Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28582/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28582/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28582/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 7.1-2.2.2021 il Tribunale di Foggia ha respinto il ricorso per riesame che era stato proposto nell'interesse di Giuseppe Perna contro l'ordinanza del GIP resa in data 17.12.2020 di convalida del sequestro preventivo eseguito in via d'urgenza dalla PG e di contestuale adozione di autonomo decreto di sequestro;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 125 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28582/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pen., 6, 10.1.2013 n. 6.589, Gabriele, sulla scia tracciata da Cass. SS.UU., 29.5.2008 n. 25.932, Ivanov). Né è consentito invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell'art. 192 cod. proc. pen.), quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, De Angelis; Cass. Pen., 6, 30.9.2013 n. 43.963, P.C. in proc. Basile). Nel caso di specie, il Tribunale non ha omesso di motivare né ha adottato una motivazione meramente apparente sottolineando che proprio l'esistenza di elementi contrastanti sull'origine del mezzo ne imponeva il mantenimento in sequestro.

Parole chiave

Generato dall'IA
abuso della licenza e delle targhe sequestro di un veicolo azione mobiliare falsificazione di marche ufficiali prova della proprietà saccheggio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 125 cod. proc. pen
2.1 II provvedimento impugnato non si presta alle censure articolate dalla difesa del Perna che, peraltro, ha dedotto nei due motivi di ricorso il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo, specificamente, al disposto di cui all'art. 125 cod. proc. pen..
art. 192 cod. proc. pen
Né è consentito invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell'art. 192 cod. proc. pen.), quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Perna Giuseppe, nato a San Giovanni Rotondo il 6.6.1954, contro l'ordinanza del Tribunale di Foggia del 7.1-2.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7.1-2.2.2021 il Tribunale di Foggia ha respinto il ricorso per riesame che era stato proposto nell'interesse di Giuseppe Perna contro l'ordinanza del GIP resa in data 17.12.2020 di convalida del sequestro preventivo eseguito in via d'urgenza dalla PG e di contestuale adozione di autonomo decreto di sequestro;

2. ricorre per cassazione il difensore del Perna lamentando: 2.1 nullità dell'ordinanza per omessa o insufficiente motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.: rileva come il Tribunale abbia trascurato l'attività difensiva che aveva consentito di accertare come il mezzo in sequestro fosse diverso da quello oggetto del furto denunziato dalla Todaro non già, peraltro, in data 14.10.2001 ma il 20.9.2001 ed aveva impedendo al difensore di proseguire nelle proprie ricerche per ricostruire i vari passaggi di proprietà del rimorchio marca Omaf Sud; sottolinea che, in ogni caso, e come risulta dalla documentazione di cui si chiede l'acquisizione in questa sede, il mezzo venne immatricolato il giorno 9.7.2001 dal sig.

Polveracchio, per essere venduto il 30.5.2002 a tale Pietro La Sala dal quale fu acquistato il 9.1.2016 dall'odierno ricorrente non risultando, nei vari passaggi, il nominativo della Todaro; 2.2 nullità dell'ordinanza per violazione del principio di congruità della motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.: ribadisce come il provvedimento impugnato abbia ignorato la attività difensiva, che nuovamente espone, con conseguente incongruità della motivazione che non ne tenga conto e che la trascuri tanto da integrare una vera e propria violazione di legge denunziabile in questa sede.

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato risultando a suo avviso documentalmente provato che il rimorchio sequestrato è diverso dal trattore denunciato dalla Todaro, che non figura quale persona offesa del furto relativo al rimorchio che ha avuto una diversa commercializzazione sino all'acquisito regolare da parte del Perna; a nulla, secondo il PG, vale la considerazione che la targa sia la stessa trattandosi di evenienza possibile nel caso di abbinamento trattore-rimorchio.

4. la difesa ha trasmesso una memoria con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure non consentite in questa sede.

1. Con il provvedimento del 7.1.2021 il Tribunale del Riesame di Foggia ha respinto il ricorso per riesame che era stato proposto nell'interesse di Giuseppe Perna contro l'ordinanza del GIP che, in data 17.12.2020, aveva convalidato il sequestro preventivo eseguito in via di urgenza dalla PG e provveduto con l'adozione di una autonoma misura reale attinente un rimorchio agricolo tg. AF462H, di proprietà dell'indagato, ma che dalle interrogazioni alla banca dati SDI era risultato essere stato oggetto di furto denunziato in Lizzano in data 14.10.2001.

Di qui, e sulla ritenuta ravvisabilità del "funnus" del delitto di ricettazione, il sequestro del mezzo eseguito in via di urgenza dalla PG e successivamente convalidato dal GIP che, ritenendo sussistenti tutti i presupposti, aveva emesso un proprio autonomo provvedimento di cautela reale. Con il ricorso per riesame la difesa aveva fatto presente di aver inoltrato ai CC di Lizzano una richiesta di chiarimenti dai quali era emerso che la denunzia della Todaro era del 20.9.2001 e non già del 14.10.2001 ed aveva riguardato il furto di un trattore marca Rénault targato AF462H, ovvero un mezzo tutt'affatto diverso da quello appreso dai militari.

Il Tribunale non ha omesso di prendere in esame la deduzione difensiva ma ha fatto presente che gli elementi allo stato acquisiti non consentivano di accogliere l'istanza di riesame risultando agli atti le stampe della interrogazione alla banca dati da cui emergerebbe che il mezzo sottratto alla Todaro era un rimorchio e non già un trattore agricolo e che la denunzia era stata sporta il 14.10.2001 e non già il 20.9.2001. Fermo restando la necessità di approfondire le indagini anche alla luce delle indicazioni fornite dalla difesa quali provenienti dai CC di Lizzano, il Tribunale ha tuttavia ritenuto sussistenti i presupposti del "fumus" idonei a giustificare la adozione della misura in atto. 2.1 II provvedimento impugnato non si presta alle censure articolate dalla difesa del Perna che, peraltro, ha dedotto nei due motivi di ricorso il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo, specificamente, al disposto di cui all'art. 125 cod. proc. pen..

Non è inutile allora ribadire che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass.

Pen., 2, 14.3.2017 n. 18.951, Napoli; Cass. Pen., 6, 10.1.2013 n. 6.589, Gabriele, sulla scia tracciata da Cass. SS.UU., 29.5.2008 n. 25.932, Ivanov). Né è consentito invocare il vizio di violazione di legge (sotto il profilo, ad esempio, dell'art. 192 cod. proc. pen.), quando il ricorso sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, De Angelis; Cass. Pen., 6, 30.9.2013 n. 43.963, P.C. in proc. Basile). Nel caso di specie, il Tribunale non ha omesso di motivare né ha adottato una motivazione meramente apparente sottolineando che proprio l'esistenza di elementi contrastanti sull'origine del mezzo ne imponeva il mantenimento in sequestro.

In realtà, la difesa, sulla scorta degli elementi di "novità" addotti, ben poteva ed avrebbe dovuto percorrere la strada della istanza di revoca piuttosto che censurare il provvedimento del riesame in termini e per ra gioni non consentite in questa sede. 2.2 Per altro verso, si è più volte ribadito che in sede di riesame del sequestro il Tribunale del Riesame deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, astraendo non già dalla concreta rappresentazione dei fatti come risultano allo stato degli atti, ma solo ed esclusivamente dalla necessità di ulteriori acquisizioni e valutazioni probatorie sicché l'accertamento della sussistenza del "fumus connmissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussunnere l'ipotesi formulata in quella tipizzata dalla norma incriminatrice (cfr., Cass.

Pen., 3, 7.5.2006 n. 33.873, Moroni ; Cass. Pen., 6, 27.1.2004 n. 12.118, Piscopo; Cass. Pen., 3, 24.3.2011 n. 15.177, PM in proc. Rocchino ; Cass. Pen., 5, 18.4.2011 n. 24.589, Misseri ; Cass. Pen., 3, 10.3.2015 n. 15.254, Previtero; Cass. Pen., 2, 5.5.2016 n. 25.320, PM in proc. Bulgarella; conf., ancora, Cass. Pen., 1, 30.1.2018 n. 18.491, Armeli, secondo cui, ai fini della legittima adozione del sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato;

Cass. Pen., 2, 28.1.2014 n. 5.656, Zagarrio; Cass. Pen., 2, 11.12.2013 n. 2.248, Mirarchi). Anche sotto questo profilo, perciò, il provvedimento impugnato non è censurabile in questa sede né appare rilevante - laddove ammissibile - la documentazione prodotta a conforto della linearità e correttezza dell'acquisto del mezzo da parte dell'odierno ricorrente.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammen