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Sentenza — n. 28584/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28584/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28584/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUFI TOLIN nato il 31/10/1973 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva del ricorrente nella quale premesso che la corte di cassazione aveva errato nella lettura delle emergenze processuali /si è insistito nel ricorso.

Regesto Legislator

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art. 625 bis cod.proc.pen, art. 295 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 28584/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2.1 Il ricorso è avanzato per motivi non rientranti nei parametri dettati dall'art. 625 bis cod.proc.pen. e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Invero, deve essere ricordato come, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese infrazioni alla legge sugli stranieri inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan cittadini afghani residente straniero allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 625 bis cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen.
art. 295 cod. proc. pen
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUFI TOLIN nato il 31/10/1973 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva del ricorrente nella quale premesso che la corte di cassazione aveva errato nella lettura delle emergenze processuali /si è insistito nel ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 13 gennaio 2021, la Corte di cassazione, sezione sesta penale, rigettava il ricorso avanzato nell'interesse di Fufi Tolin avverso la sentenza della corte di appello di Milano del 21 ottobre 2020 che aveva condannato il predetto perché ritenuto colpevole di varie ipotesi di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen. il Fufi, a mezzo del procuratore speciale avv.to Di Giusto, deducendo errore di fatto con riferimento alla violazione dell'articolo 606 lettere c), d) ed e) codice procedura penale per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali a pena di nullità nonché difetto e illogicità di motivazione.

Lamentava in particolare violazione degli articoli 165, 169, 295, 296 e 178 codice procedura penale per nullità della sentenza di primo e secondo grado a causa della illegittimità del decreto dichiarativo di latitanza del 4 giugno 2008, della successiva ordinanza dichiarativa della contumacia e delle conseguenti notificazioni di tutti gli atti successivamente compiuti nel corso del procedimento. Al proposito esponeva che la difesa aveva dimostrato, nel corso del giudizio di merito e di legittimità, che nei confronti del ricorrente dopo l'emissione del provvedimento cautelare, non era stata effettuata alcuna ricerca utile al suo rintraccio in Albania ,territorio nel quale era stato espulso già a partire dal 1997 e nel quale risultava stabilmente residente.

Doveva pertanto ritenersi sussistere un errore percettivo da parte della Corte di Cassazione che aveva condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Lamentava ancora che il procedimento nei confronti dell'imputato si era svolto nell'assenza incolpevole del prevenuto dichiarato contumace e assistito da un difensore di ufficio per l'intero giudizio, circostanza, questa, che aveva già determinato la restituzione nel termine per proporre appello e lo svolgimento del giudizio di secondo grado ove però non era stata rilevata la nullità della notificazione della citazione in giudizio. 1.3 Con parere ritualmente depositato in cancelleria il Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso straordinario deducendo che:" Non è dato ravvisare alcun errore percettivo nella decisione, che ha preso in carico gli elementi di fatto dedotti e li ha valutati; la non condivisione, da parte della difesa, di tali valutazioni, desumibile dalla protesta di infondatezza della decisione e dei richiami giurisprudenziali che in più parti del ricorso si rinvengono, è vieppiù dimostrativa che siamo in presenza di una richiesta di rivalutazione della decisione di codesta Corte, in assenza dei presupposti per azionare rimedio del ricorso straordinario". 1.4 Con memoria depositata in cancelleria la difesa del Fufi replicava agli argomenti del RG. insistendo nella eccezione di nullità del decreto dichiarativo la latitanza di un soggetto stabilmente dimorato all'estero perché espulso prima dei fatti dal territorio italiano,nonché della nullità della dichiarazione di contumacia e degli atti successivi.

Né l'eccezione avrebbe potuto essere formulata subito dopo il compimento della nullità,posto che il ricorrente era stato assistito dal difensore di ufficio ed era rimasto contumace.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è avanzato per motivi non rientranti nei parametri dettati dall'art. 625 bis cod.proc.pen. e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Invero, deve essere ricordato come, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686). Successivamente è stato precisato che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193).

Orbene, nel caso di specie, non si ravvisa alcun errore di fatto nella sentenza impugnata che puntualmente, al paragrafo 2 della parte motiva in diritto, ha proprio confutato la validità delle argomentazioni del difensore in ordine alla legittimità del decreto di latitanza ed alla insussistenza della nullità degli atti del procedimento rilevando come, ai fini della prima, non rilevi lo stato di residenza all'estero del Fufi non preceduto da adeguate ricerche mentre, in relazione al secondo aspetto, la nullità, trattandosi di fattispecie a regime intermedio, non risultava tempestivamente eccepita.

Del resto sul tema della latitanza di soggetto dimorante all'estero le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno affermato che, ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice. (Sez.

U, n. 18822 del 27/03/2014, Rv. 258792). Né ai fini della dichiarazione di contumacia rileva che l'eventuale nullità a regime intermedio non sia stata rilevata dal difensore di ufficio posto che questi è titolare della difesa ed autorizzato a svolgere difese ed eccezioni al pari del difensore di fiducia. Ne deriva affermare che a fronte di tale precisa analisi dei motivi di impugnazione il ricorrente in via straordinaria prospetta non errori percettivi i ma valutazioni errate in punto di diritto certamente non denunciabili attraverso il rimedio di cui all'art. 625 bis cod.proc.pen..

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi avanzata per motivi non proponibili ed anche manifestamente infondati; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle a