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Sentenza — n. 28585/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28585/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28585/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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All'udienza del 31 agosto 2020 il giudice monocratico del tribunale di Piacenza, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata e ritenuta recidiva, applicava su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 700,00 di multa, nei confronti di JABLI Mokhtar, in relazione al reato di tentata rapina impropria, commesso in Piacenza il 30 agosto 2020.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28585/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pur proposto per motivi astrattamente deducibili, deve pertanto essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e l'assoluta genericità degli stessi. 3.1. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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tentata rapina responsabilità penale elemento soggettivo commisurazione della pena per rapina incapacità di discernimento capacità delittuale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JABLI MOKHTAR nato il 01/09/1982 avverso la sentenza del 31/08/2020 del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso 1-12060/2021

RITENUTO IN FATTO

1. All'udienza del 31 agosto 2020 il giudice monocratico del tribunale di Piacenza, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata e ritenuta recidiva, applicava su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 700,00 di multa, nei confronti di JABLI Mokhtar, in relazione al reato di tentata rapina impropria, commesso in Piacenza il 30 agosto 2020.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo: 2.1. violazione della legge penale sostanziale per la erronea qualificazione giuridica del fatto, atteso che la violenza alla persona non poteva ritenersi funzionale a mantenere il possesso della cosa o a guadagnare l'impunità, giacché nulla era stato ancora sottratto dall'agente alla disponibilità del titolare; 2.2. violazione della legge penale processuale, per non avere il giudice rilevato il vizio del consenso alla applicazione della pena concordata con il pubblico ministero; l'imputato non aveva infatti compreso la portata della sua iniziativa processuale a causa delle ridotte abilità cognitive.

CONSIDERATO IN DI RITTO 1. Sulla conforme conclusione scritta del Procuratore generale deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso, giacché manifestamente infondato, assolutamente generico e non autosufficiente. 1.1. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici, la congruità della pena richiesta e di applicarla.

Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art.444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall'accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto ovvero della procedibilità dei reati contestati. E' dunque evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è - in larga misura - non realizzata in senso proprio dal giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull'esito del processo. 1-12060/2021 Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio.

2. Ciò posto, con il primo motivo di ricorso si censura la qualificazione giuridica del fatto (tentata rapina impropria), per difetto della previa sottrazione della res; la rapina impropria non "tollererebbe" infatti il tentativo di delitto consumato, atteso che l'unità ontologica del fatto assurgerebbe ad "autonomia nella complessità" solo in presenza di una previa consumata sottrazione della cosa dalla sfera di dominio della vittima. Le parti avrebbero dunque concordato una pena errando nella qualificazione giuridica attribuita al fatto, che poteva al più qualificarsi in termini di tentato furto con successiva violenza alla persona. 2.1.

Il motivo dedotto non tiene tuttavia conto che sul punto la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata, dopo l'intervento della Sezioni unite (sent. n. 34952, del 19/4/2012, Rv. 253153; Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Rv. 261021; da ultimo, Sez. 2, n. 31420, del 14/9/2020, Aleman, n.m.), proprio in ragione della stretta contestualità che lega, come nella concreta fattispecie, la violenza alla persona al compimento di atti idonei univocamente diretti alla sottrazione del bene. La inammissibilità del motivo (come pure per quello che segue) non consegue dunque alla astratta indeducibilità (ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.) del vizio denunziato, ma alla manifesta infondatezza in diritto della doglianza (Sez. 2, n. 14377, del 31/3/2021, Rv. 281116:

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; nei termini v. anche Sez. 6, n. 3110, del 8/1/2018, Rv. 272145; Sez. 5, n. 28578, del 6/3/2018, Rv. 273323;

Sez. 1, n. 18361, del 15/11/2019, dep. 2020; Sez. 3, n. 23150, del 17/4/2019, Rv. 275971; Sez. 2, n. 16776, del 20/4/2021, Bortoletti, n.m.) 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura invece la mancata verifica in udienza da parte del giudice del vizio nella manifestazione del consenso da parte dell'imputato. Il motivo, oltre che manifestamente infondato, è aspecifico per difetto di autosufficienza. Questa Corte ha già avuto modo di affermare sul punto che: In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio (Sez. 1, n. 15557, del 20/3/2018, Rv. 272630;

Sez. 4, n. 54580, del 19/9/2018, Rv. 274505). Nella fattispecie l'imputato era presente in udienza, con l'assistenza del difensore 1-12060/2021 e nulla veniva in proposito rappresentato al giudice dalle parti, né il ricorrente ha allegato alcunché di rilevante ai motivi di ricorso.

3. Il ricorso, pur proposto per motivi astrattamente deducibili, deve pertanto essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e l'assoluta genericità degli stessi. 3.1. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Preside