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Sentenza — n. 28581/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28581/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28581/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Deve premettersi che il Tribunale, con tecnica di redazione certamente non irreprensibile, perché atta ad ingenerare evidenti confusioni, ha dichiarato in dispositivo di confermare l'impugnato decreto, pur avendolo in motivazione espressamente confermato in riferimento ai soli reati di cui agli artt. 416 e 453 cod. pen., ed annullato in relazione alle residue contestazioni provvisorie.

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen, art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28581/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). 3.1. In accoglimento della richiesta del sostituto Procuratore Generale, l'ordinanza va, quindi, annullata, con rinvio per il giudizio al Tribunale di Benevento competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., che colmerà le evidenziate carenze motivazionali.

Parole chiave

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assunzione di prove a titolo cautelare misura cautelare proroga della carcerazione preventiva sospensione dell'istruzione permesso di promuovere un procedimento penale procedimento pregiudiziale d'urgenza

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
pen., in riferimento alla asseritamente indebita riemissione del decreto di sequestro a seguito del suo iniziale annullamento, con violazione del principio del ne bis in idem e dell'intervenuto giudicato cautelare, e comunque in difetto del necessario fumus del reato di cui all'art. 416 cod.
art. 325 cod. proc. pen
Su tutti i predetti punti va, quindi, rilevata quella totale assenza di motivazione che sola può legittimare, ai sensi dell'art. 325 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MUOIO ALFREDO nato a NAPOLI il 02/12/1954 MUOIO ALESSIO nato a NAPOLI il 09/07/1990 MUOIO CIRO nato a NAPOLI il 09/08/1980 MUOIO WALTER nato a NAPOLI il 01/07/1987 PALERMO VINCENZA nato a NAPOLI il 13/04/1957 contro l'ordinanza emesa in data 22/12/2020 dal TRIBUNALE di BENEVENTO, sez. riesame misure cautelari reali. Esaminati gli atti; rilevato che si procede nella forme di cui all'art. 23, comma 8, D. I. n. 137 del 2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

ALFREDO MUOIO, ALESSIO MUOIO, CIRO MUOIO, WALTER MUOIO, PALERMO VINCENZA ricorrono congiuntamente, tempestivamente e con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, contro l'ordinanza indicata in epigrafe [con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso nei loro dal G.I.P. del Tribunale di Benevento per i reati di cui agli artt. 416, 453 cod. pen. ed altro), deducendo erronea applicazione degli artt. 648, 649, 309, 324 cod. proc. pen., in riferimento alla asseritamente indebita riemissione del decreto di sequestro a seguito del suo iniziale annullamento, con violazione del principio del ne bis in idem e dell'intervenuto giudicato cautelare, e comunque in difetto del necessario fumus del reato di cui all'art. 416 cod. pen., per mancata valutazione delle allegazioni contenute in memorie difensive, per carenza di autonoma valutazione, per mancanza del necessario periculum in mora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

1. Deve premettersi che il Tribunale, con tecnica di redazione certamente non irreprensibile, perché atta ad ingenerare evidenti confusioni, ha dichiarato in dispositivo di confermare l'impugnato decreto, pur avendolo in motivazione espressamente confermato in riferimento ai soli reati di cui agli artt. 416 e 453 cod. pen., ed annullato in relazione alle residue contestazioni provvisorie.

2. Ciò premesso, e per quanto riguarda le doglianze congiunte dei ricorrenti, a prescindere dalla correttezza o meno dei rilievi dei ricorrenti in ordine alla asserita illegittimità, in rito, della riemissione del provvedimento di sequestro impugnato, il Tribunale del riesame ha espressamente individuato il presupposto della disposta limissione (f. 3 dell'ordinanza impugnata) nell'esistenza e valorizzazione di elementi in precedenza non valutati o comunque sopravvenuti; ciò premesso, peraltro, si è limitato (f. 3 ss. dell'impugnata ordinanza) a riassumere genericamente gli elementi valorizzati, senza in alcun modo indicare quali di essi sarebbero stati in precedenza non valutati, o comunque sopravvenuti.

Nessun riferimento, anche implicito, è inoltre dato rinvenire nel provvedimento impugnato al contenuto delle non generiche allegazioni difensive contenute nella memoria depositata in data 19/11/2020, riguardanti non soltanto la asserita carenza dei presupposti in rito idonei a legittimare la remissione del decreto di sequestro in oggetto, ma anche il difetto del necessario periculum in mora, argomentato in generale in favore di tutti gli odierni ricorrenti, oltre che specificamente in riferimento all'autovettura PORSCHE CAYENNE tratta in sequestro.

3. Su tutti i predetti punti va, quindi, rilevata quella totale assenza di motivazione che sola può legittimare, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., l'annullamento dei provvedimenti in materia di misure cautelari reali: in proposito, questa Corte ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p. (così per tutte Sez. un., n. 5876 del 28/01/2004, P.c.

Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). 3.1. In accoglimento della richiesta del sostituto Procuratore Generale, l'ordinanza va, quindi, annullata, con rinvio per il giudizio al Tribunale di Benevento competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., che colmerà le evidenziate carenze motivazionali.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021 Il Consi lie