Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating merits already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it merely reiterated substantive issues already resolved by the Court of Appeal. The appellant argued for reduced sentencing based on lack of subjective intent and a valid mitigating circumstance regarding his role in the bank robberies. The court rejected these claims, stating they did not constitute valid legal challenges but rather an attempt to re-evaluate the lower court's factual findings and value judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals that merely reiterate substantive issues already decided by the court of first instance without raising new legal arguments or pointing out specific errors in the reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAIMONDO COSIMO nato a CATANIA il 09/03/1979 avverso la sentenza del 22/01/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Raimondo Cosimo ricorre avverso la sentenza in data 22/1/2019 della Corte di appello di Brescia che ha parzialmente riformato la sentenza in data 5/4/2018 del G.u.p. del Tribunale di Bergamo, riducendo la pena inflittagli per due rapine aggravate commesse in danno di altrettanti istituti bancari e per porto ingiustificato di un'arma impropria, nella specie di un taglierino. Deduce: 1.1. "Mancanza di motivazione ed inosservanza od erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 43 e 110, cod.pen.". Con il primo motivo il ricorrente sostiene che manca di prova sulla consapevolezza di Raimondo dei propositi criminosi di Sciuto, Cantarella, Polizzi e Nicolosi e, dunque, sulla sussistenza dei requisiti richiesti per la configurazione dell'elemento soggettivo del reato. 1.2. "Mancanza di motivazione ed omessa od erronea applicazione della penale con riferimento all'art. 114, cod.pen.".
Con il secondo motivo il ricorrente si lamenta della negazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114, cod.pen., la cui sussistenza doveva ricavarsi dalla mancata partecipazione di Raimondo alla fase esecutiva delle rapine, essendosi limitato a mettere a disposizione dei correi i mezzi utilizzati per la loro perpetrazione. Aggiunge che Raimondo aveva una ragione lecita per incontrare Sciuto e condividere il viaggio con Polizzi, Cantarella e Musumeci.
2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni di merito disattese dalla Corte di appello che: ha confermato la consapevole partecipazione di Raimondo alle rapine sulla base della chiamata in correità di Polizzi (riscontrata dal il noleggio dell'autovettura, dal tracciato delle cellule telefoniche, dai passaggi ai varchi autostradali così come videoregistrati, dai tabulati telefonici, etc.) che coinvolge il ricorrente in tutte le fasi del delitto, sin dalla sua ideazione, alla sua progettazione, alla sua esecuzione, fino alla distribuzione del provento delittuoso; ha escluso che la partecipazione fosse di minima importanza, sottolineando come Raimondo avesse ideato i delitti, creato i contatti con le persone residenti nel bergamasco, organizzato le trasferte oltre che dato ausilio diretto all'azione e alla fuga nella seconda rapina.
Di fronte a una motivazione che non può definirsi omessa né apparente e che - per la sua presenza- risalta la manifesta infondatezza della correlata denuncia difensiva di omèssa motivazione, va rilevato come i motivi del ricorso non siano intesi a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione delle medesime questioni di merito esposte con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Sa