Ordinanza — n. 28579/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Verdiani Marcello, nato a Subereto il 14.6.1963, contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 10.3.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 22.7.2016 con cui il Tribunale di Grosseto aveva riconosciuto Marcello Verdiani responsabile dei fatti di ricettazione e truffa a lui ascritti e, con la continuazione tra i diversi reati e la recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28579/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: ciò alla luce del disposto di cui all'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017; la norma, infatti, nella attuale formulazione, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere in ogni caso sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di. Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8.914, Aiello).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Verdiani Marcello, nato a Subereto il 14.6.1963, contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 10.3.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 22.7.2016 con cui il Tribunale di Grosseto aveva riconosciuto Marcello Verdiani responsabile dei fatti di ricettazione e truffa a lui ascritti e, con la continuazione tra i diversi reati e la recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 5 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile;
2. ricorre per cassazione Marcello Verdiani contestando la ricostruzione operata dai giudici di merito con particolare riferimento ai fatti di truffa che nega di aver mai commesso; chiede l'acquisizione di atti dalla Procura della Repubblica di Grosseto e di essere sentito anche a distanza.
4. In data 26.5.2021 è pervenuta in cancelleria, tramite la Direzione della Casa Circondariale di Terni, una memoria redatta dal Verdiani con allegato certificato penale.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: ciò alla luce del disposto di cui all'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017; la norma, infatti, nella attuale formulazione, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere in ogni caso sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di. Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8.914, Aiello).
4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 giugno 2021 Il Consi estensore Pierlu gi Cianfr: c