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Sentenza — n. 28583/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28583/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28583/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO CARMINE nato a TERME VIGLIATORE il 26/08/1971 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 28583/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Né sussiste, nell'esposizione degli elementi indiziari complessivamente individuati alcuna illogicità, tanto più manifesta denunciabile ex art. 606 lett.

Parole chiave

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indagine su reati finanziari inchiesta per appropriazione indebita inchiesta per sottrazione d'imposta inchiesta per falsità atti messa in circolazione di monete false false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod.proc.pen
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO CARMINE nato a TERME VIGLIATORE il 26/08/1971 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza in data 15 febbraio 2021, il tribunale della libertà di Messina, in riforma dell'ordinanza del G.I.P. del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto datata 16 ottobre 2020, disponeva nei confronti di Costantino Carmine la misura degli arresti domiciliari e del sequestro preventivo, diretto o per equivalente, sino alla concorrenza della somma di € 89.654,93 perché ritenuto gravemente indiziato di distinte ipotesi del delitto di usura commesse in danno di Andaloro Alessio e Merlino Fabio. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Costantino, avv.to Calderone, deducendo con distinti motivi: - violazione degli articoli 63 comma secondo codice procedura penale e 644 codice penale in relazione all'articolo 606 lettera c) codice procedura penale per erronea declaratoria di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese che avendo confessato di avere posto in essere il delitto di falsa fatturazione avrebbero dovuto essere sentite sin dal primo atto con le forme dell' indagato di procedimento connesso o collegato, essendo già emersi precisi indizi nei loro confronti; ne conseguiva che le dichiarazioni rese erano inutilizzabili con carattere assoluto e generale quindi anche nei confronti dei terzi; - violazione degli articoli 191, 192, 273 cod.proc.pen. in relazione alla gravità indiziaria ritenuta per il delitto di usura, vizio di motivazione sulla ritenuta convergenza tra le dichiarazioni rese dalle persone offese e dagli altri testi nonché delle risultanze della consulenza tecnica; il tribunale del riesame aveva ribaltato la decisione del giudice delle indagini preliminari che ;dopo avere valutato attentamente sia la consulenza che le prove dichiarative ;aveva escluso la possibilità di ritenere la gravità indiziaria per il contestato delitto di usura in assenza di elementi specifici circa la ricostruzione delle poste reali effettivamente oggetto di fornitura tra le parti; l'ordinanza emessa in sede di appello si era limitata ad esaminare il vasto compendio probatorio seguendo il gravame del pubblico ministero, errando nella valutazione anche dell'elaborato tecnico peraltro smentito dalla consulenza della difesa posto che il c.t. della procura non aveva approfondito alcuni aspetti del fatto ed in particolare non aveva tenuto conto di rimesse poste in essere dal conto dell'indagato anche lo stesso giorno dei pagamenti; - violazione degli articoli 191, 192 e 273 codice procedura penale per erronea valutazione del giudizio di gravità indiziaria a carico dell'indagato fondato sulla ritenuta convergenza tra le dichiarazioni rese dalle persone offese e dagli altri testi in assenza gli adeguati riscontri che andavano necessariamente ricercati avuto riguardo alla natura dei dichiaranti; - violazione degli articoli 273, 274 codice procedura penale, erronea valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari anche in relazione al pericolo di inquinamento probatorio alla luce del momento consumativo del reato risalente all'anno 2018; si lamentava al proposito che doveva ritenersi insussistente il pericolo di inquinamento probatorio e l'avvenuta acquisizione di tutte le scritture contabili escludeva tale possibilità; - violazione dell'articolo 321 codice procedura penale ed erronea valutazione in ordine al disposto sequestro preventivo per equivalente posto che l'identificazione del profitto del reato di usura non poteva prescindere dall'individuazione dell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, nel caso di specie non individuato adeguatamente dal consulente tecnico smentito sul punto anche dai calcoli della Guardia di finanza. 1.3 Con parere ritualmente depositato in cancelleria il Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione chiedeva dichiararsi il rigetto del ricorso deducendo che:" le dichiarazioni della p.o. sarebbero pienamente utilizzabili nei confronti dell'imputato, posto che la norma mira a garantire i diritti del solo dichiarante" ed escludendo poi la sussistenza degli altri rimanenti vizi denunciati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 II ricorso è avanzato per motivi non fondati e deve, pertanto, essere respinto. Invero, quanto al primo motivo, deve essere ricordato comelsecondo il più recente orientamento di questa Corte di cassazione in tema di prova dichiarativa, le dichiarazioni aventi contenuto anche autoindiziante rese innanzi alla polizia giudiziaria da persona non sottoposta ad indagini — quando ancora non sussistano elementi per ritenere la medesima indagabile - non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, atteso che la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga, prevale rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso. (Sez. 2, n. 23594 del 11/06/2020, Rv. 279804).

Il principio risulta ancora ribadito da altra pronuncia secondo cui le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, Rv. 280640). Ne risulta affermare che il primo motivo, nella parte in cui deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese perché le stesse avrebbero dovuto essere sentite sin dal primo atto quali indagati del connesso reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non è fondato posto che l'imputato non può eccepire la violazione di una garanzia posta a tutela del solo dichiarante. 2.2 Quanto al secondo e terzo motivo, secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, 22/3/2000, n. 11, Audino, Rv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (Sez. Un. 22 marzo 2000, cit.). Nel caso in esame, il tribunale della libertà di Messina appare avere congruamente motivato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi per il delitto di usura continuata posto che sono state valorizzate le dichiarazioni delle persone offese, le dichiarazioni di altri soggetti informati sui fatti e gli esiti della consulenza del P.M. oltre che gli accertamenti della Guardia di Finanza; e tali valutazioni, in quanto ancorate a precisi elementi di prova assunti nella fase delle indagini preliminari e congruamente esposti, appaiono privi dei lamentati vizi non ravvisandosi violazione di legge posto che,anche a volere valutare le dichiarazioni delle pp.00 ai sensi dell'art. 192 terzo comma cod. proc.pen.,il tribunale ha operato una certosina ricerca ed individuazione dei riscontri.

Né sussiste, nell'esposizione degli elementi indiziari complessivamente individuati alcuna illogicità, tanto più manifesta denunciabile ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen., avendo il giudice dell'appello cautelare ribaltato la valutazione del G.I.P. in forza dell'accertata coincidenza di dichiarazioni provenienti anche da soggetti diversi. 2.3 In punto di esigenze cautelari il tribunale della libertà ha sottolineato come, pur a fronte di fatti consumati nel 2018, l'indagato avesse operato varie attività di pressione nei confronti delle vittime finalizzate ad ottenere i pagamenti o, comunque, a trovare un accordo, così che la valutazione di attualità delle predette esigenze appare ancorata a precise condotte del ricorrente tese ad ottenere l'inquinamento probatorio attraverso possibili ritrattazioni. 2.4 Infondata appare anche la doglianza in tema di sequestro preventivo che il tribunale della libertà non ha esteso alle società intere dell'indagato così come richiesto dal P.M. ma mantenuto nella misura del profitto che si è calcolato già realizzato attraverso la consumazione dei delitti in danno delle diverse persone offese; alcuna violazione di legge appare pertanto sussistente a tal proposito nell'impugnato provvedimento.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.proc.pen.. Roma, 18 giugno 2021 Il[ CONSIGLIE^m