Sentenza — n. 28580/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • LUCIANO Fiorenzo Pio nato a San Giovanni Rotondo il 06/05/1991 avverso l'ordinanza in data 04/03/2021 del Tribunale Libertà Bari visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso, trattato con contraddittorio orale ai sensi dell'art. 23, co. 8 d.l. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 629 cod. pen, art. 648 cod. pen, articolo 616 c.p; Sentenza — n. 28580/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • LUCIANO Fiorenzo Pio nato a San Giovanni Rotondo il 06/05/1991 avverso l'ordinanza in data 04/03/2021 del Tribunale Libertà Bari visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso, trattato con contraddittorio orale ai sensi dell'art. 23, co. 8 d.l. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1.
Con ordinanza del 04/03/2021 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame cautelare, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del 30/03/2020 del G.I.P. del Tribunale di Foggia - di rigetto della richiesta di applicazione nei confronti di Luciano Fiorenzo Pio della misura cautelare in carcere, per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - applicava a costui la misura degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di cui agli artt. 629 cod. pen. e 71 d.lgs. n.159/2011 (capo a, estorsione commessa in regime di sorveglianza speciale) nonché all'art. 648 cod. pen. (capo b, ricettazione di un trattore agricolo).
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, eccependo la carenza di motivazione rafforzata ed il travisamento degli atti: deduceva a tal fine che il Luciano aveva agito in qualità di mero intermediario, a seguito di richiesta della persona offesa, per consentire il recupero del mezzo agricolo in precedenza sottratto da ignoti, così come riconosciuto dal gip; che l'unica frase sospetta ("qualcosa me la busco"), estrapolata dalle dichiarazioni del denunciante, era stata equivocata dal tribunale in quanto si riferiva non già ad un profitto ma ad effetti sfavorevoli conseguenti all'interessamento.
3. La censura non supera il vaglio di ammissibilità. Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente infatti al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice del merito cautelare.
Ribadito pertanto che la Corte di cassazione non può valutare direttamente la significatività e consistenza del materiale indiziario, il ricorso propone una alternativa lettura degli indizi che, ad avviso del tribunale, riscontrano la tesi accusatoria circa l'interesse economico dell'indagato al buon esito della contrattazione, con esclusione del ruolo di mero intermediario nell'estorsione nell'interesse della persona offesa.
4. Con argomentazioni immuni da vizi logici il provvedimento impugnato valorizza il contenuto di alcune registrazioni effettuate dalla vittima durante gli incontri con il Luciano ("qualche cosa me la busco") nonché le dichiarazioni dalla stessa rese in sede di denuncia del 04/05/2020 ("il Luciano gli aveva riferito che avrebbe preso solo una percentuale sui soldi che doveva consegnare alle persone in possesso del trattore"). Si dà atto inoltre di una serie di altre circostanze, riportate alle pagine 5 e 6 dell'ordinanza, con le quali il ricorrente non si confronta: la mancanza di rapporti personali pregressi tra le parti, tali da giustificare la mediazione disinteressata del Luciano; la sottoposizione a sorveglianza speciale dell'indagato ed il rischio conseguente al coinvolgimento in attività illecita, difficilmente compatibile con la mancanza di lucro; le estenuanti trattive per la restituzione del mezzo, a conferma di un diretto interesse al buon esito della vicenda; la garanzia fornita alla persona offesa circa il ritrovamento del trattore, in ragione anche di una dichiarata esperienza nel settore.
5. Per quanto riguarda infine il rilievo sulla tecnica redazionale, la Suprema Corte ha in termini condivisibili rilevato che in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (di recente, Cass. sez. 5, sent. n. 28580 del 22/09/2020 - dep. 14/10/2020 - Rv. 279593).
6. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 09 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Lu-