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Ordinanza — n. 28578/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation ruling to declare inadmissible part of appeal due to clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28578/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to its own January 2021 ruling regarding Giovanni D'Angelo's appeal. Although the appeal was partially accepted on merits concerning recidivism, the court admitted a clerical error where it failed to formally declare the inadmissibility of the appeal's remaining portion. Consequently, the court amended the judgment's operative part to explicitly state that the rest of the appeal is inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 385, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 385, para. 2, lett. a) c.p.p.: The court must correct clerical errors in judgments, including the omission of a formal declaration of inadmissibility that was substantively decided in the reasoning but not reflected in the operative provisions.

Parole chiave

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clerical error correction material error in judgment inadmissibility declaration Court of Cassation procedural amendment desistenza dall'azione revoca dell'annullamento abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 385, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 385, para. 2, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa alla sentenza della Seconda Sezione penale n. 13785/21 del 27/01/2021, sul ricorso di D'ANGELO Giovanni, nato a Montecchio Emilia il 16/07/1975 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo di sentenza;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che, con sentenza del 27/01/2021, la Seconda Sezione penale di questa Suprema Corte accoglieva parzialmente il ricorso proposto da D'ANGELO Giovanni avverso la sentenza di condanna emessa in data 12/09/2019 dalla Corte d'Appello di Bologna; - Rilevato in particolare che il ricorso del D'ANGELO veniva accolto limitatamente alla ritenuta recidiva e al trattamento sanzionatorio, con conseguente annullamento in parte qua della sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna; Rilevato che, per mero errore materiale, non è stato dato atto della inammissibilità del ricorso nel resto (come emerge dalla motivazione della sentenza, il D'ANGELO aveva sollecitato l'applicazione della desistenza in palese contrasto con la costante elaborazione giurisprudenziale in materia); Ritenuta la necessità di provvedere alla correzione del predetto errore materiale

P.Q.M.

i 3 85/ 02, Dispone la correzione del dispositivo della sentenza emessa in data 27/01/2021 dalla Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, aggiungendo dopo le parole "Corte d'Appello di Bologna." le parole "Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.". Così deciso il 03/06/2021. Il Consi lOrp estensore Vittor /Pazienz