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Sentenza — n. 28588/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28588/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28588/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 26/07/2019, il G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria applicava a CARIDI Antonino la misura custodiale in carcere, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato con riferimento al suo ruolo - mantenuto anche durante la detenzione carceraria - di promotore, dirigente ed organizzatore della cosca BOGHETTO-CARIDI-ZINDATO, costituente una sub-articolazione della cosca LIBRI. Tale provvedimento veniva confermato dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 23/08/2019, che veniva peraltro annullata con rinvio — in accoglimento del ricorso del CARIDI — da questa Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7870 del 28/01/2020.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 28588/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In secondo luogo, la predetta sentenza rescindente aveva sottolineato - prendendo le mosse dalla ininterrotta detenzione del CARIDI e dalle restrizioni comunicative correlate al regime ex art. 41-bis ord. pen. - la necessità di provare la permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita e all'organizzazione del gruppo, con la conseguente necessità di "accertare se in base agli elementi di prova successivi al giugno 2013 non soltanto CARIDI abbia mantenuto contatti con altri soggetti in libertà ma, altresì, se egli abbia attraverso tali contatti concretamente arrecato un contributo al mantenimento operativo della cosca di appartenenza" (pag. 5 della sent. n. 7870).

Parole chiave

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diritti del detenuto atto sessuale con un detenuto detenzione in stato d'isolamento carcerazione preventiva eccessiva regime penitenziario carcerazione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
del Tribunale di Reggio Calabria applicava a CARIDI Antonino la misura custodiale in carcere, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: CARIDI Antonino, nato a Reggio Calabria il 15/01/1960 avverso l'ordinanza emessa in data 19/02/2021 dal Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/07/2019, il G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria applicava a CARIDI Antonino la misura custodiale in carcere, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato con riferimento al suo ruolo - mantenuto anche durante la detenzione carceraria - di promotore, dirigente ed organizzatore della cosca BOGHETTO-CARIDI-ZINDATO, costituente una sub-articolazione della cosca LIBRI. Tale provvedimento veniva confermato dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 23/08/2019, che veniva peraltro annullata con rinvio — in accoglimento del ricorso del CARIDI — da questa Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7870 del 28/01/2020.

Giudicando in sede di rinvio, il Tribunale di Reggio Calabria confermava nuovamente l'ordinanza applicativa della misura emessa dal G.i.p., ma anche tale provvedimento veniva annullato con rinvio dalla Sesta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 2217 del 24/11/2020, dep. 2021. All'esito dell'ulteriore giudizio di rinvio, il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 19/02/2021, ha confermato anche questa volta il provvedimento genetico.

2. Anche avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione il CARIDI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Il ricorrente ha ripercorso le tappe della vicenda processuale, sottolineando che il primo annullamento era stato motivato dall'utilizzo, da parte del Tribunale, di elementi di prova relativi a periodo (anteriore al giugno 2013) coperto da giudicato assolutorio, e dalla mancata individuazione di elementi idonei a dimostrare l'effettivo contributo alla vita associativa da parte del CARIDI, detenuto dal 2007 e sottoposto dal 2014 al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.: non potendo a tal fine valorizzarsi la mancata decrittazione del contenuto dei colloqui del ricorrente con la propria moglie, né ritenere operante una generale presunzione di appartenenza al sodalizio, specie in presenza di una sopravvenuta pronuncia di proscioglimento.

La difesa ha quindi richiamato il contenuto della seconda pronuncia di annullamento, nella quale era stata censurata la mancata dimostrazione della perdurante partecipazione del CARIDI, non evincibile dalla mera descrizione dei dialoghi in carcere con la moglie ed il legale: e ciò anche in considerazione del sopravvenuto annullamento del titolo cautelare emesso nei confronti della moglie del ricorrente e della persona (PELLICANO' Saverio) che sarebbe stata incaricata di decrittare i messaggi del CARIDI e di diffonderli agli associati in libertà.

Su tali basi, la difesa ricorrente ha osservato che anche l'ordinanza qui impugnata non era immune da gravi lacune motivazionali, avendo valorizzato elementi del tutto inconferenti con l'ipotesi di accusa, "bypassata dal Tribunale", secondo cui il CARIDI avrebbe esercitato la propria funzione direttiva attraverso le appena richiamate comunicazioni criptiche (talora di contenuto religioso) con la moglie ed il legale, destinate alla decrittazione attraverso il PELLICANO' e la diffusione all'esterno. In sostanza, nulla era ancora emerso in ordine a tale "sistema di triangolazione", così come le interpretazioni del contenuto dei colloqui erano rimaste allo stato congetturale (circostanza stigmatizzata nella seconda ordinanza di annullamento).

Con specifico riferimento alle sopravvenute risultanze probatorie valorizzate dal provvedimento impugnato, la difesa censura il rilievo conferito alla conversazione del 2018 tra LIBRI Antonio e tale "Ciccio" (nella quale il primo lamenta il mancato invio da parte di TEGANO Domenico del danaro ricavato da un'estorsione, precisando di operare nell'interesse del CHIRICO e di "Nino CARIDI"), dal momento che l'interessamento del LIBRI (nuovo reggente) per il sostentamento dei detenuti era, secondo lo stesso Tribunale, derivante da regole mafiose che incombono su tutti gli associati e perciò non necessitante di specifiche direttive e innovazioni": sicché tale interessamento non poteva essere considerato attuativo di indicazioni del CARIDI, tra l'altro neppure indagato nel procedimento in cui era stata intercettata la predetta conversazione.

Sotto altro profilo, la difesa censura il rilievo accusatorio conferito a conversazioni tra LIBRI Antonio e LIBRI Giuseppe aventi ad oggetto incontri con la moglie del ricorrente: rilievo attribuito illegittimamente, perpetuando il vizio motivazionale già censurato dalle precedenti pronunce di legittimità, per l'inidoneità di quelle risultanze a comprovare l'ipotesi accusatoria. Analoghi rilievi vengono poi svolti sia con riferimento alla intercettazione del settembre 2013, in cui il CARIDI avrebbe espresso disappunto dopo aver appreso dalla moglie della mancata esecuzione da parte del CHIRICO delle sue direttive concernenti la pianificazione di un incontro con persona rimasta non identificata; sia con riferimento al colloquio del 2014 tra il CHIRICO e il SARICA, in cui il primo aveva dato al secondo consigli su come comportarsi per ottenere il pagamento di lavori (la richiesta avrebbe dovuto essere formulata nell'interesse di una persona indicata dal CHIRICO come suo cugino, identificato dal Tribunale nel CARIDI).

La difesa evidenzia come il Tribunale non abbia in alcun modo motivato sull'esistenza di un nesso causale tra le indicazioni asseritamente date dal CARIDI alla moglie, al legale e al PELLICANO', e la realizzazione del programma criminoso della cosca. Analoghi rilievi sono formulati con riferimento al colloquio del 2016 in cui il CARIDI, informato dalla moglie della scarcerazione di SERIO Antonio, l'avrebbe invitata a contattare il SARICA perché lo andasse a trovare. Altro aspetto vivacemente censurato dalla difesa è costituito dalla valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore DE ROSA con riferimento ai rapporti tra il CARIDI e i SARICA, dal momento che tale valorizzazione era già stata stigmatizzata nelle precedenti decisioni di legittimità in quanto il DE ROSA aveva riferito fatti verificatisi fino al 2007, in un periodo quindi coperto dal giudicato assolutorio.Il difensore evidenzia altresì l'impossibilità di utilizzare ragionamenti presuntivi in ordine alla persistenza del vincolo, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte proprio con riferimento a soggetti posti in detenzione prolungata : dovendo anche in questo caso essere indefettibilmente accertato un contributo concreto e rilevante alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio. 2.2.

Insussistenza delle ravvisate esigenze cautelari. Si censura l'ordinanza anche per non aver ritenuto superabile la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere.

3. Con requisitoria ritualmente depositata, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, svolgendo argomentazioni in linea con quelle sviluppate dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Per un corretto inquadramento delle questioni poste dalla odierna impugnazione - che si inserisce in un contesto indubbiamente peculiare, avendo ad oggetto la terza ordinanza di conferma in sede di riesame, dopo due annullamenti con rinvio, del titolo cautelare emesso dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del CARIDI - si rende necessario il preliminare richiamo di alcune circostanze fattuali precedenti l'emissione dell'ordinanza qui impugnata, che appaiono incontroverse e ,che possono essere così sintetizzate: - la misura custodiale in carcere è stata emessa nei confronti del CARIDI in relazione alle sue funzioni apicali di promotore, dirigente ed organizzatore della cosca BORGHETTO-CARIDI-ZINCATO, costituente una sub-articolazione della cosca LIBRI: funzioni mantenute e concretamente esercitate, secondo l'accusa, durante la detenzione carceraria (cfr. il capo A, in cui si contesta al CARIDI di aver dato indicazioni operative ai sodali comunicando con l'esterno attraverso alcuni intermediari, di aver sollecitato pagamenti e amministrato beni costituenti provento dei reati commessi, di aver individuato il reggente della cosca in SARICA Giampaolo avallandone le scelte operative, di aver interloquito con altri esponenti apicali, di aver ricevuto l'aiuto dei sodali per il sostentamento in carcere); - nel predetto capo A) si formula una contestazione "aperta" che peraltro, per il CARIDI, decorre dal 05/06/2013 (laddove invece, per altri imputati, il capo A individua un dies a quo di alcuni anni anteriore).

La circostanza trova spiegazione nel fatto che il CARIDI, condannato con sentenza definitiva per il reato associativo in relazione ad un periodo più risalente (cfr. pag. 7, nota 3 dell'ordinanza impugnata), è stato invece assolto, altrettanto irrevocabilmente, dal reato stesso con riferimento agli anni successivi e fino al giugno 2013;- il primo annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 7870 del 28/01/2020) è stato determinato, anzitutto, dall'utilizzo di elementi probatori (dichiarazioni del collaboratore DE ROSA, esiti di intercettazioni) anteriori al giugno 2013 o comunque afferenti ad un periodo coperto dal giudicato assolutorio, laddove invece la possibilità di rivalutare le prove acquisite in quel procedimento doveva ritenersi subordinata al fatto che le stesse riguardassero il nuovo segmento temporale oggetto di contestazione: non essendo consentito, in altri termini, l'utilizzo di "una chiamata di correità avente ad oggetto condotte poste in essere nel periodo coperto dal giudicato e poi procedere alla sola ricerca di riscontri individualizzanti ex art. 192, terzo comma, cod. proc. pen„ per il nuovo e successivo periodo oggetti di contestazione, nel successivo procedimento sempre per fatti di cui all'art. 416-bis cod. pen." (cfr. pag. 3 della sent. n. 7870).

In secondo luogo, la predetta sentenza rescindente aveva sottolineato - prendendo le mosse dalla ininterrotta detenzione del CARIDI e dalle restrizioni comunicative correlate al regime ex art. 41-bis ord. pen. - la necessità di provare la permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita e all'organizzazione del gruppo, con la conseguente necessità di "accertare se in base agli elementi di prova successivi al giugno 2013 non soltanto CARIDI abbia mantenuto contatti con altri soggetti in libertà ma, altresì, se egli abbia attraverso tali contatti concretamente arrecato un contributo al mantenimento operativo della cosca di appartenenza" (pag. 5 della sent. n. 7870).

In tale prospettiva, veniva infine sottolineata la necessità di ancorare la valenza indiziaria dei colloqui in carcere al fatto che si trattasse di messaggi trasmessi ai sodali in libertà, aventi ad oggetto le attività delinquenziali del gruppo o comunque la perdurante intraneità del CARIDI: non potendosi evidentemente ricorrere a valutazioni presuntive, "tanto più quando tale presunzione sia venuta meno alla luce di una sentenza di proscioglimento" (pag. 6); - la seconda sentenza di annullamento (Sez. 6, n. 2217 del 24/11/2020, dep. 2021) ha ripreso e sviluppato le considerazioni della precedente decisione di legittimità qui da ultimo richiamate, ed ha quindi censurato la mancata esplicazione, da parte del Tribunale del riesame, delle ragioni per cui i colloqui intercettati in carcere del CARIDI con la moglie LIBRI Rosa e con il legale PUTORTI' Giuseppe - anche ammettendo che avessero ad oggetto la vita le vicende della cosca - avrebbero concretamente inciso sull'operatività del gruppo, consentendo al CARIDI "di conservare al suo interno un ruolo apicale".

A tali conclusioni, la Sesta Sezione era pervenuta prescindendo dal fatto - pur significativo - dell'annullamento, operato nella stessa sede di riesame, delle ordinanze custodia li emesse nei confronti sia della LIBRI, sia di PELLICANO' Saverio (ovvero del soggetto indicato dall'accusa come addetto alla decifrazione dei messaggi del CARIDI e alla loro diffusione agli altri sodali): la perdurante partecipazione al sodalizio dell'odierno ricorrente, in posizione apicale, non poteva fondarsi su quelle conversazioni, in assenza di una chiave di lettura idonea a conferire a quei dialoghi una valenza certamente illecita, e ad evitare quindi ricostruzioni congetturali (cfr. pag. 4 della sent. n. 2217).

3. I principi enucleati dalle due sentenze rescindenti qui appena richiamate appaiono improntate ad un condivisibile rigore, in quanto l'immutata incolpazione a carico del CARIDI - che ovviamente costituisce l'imprescindibile riferimento cui attenersi nella verifica della "tenuta" motivazionale anche del provvedimento oggi impugnato - postula l'acquisizione di elementi probatori idonei a fondare (quantomeno) una qualificata prognosi di colpevolezza per le condotte direttive ed organizzative contestate al CARIDI: ovvero ad un soggetto che non solo risulta ininterrottamente detenuto dal 2007 e posto dal 2014 alle ulteriori restrizioni anche comunicative di cui all'art. 41-bis ord. pen., ma che si è anche visto assolvere irrevocabilmente da una corrispondente imputazione associativa riferita agli anni immediatamente precedenti quelli considerati nell'odierno procedimento.

In altri termini, il giudice cautelare non è stato chiamato a verificare, sic et simpliciter e come non di rado accade, la persistente presenza nella compagine associativa, ed il ruolo concretamente svolto, di un soggetto già irrevocabilmente giudicato per gli stessi fatti riferiti al segmento temporale immediatamente precedente: in relazione a quest'ultimo, il CARIDI (condannato in relazione ad un periodo ancora più remoto) è stato assolto con sentenza definitiva. In tale complessivo contesto, connotato da una significativa cesura negli accertamenti giudiziali relativi all'appartenenza del CARIDI alla cosca (con funzioni apicali), il rigore argomentativo preteso dalle richiamate pronunce rescindenti non può che costituire, anche nell'odierna sede, il criterio orientativo nella valutazione del percorso argomentativo tracciato dall'ordinanza impugnata (cfr.

Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760, secondo cui «a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame»).

4. Il Tribunale di Reggio Calabria, preso atto anche del secondo annullamento e richiamato il proprio potere di autonoma rivisitazione del materiale acquisito, ha richiamato (pag. 4 seg.) alcune decisioni concernenti la cosca LIBRI e la sua articolazione denominata BORGHETTO-CARIDI-ZINCATO, soffermandosi poi su alcune "sopravvenienze investigative", ritenute idonee a superare le criticità evidenziate nei pregressi incidenti cautelari, perché in grado di fungere da "collante" degli elementi già precedentemente acquisiti e valutati. 4.1. In particolare, da un lato, il Collegio reggino ha valorizzato una conversazione intercettata in altro procedimento tra LIBRI Antonio (reggente della cosca e cugino della citata LIBRI Rosa) e tale "Ciccio", avente ad oggetto la mancata ricezione, da parte di un esponente apicale della cosca TEGANO, di parte di una tangente che sarebbe spettata alla cosca LIBRI.

Nel riferire a "Ciccio" il proprio colloquio con il TEGANO e le spiegazioni da questi ricevute, il LIBRI precisa che "io quello che tiro, tiro per Filippo, per Nino CARIDI, per i miei parenti a questo punto e ti posso dire che, sai qual è? Tiro cazzi", per poi aggiungere, poco dopo, "...quello che ti sto dicendo, non è che tiro, niente, perché dimmi, quando si fanno i cinquecento euro ogni due mesi che fai? Dimmi? E secondo te, come è giusto, ri voglio dire io, Filippo e Nino si meritano queste cose? Come non se li meritano le altre persone" (pag. 8 dell'ordinanza impugnata).

Tale conversazione, ad avviso del Tribunale, avrebbe un rilievo decisivo nel comprovare la perdurante intraneità del CARIDI "nei ranghi più elevati della cosca LIBRI". Dalle parole del LIBRI, infatti, emergerebbe una solidarietà criminale non recisa dallo stato detentivo del CARIDI "e non necessitante di specifiche direttive o rinnovazioni, poiché direttamente derivante dal rispetto di quelle rigide regole mafiose che incombono su tutti gli associati" (cfr. pag. 9 dell'ordinanza). D'altro lato, il Tribunale di Reggio Calabria ha valorizzato alcuni contatti tra la moglie del ricorrente LIBRI Rosa ed il cugino LIBRI Antonio, in alcuni casi mediati dal fratello della donna LIBRI Giuseppe: contatti caratterizzati da un linguaggio criptico ritenuto indicativo dell'intento di tener nascosti i rapporti tra i primi due (cfr. pag. 10 dell'ordinanza).

5. Ritiene questo Collegio che le argomentazioni del Tribunale non resistano ai rilievi difensivi, largamente condivisi dal, Procuratore Generale nella propria requisitoria scritta. Al di là del fatto che l'esposizione introduttiva sulla cosca LIBRI non fa alcun cenno al giudicato assolutorio riguardante il CARIDI, deve invero osservarsi, quanto al primo profilo, che l'affermazione del Tribunale secondo cui il colloquio tra LIBRI Antonio e Ciccio comproverebbe, in modo decisivo, la perdurante collocazione del CARIDI "nei ranghi più elevati" della cosca appare apodittica, avuto riguardo al fatto che il LIBRI afferma di essersi attivato "per Filippo, per Nino CARIDI, per i miei parenti".

Allo stesso modo, l'assunto per cui al ricorrente spetterebbe un contributo "certamente proporzionato al ruolo verticistico ricoperto all'interno del sodalizio" (pag. 8 dell'ordinanza impugnata) non risulta confortata da un adeguato supporto motivazionale, dato che il LIBRI osserva con il proprio interlocutore che a non meritarsi un trattamento inadeguato sono "Filippo e Nino "..."come non se li meritano le altre persone". D'altra parte, è lo stesso Tribunale, come osservato dalla difesa ricorrente, ad aver escluso che dalle predette conversazioni si potessero evincere elementi concretamente indicativi di un contributo direttivo assicurato dal CARIDI - dalla propria posizione di detenuto al 41-bis - nell'organizzazione del sodalizio, dato che il legame correlato ad esse non necessitava "di specifiche direttive o rinnovazioni".

Quanto al secondo aspetto, non possono non essere condivise le osservazioni marcatamente critiche svolte dalla difesa con riferimento alla valorizzazione di colloqui tra i cugini LIBRI rimasti criptici nel loro contenuto: e ciò non solo per l'inevitabile arbitrarietà insita nell'attribuire, agli appuntamenti concordati in quelle conversazioni, un significato coinvolgente il CARIDI o comunque funzionale alla convalida dell'ipotesi accusatoria formulata nei confronti di quest'ultimo, ma anche perché, in questo modo, il Tribunale ha reiterato il vizio motivazionale già censurato dalla Sesta Sezione a proposito di altre conversazioni prive di univoco significato (cfr. supra, § 2).

6. Le considerazioni qui appena svolte non possono che ripercuotersi nella valutazione del residuo percorso motivazionale tracciato dal Tribunale, secondo il quale, come già accennato, gli elementi richiamati quali "sopravvenienze investigative" dovrebbero fungere da collante rispetto alle altre risultanze valorizzate nei precedenti giudizi cautelari. È peraltro opportuno osservare, a proposito di queste ultime, che il colloquio tra il ricorrente e la moglie, già ritenuto privo di univoco significato, risale al settembre 2013, ed è quindi di circa cinque anni anteriore alle conversazioni qui valorizzate.

Quanto al colloquio tra il CHIRICO e il SARICA (valorizzato perché il primo, con l'espressione "mio cugino", si riferirebbe al CARIDI), ritiene il Collegio di dover evidenziare, al di là degli accertamenti anagrafici svolti e valorizzati dal Tribunale, che - anche prescindendo dal fatto che i mariti di due cugine non sono, ovviamente, tra loro cugini - dal tenore della conversazione (in cui il CHIRICO istruisce il SARICA su come comportarsi per il pagamento di somme relative a lavori non meglio precisati) non sembra emergere, con tranquillante certezza, che ci si riferisca al cugino del CHIRICO e non piuttosto a quello del SARICA (cfr pag. 12 dell'ordinanza: "che poi dice...inc...i lavori, non li paga...tu gli devi dire, gli mandi la mbasciata gli devi dire quanto li vuole dare i soldi a mio cugino, se li vuole dare questi soldi?").

In ordine poi ai rapporti tra il CARIDI e il SARICA, valorizzati dal Tribunale sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore DE ROSA (anche quanto al fatto che sarebbe stato proprio il ricorrente a conferirgli un potere direttivo sul quartiere di San Giorgio), risulta assorbente il rilievo, focalizzato nel ricorso (pag.

11) e direttamente correlato ai principi affermati in occasione del primo annullamento, concernente la mancanza di un'adeguata motivazione circa i margini di utilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore, con specifico riferimento al fatto che le circostanze narrate ricadano o meno nel periodo coperto da giudicato assolutorio (cfr. supra, § 2).

7. Le criticità motivazionali fin qui esposte rendono ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze formulate dal ricorrente, ed impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria. Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà dell'imputato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria compe