Va a tal proposito ribadito che il patrimonio non è un insieme di beni materiali, ma un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in considerazione dell'appartenenza al medesimo soggetto, per cui qualsiasi situazione possa incidere negativamente sull'assetto economico di un individuo, comprese la delusione di aspettative e chance future di arricchimento o di consolidamento dei propri interessi, è destinata a rientrare nel concetto di danno di cui all'art. 629 c.p..
Questa impostazione, che si fonda sul concetto civilistico di patrimonio, consente di comprendere ragionevolmente nel concetto di danno, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, anche l'inadempimento mediante la sospensione (in questo caso "sollecitato" anche con la violenza) dei lavori necessari alla compiuta esecuzione dei lavori appaltati. Le argomentazioni difensive non tengono conto di tali principi, da considerarsi assolutamente consolidati e, perciò, si mostrano manifestamente infondat4.?. 1.2. Il terzo motivo di ricorso, dedicato al trattamento sanzionatorio è inammissibile perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.
La Corte di appello ha ritenuto di confermare il trattamento sanzionatorio, valorizzando l'entità dei fatti e l'assenza di elementi positivi valutabili in favore dell'imputato. A fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 1.3.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile.
2. Il ricorso del Procuratore generale è fondato, in quanto la motivazione impugnata contiene una grave contraddittorietà al suo interno. La Corte di appello, invero, nel descrivere il contesto in cui sono maturate le condotte, osserva: «l'intimazione di sospendere i lavori rivolta in maniera perentoria alle imprese impegnate nel territorio messinese nella realizzazione dei lavori preliminari al collocamento della fibra ottica avviene, infatti, in un contesto ambientale in cui la criminalità si ingerisce a vario titolo nel controllo del settore degli appalti pubblici, tanto da aver generato un sentimento di paura per la propria incolumità in capo tanto agli operai quanto agli amministratori delle società, sino a rendere necessaria la sospensione dei lavori».
Va rilevato come tale osservazione evochi proprio il contesto ambientale idoneo a supportare una minaccia connotata dalle modalità mafiose, che il legislatore ritiene più riprovevole e punisce più gravemente in ragione della maggiore capacità intimidatrice insita nella prospettazione di una richiesta estorsiva proveniente da un contesto malavitoso organizzato. A fronte di ciò, -però- esclude l'aggravante affermando che le minacce avevano l'unico fine di trarre un beneficio di carattere personale, così obliterando tutta quella parte della propria motivazione che -come visto- calava la vicenda in esame in un contesto ambientale di criminalità organizzata e di controllo del territorio.
Contraddizione tanto più evidente ove si consideri che la destinazione personale del beneficio non è incompatibile con la modalità mafiosa, visto che ai fini della configurazione di tale aggravante -declinata nella specie dell'avvalimento delle modalità mafiose- occorre riferirsi ai connotati della violenza o della minaccia, mentre rimane indifferente il destinatario dell'ingiusto profitto, sicché non rileva il destinatario del beneficio, ma soltanto il modo in cui è realizzata la richiesta estorsiva. Ciò importa che la motivazione della Corte di appello è viziata dalla violazione di legge nel momento in cui esclude la circostanza di cui all'art. 416- bis.1, cod.pen. -declinata nel tipo dell'avvalimento delle modalità mafiose- facendo riferimento a un elemento (il beneficiario della richiesta estorsiva) che è del tutto estraneo alla struttura dell'aggravante in questione; per altro verso e conseguentemente, omette di valutare se la richiesta estorsiva sia stata realizzata avvalendosi della forza intimidatrice proveniente da quel contesto ambientale di criminalità organizzata descritto ed evocato nel corpo della sentenza.
Omissione tanto più rilevante ove si consideri che il Pubblico ministero aveva specificamente indicato nell'atto di appello una serie di emergenze che i Magistrati dell'appello non hanno valutato e con le quali non si sono confrontati, pur sollecitati in tal senso nel gravame. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alle dichiarazioni del geom. Giovanni Maugeri che, in elazione al capo 3) ha dichiarato che Campanella gli aveva detto testualmente: "Noi siamo quelli di Messina, come siamo combinati? Dobbiamo campare pure noi ... perdeva la pazienza dicendo che allora dovevamo smontare tutto e andarcene subito, altrimenti avrebbero picchiato sia noi che gli operai;
b) alle dichiarazioni di Lo Presti, in relazione al capo 1), il quale riferiva che Campanella gli diceva (tra l'altro) "Se vogliono possono chiedere anche a quelli della Sirti e alle altre ditte che già sono fermi. Digli che sono Giovanni e loro sanno chi sono, fermatevi che ci siamo prima noi; cAe dichiarazioni di Mangano il quale riferiva che a fronte della domanda se fosse stato lui a minacciare gli operai, testualmente rispondeva: si, sono stato io (a minacciare), a Messina comando io e tutte queste imprese che vengono da fuori mi devono dare i soldi, da Giardini Naxos e Milazzo; di'le dichiarazioni di Venuto Pietro e Arizzi Adolfo, che riferivano che Campanella li minacciava intimando loro di sospendere i lavori. La sentenza va, dunque, annullata in punto di configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod.pen., con rinvio per nuovo giudizio, nel quale si terrà conto dei precedenti rilievi e delle emergenze segnalate dal Pubblico ministero nel gravame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod.pen., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso di Campanella Giovanni, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile EDS INFRA