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Sentenza — n. 28586/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28586/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28586/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 22/01/2021, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica della stessa città avverso l'ordinanza emessa in data 16/11/2020, con la quale era stata rigettata dal G.i.p. del Tribunale di Palermo la richiesta di applicazione della misura custodiale in carcere nei confronti (tra gli altri) di LO IACONO Carmelo cl. 1975, in relazione alla partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 13 nonché al concorso nei reati di intestazione fittizia (capo 14), falso ideologico (capi 16 e 18), truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (capo 19).

Regesto Legislator

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art. 640-bis cod. pen, art. 512-bis cod. pen; Sentenza — n. 28586/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SI censura altresì l'ordinanza per non aver ritenuto compatibile, con il dolo specifico di cui all'art. 512-bis cod. pen., quello di elusione dei requisiti antimafia per ottenere le convenzioni e operare nel settore del trasporto di soggetti emodializzati. Il ricorrente lamenta altresì l'erroneità del riferimento all'art. 26 cod. antimafia, dal momento che il figlio di LO IACONO Pietro appariva solo come uno dei numerosi soci della cooperativa.

Parole chiave

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flussi finanziari illeciti affiliazione alle casse cooperativismo riciclaggio internazionale di denaro complicità in sottrazione d'imposta cooperazione allo sviluppo

Disposizioni normative citate

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art. 640-bis cod. pen
Violazione dell'art. 640-bis cod. pen.
art. 512-bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 512-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di: LO IACONO Carmelo, nato a Palermo il 10/10/1975 avverso l'ordinanza emessa in data 22/01/2021 dal Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Salvatore Priola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque rigettarsi il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22/01/2021, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica della stessa città avverso l'ordinanza emessa in data 16/11/2020, con la quale era stata rigettata dal G.i.p. del Tribunale di Palermo la richiesta di applicazione della misura custodiale in carcere nei confronti (tra gli altri) di LO IACONO Carmelo cl. 1975, in relazione alla partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 13 nonché al concorso nei reati di intestazione fittizia (capo 14), falso ideologico (capi 16 e 18), truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (capo 19).

2. Avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendo: 2.1. Omessa motivazione in ordine alla mancata riconduzione della SAN GIUSEPPE soc. coop. a LO IACONO Pietro. Si censura l'ordinanza per non aver ritenuto adeguatamente provata tale circostanza nonostante le dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia. In particolare, si lamenta il mero accenno ad una confusione in cui era caduto LOMBARDO Andrea, la mancata specificazione della ritenuta genericità delle dichiarazioni di FLAMIA e BISCONTI, il totale silenzio su quelle rese da LOMBARDO Francesco.

Quanto poi all'assunto del Tribunale circa l'assenza di intercettazioni o di altri elementi comprovanti l'ingerenza di LO IACONO Pietro nella struttura della SAN GIUSEPPE (gestita da figlio e nipote), il ricorrente richiama la giurisprudenza in tema di reciproca possibilità di riscontro delle chiamate in correità. 2.2. Violazione dell'art. 640-bis cod. pen. Si censura l'assunto del Tribunale secondo cui le somme ricevute dalla SAN GIUSEPPE costituivano il corrispettivo dei servizi di trasporto degli emodializzati svolto dalla cooperativa, e non sovvenzioni o contributi, dato che il precedente richiamato afferiva ad una fattispecie di appalto, qui del tutto insussistente perché l'accreditamento da parte della Regione Sicilia era riservato agli enti non aventi scopo di lucro.

Pertanto, il fatto che le somme venissero erogate come rimborsi ex post correlati al numero dei trasporti effettuati non escludeva la natura di sovvenzioni o contributi alle somme medesime. Si censura altresì l'esclusione, da parte del Tribunale, della configurabilità del reato di truffa aggravata ai sensi del n. 1 del secondo comma dell'art. 640, dal momento che la simulazione aveva riguardato l'essenza stessa della SAN GIUSEPPE, con l'effetto di nascondere l'inesistenza dei requisiti per ottenere l'accreditamento: sicché il profitto coincideva con la totalità delle somme incamerate. 2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 512-bis cod. pen. Si censura l'ordinanza del Tribunale per non aver considerato che la norma incriminatrice può tutelare, oltre che la confisca di prevenzione, anche le misure di cui agli artt. 34 e 34-bis cod. antimafia, la cui applicabilità non è condizionata alla provenienza illecita delle provviste utilizzate per acquistare il bene fittiziamente intestato: si rileva quindi che, se i LO IACONO fossero apparsi come titolari del complesso aziendale utilizzato per il servizio di trasporto, sarebbero stati sottoposti alle predette misure.

Il ricorrente censura, inoltre, l'ordinanza per difetto di motivazione circa l'assunto per cui il P.M. non avrebbe fornito una prova almeno indiziaria circa l'illecita provenienza delle risorse utilizzate. Al riguardo, si lamenta il silenzio del Tribunale circa il fatto che i beneficiari del danaro della SAN GIUSEPPE erano gli indagati, i quali ne avevano sempre avuto il controllo dal momento in cui LO IACONO Pietro, al fine di sfuggire a misure di prevenzione, aveva "travasato" nella SAN GIUSEPPE il complesso aziendale di altro ente a lui riconducibile (LA FRATELLANZA); quanto ai beni aziendali, gli immobili ed il parco auto, essi erano stati verosimilmente il reimpiego di provviste finanziarie inizialmente investite per dare avvio alla FRATELLANZA.

SI censura altresì l'ordinanza per non aver ritenuto compatibile, con il dolo specifico di cui all'art. 512-bis cod. pen., quello di elusione dei requisiti antimafia per ottenere le convenzioni e operare nel settore del trasporto di soggetti emodializzati. Il ricorrente lamenta altresì l'erroneità del riferimento all'art. 26 cod. antimafia, dal momento che il figlio di LO IACONO Pietro appariva solo come uno dei numerosi soci della cooperativa.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del LO IACONO sollecita una declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, evidenziando che l'analoga impugnazione, proposta dal P.M. avverso il rigetto della richiesta di applicazione della misura reale nei confronti del LO IACONO era stato dichiarato inammissibile con sentenza del 12/05/2021, ed analogo esito avevano avuto i ricorsi di alcuni altri coindagati. 3.1. Quanto al primo motivo, il difensore sottolinea l'inammissibilità della generica richiesta di rivalutazione degli elementi posti a fondamento della riconducibilità della cooperativa a LO IACONO Pietro, ma ritenuti inidonei dal Tribunale; richiesta non accompagnata dalla necessaria confutazione degli argomenti svolti nell'ordinanza (confusione in cui era incorso LOMBARDO Francesco, genericità ed assenza di riscontri quanto agli altri collaboratori, assenza di intercettazioni, irrilevanza dell'impegno nella cooperativa del figlio e del nipote — odierno ricorrente — del LO IACONO; mancata consapevolezza, in capo al socio amministratore, del coinvolgimento di LO IACONO Pietro). 3.2.

Quanto al secondo motivo, si censura l'argomento utilizzato dal ricorrente (la cooperativa dovrebbe operare senza scopi di lucro; il servizio non era stato affidato in appalto) per contrastare i rilievi del Tribunale, che aveva escluso la configurabilità dell'art. 640-bis per essere le somme erogate dei veri e propri corrispettivi per il servizio di trasporto svolto; così come si stigmatizza il riferimento al profitto del reato per confutare quanto osservato dal Collegio palermitano in ordine alla insussistenza del reato di cui all'art. 640, comma 2 n. 1., cod. pen. (la Corte aveva infatti sottolineato la mancanza di un danno per l'amministrazione, non essendo stata contestata la corresponsione di somme a fronte di servizi non prestati, o in misura superiore ai costi sostenuti). 3.3.

Quanto al terzo motivo, il difensore censura i richiami agli artt. 34 e 34- bis del codice antimafia, trattandosi di argomento introdotto per la prima volta in cassazione. Si evidenzia comunque l'incongruità del riferimento, non essendo il condizionamento da parte mafiosa dissimulabile con la condotta di attribuzione del bene a terzi, in cui si sostanzia il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. SI censura altresì il carattere generico e meramente assertivo dei riferimenti del ricorrente al fatto che gli indagati sarebbero i "beneficiari economici" della SAN GIUSEPPE (non essendovi prova che essi abbiano semplicemente ricevuto il compenso per l'attività prestata quali soci-lavoratori), e alla provenienza dei beni dalla FRATELLANZA (circostanza, quest'ultima, smentita dalla consulenza della difesa).

Il difensore evidenzia infine l'inammissibilità del motivo sul dolo specifico del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., trattandosi di aspetto in realtà mai trattato dall'ordinanza impugnata.

4. Con memoria integrativa del 16/06/2021, il difensore insiste nella richiesta di declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso, richiamando le argomentazioni svolte nella sentenza n. 22966 del 2021 di questa Sezione, relativa al ricorso proposto dal P.M. avverso il rigetto dell'appello concernente la richiesta di misura cautelare reale nei confronti di LO IACONO Pietro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché privo delle necessarie connotazioni di specificità.

2. Con riferimento al primo motivo, come già accennato, il Tribunale di Palermo ha escluso la sussistenza della gravità indiziaria per il reato associativo ascritto all'odierno ricorrente ritenendo insufficienti le risultanze acquisite in ordine alla gestione della SAN GIUSEPPE ONLUS da parte di LO IACONO Pietro (zio dell'odierno ricorrente, il quale avrebbe agito da longa manus insieme all'omonimo cugino), con la conseguente insussistenza del numero minimo di persone componenti un'associazione per delinquere. A tali conclusioni il Tribunale è giunto (cfr. pagg. 4-5 dell'impugnata ordinanza) analizzando criticamente le dichiarazioni dei collaboratori e sottolineando quanto dichiarato dal LA MANTIA, amministratore della ONLUS (ignaro del coinvolgimento del LO IACONO Pietro nella gestione).

Tale percorso argomentativo non è stato adeguatamente confutato dal ricorrente, che avrebbe dovuto dedurre l'esistenza di una mera irrilevante confusione nelle dichiarazioni di LOMBARDO Andrea, la non necessità di ulteriori riscontri quanto alle dichiarazioni di FLAMIA e BISCONTI (ritenute dalla Corte non adeguatamente circostanziate); avrebbe dovuto inoltre contrastare le ragioni addotte dal Tribunale a sostegno della inattendibilità di LOMBARDO Francesco (sul punto, il ricorrente ha erroneamente lamentato il silenzio del Tribunale) e, al contrario, della rilevanza da attribuire a quelle del LA MANTIA (sul punto, il ricorrente non ha offerto argomentazioni di sorta).

Risulta pertanto evidente la violazione del principio, costantemente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

3. Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento al secondo ordine di doglianze. Il Tribunale ha per un verso escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 640 - bis cod. pen. conferendo decisiva rilevanza al fatto che la SAN GIUSEPPE non ricevesse "sovvenzioni, contributi o finanziamenti", ma un vero e proprio corrispettivo per le prestazioni di trasporto dei soggetti emodializzati. Per altro verso, il Collegio palermitano ha ritenuto insussistente anche la truffa aggravata di cui all'art. 640, comma 2, n.1, cod. pen., evidenziando l'insussistenza di un danno per la pubblica amministrazione (configurabile, anche in caso di illegittimo affidamento diretto di un appalto pubblico, solo laddove sia accertato che i costi sostenuti per l'esecuzione del contratto siano stati maggiori rispetto a quelli che sarebbero derivati da un affidamento regolare) non essendo stata contestata, nel caso di specie, l'erogazione di somme a fronte di servizi non effettuati, né la sussistenza di artifici volti a far apparire costi superiori a quelli reali.

Anche tale passaggio argomentativo, corredato da puntuali riferimenti giurisprudenziali, non è stato adeguatamente confutato da parte del ricorrente. Da un lato, infatti, è stato censurato il riferimento operato dal Tribunale ad un precedente giurisprudenziale (Sez. 2, n. 22192 del 09/05/2019, Petrilli, Rv. 277015) relativo ad un appalto pubblico, senza peraltro confrontarsi con il nucleo centrale della motivazione, che a quella pronuncia aveva fatto riferimento per il significato da attribuire ai termini "sovvenzioni, contributi o finanziamenti", ed aveva concluso per l'estraneità a tali categorie delle somme versate alla SAN GIUSEPPE, perché costituenti il corrispettivo per il servizio di trasporto svolto.

Ancora più evidente appare il difetto di correlazione con riferimento all'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., in relazione al quale l'ordinanza impugnata ha attribuito decisivo rilievo all'insussistenza di un danno per l'amministrazione, laddove invece il ricorrente ha censurato la decisione con considerazioni imperniate sulla sussistenza di un profitto per la SAN GIUSEPPE conseguente alla simulazione dei requisiti necessari per accedere al danaro pubblico (cfr. pag. 10 del ricorso).4. Con riferimento alle censure concernenti l'art. 512-bis cod. pen., deve osservarsi che il Tribunale aveva preso le mosse dal consolidato principio secondo cui «ai fini dell'integrazione del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione» (Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419).

Su tali basi, il Tribunale aveva disatteso il motivo di appello del P.M. facendo riferimento alle conclusioni della consulenza di parte, da cui era emerso che gli immobili erano stati acquistati con risorse proprie e con l'accesso al credito bancario, mentre non risultavano immissioni di danaro in contabilità non riconducibili allo svolgimento dell'attività sociale (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata). Anche in questo caso, le conclusioni del Tribunale non hanno trovato una effettiva confutazione, se non in termini totalmente generici (cfr. pag. 11 del ricorso); tale difetto di specificità sull'elemento oggettivo del reato rende ultroneo l'esame delle doglianze prospettate in relazione all'elemento soggettivo.

Quanto poi alle misure di cui agli artt. 34 e 34-bis T.U. Mis. Prev., il riferimento a tale diverse fattispecie risulta formulato in termini meramente congetturali ed esplorativi, privi cioè di qualsiasi concreto aggancio alla fattispecie concreta: sul punto peraltro, la difesa ha osservato che, già in astratto, le misure in questione prescindono dall'appartenenza dell'impresa al mafioso, "essendo piuttosto legate al condizionamento permanente od occasionale da parte della mafia, che ovviamente non può essere dissimulato del tutto dall'attribuzione del bene, indefettibile connotato della condotta descritta e punita dall'art. 512-bis cod. pen." (cfr. pag. 8-9 della memoria difensiva in atti).

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore