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Sentenza — n. 28576/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28576/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28576/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 16/11/2020, il Tribunale di Messina rigettava l'appello proposto nell'interesse di Francesco Asciutto avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Messina che, in data 13/07/2020, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto in relazione ai reati di rapina aggravata (capo A) e di lesioni gravissime (capo B), commessi in concorso in danno di Giuseppe Foti.

Regesto Legislator

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art. 275, comma 3 cod. proc. pen, art. 275 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28576/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Con lo stesso si è contestato il giudizio in merito all'adeguatezza della misura in concreto applicata. Costante giurisprudenza di legittimità precisa che il requisito dell'adeguatezza deve essere valutato anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che alla misura cautelare siano eventualmente collegati e rispetto al quale assume particolare rilievo la pericolosità dell'indagato (Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755). E, con riferimento ai criteri di scelta delle misure coercitive custodiali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all' art. 274, comma 1, lett.

Parole chiave

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carcerazione in vista di sfratto detenuto carcerazione di sicurezza capacità di subire la carcerazione aiuto all'evasione di detenuti confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 275, comma 3 cod. proc. pen
-Secondo motivo: violazione dell'art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
art. 275 bis cod. proc. pen
pen., per vizio ; della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari nelle forme dell'art. 275 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Asciutto Francesco, n. a Palermo il 12/06/1986, rappresentato ed assistito dall'avv. Carmelo Moschella e dall'avv. Carmen Lombardo, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina, collegio del riesame, n. 662/2020, in data 16/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale ma ha presentato repliche alla requisitoria del Sostituto procuratore generale riportandosi alle proprie originarie richieste.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 16/11/2020, il Tribunale di Messina rigettava l'appello proposto nell'interesse di Francesco Asciutto avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Messina che, in data 13/07/2020, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto in relazione ai reati di rapina aggravata (capo A) e di lesioni gravissime (capo B), commessi in concorso in danno di Giuseppe Foti.

2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di Francesco Asciutto, viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Lamenta il ricorrente: -Primo motivo: violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., per essere stata pretermessa ogni valutazione degli elementi forniti dalla difesa in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui agli artt. 628, commi 1 e 3 n. 1 e 99, commi 4 e 2 n. 1 cod. pen. Dal percorso argomentativo reso nel provvedimento impugnato non si rileva alcun riferimento al giudizio prognostico che lo stesso collegio avrebbe dovuto intraprendere ove avesse voluto fornire un ponderato riscontro ai motivi per i quali sono state ritenute irrilevanti le argomentazioni difensive addotte.

Il giudicante, invece, si è limitato a rendere conto delle premesse di fatto per poi concludere con un giudizio valutativo in ordine alla credibilità della persona offesa senza però compiere un giudizio in ordine alle deduzioni espresse dall'imputato, seppur al fine di confutarle. -Secondo motivo: violazione dell'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 628, commi 1 e 3 n. 1 e 99, commi 4 e 2 n. 1 cod. pen., per illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il rigetto della richiesta difensiva è privo di reale motivazione. L'ordinanza effettua una generica prognosi di inosservanza delle prescrizioni correlate all'invocata misura degli arresti domiciliari fondata su elementi soggettivi che non possono ritenersi dimostrativi della inadeguatezza di tale misura cautelare, poiché non univocamente indicativi di uno stile di vita improntato alla trasgressione delle norme. -Terzo motivo: violazione dell'art. 275 comma 3 bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1 lett.

e) e b) cod. proc. pen., per vizio ; della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari nelle forme dell'art. 275 bis cod. proc. pen. Nell'ordinanza impugnata non risultano adeguatamente spiegate le specifiche ed ulteriori ragioni per cui è stata ritenuta insufficiente ed inidonea la misura cautelare domiciliare nella forma aggravata dall'utilizzo del braccialetto elettronico, limitandosi il Tribunale ad offrire la medesima motivazione utilizzata per negare gli arresti domiciliari ordinari e sostenere altamente probabile la trasgressione dei limiti e divieti della misura da parte dell'imputato. Il vizio motivazionale è rilevante anche perché determina pure una violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo. L'Asciutto, dopo la condanna pronunciata in grado di appello, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità per i reati in relazione ai quali è stata applicata la misura cautelare in atto, limitandosi a ridurre la pena inflitta in primo grado ad anni cinque e mesi due di reclusione, pretende di rivalutare nel procedimento incidentale di appello cautelare - la cui decisione reiettiva viene in questa sede ricorsa - la gravità indiziaria senza addurre alcun elemento probatorio di novità. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza a cui si intende dare seguito, la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell'appello incidentale "de libertate" la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209): infatti, la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una I possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (cfr., Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398 che individua nella fattispecie una astratta carenza di interesse dell'imputato alla procedura di riesame finalizzata alla verifica della originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; conforme, Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Scozia, Rv. 241483; principio riaffermato anche nei confronti del giudice della cautela che proceda in sede di rinvio, v.:

Sez. 5, n. 22235 del 07/05/2008, Pipitone, Rv. 240425; Sez. 1, n. 13040 del 23/01/2001, Avignone, Rv. 218582).

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Con lo stesso si è contestato il giudizio in merito all'adeguatezza della misura in concreto applicata. Costante giurisprudenza di legittimità precisa che il requisito dell'adeguatezza deve essere valutato anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che alla misura cautelare siano eventualmente collegati e rispetto al quale assume particolare rilievo la pericolosità dell'indagato (Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755). E, con riferimento ai criteri di scelta delle misure coercitive custodiali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all' art. 274, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., può essere ritenuta quando elementi specifici in relazione alla personalità del soggetto inducano a ritenere che quest'ultimo possa essere propenso a disubbidire all'ordine di non allontanarsi dal domicilio, in violazione della cautela impostagli, anche allorquando la gravità del fatto, le motivazioni di esso e la pericolosità dell'imputato (nella specie, gravato da precedenti, anche specifici, quali lesioni personali, minacce e porto d'armi) depongano nel medesimo senso, ossia per la propensione all'inosservanza delle prescrizioni (Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686).

Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come il Tribunale abbia individuato le ragioni dell'ineludibilità della misura cautelare massima, traendo gli elementi di giudizio dalla dimostrata pericolosità della condotta definita come elevatissima, dalla pianificazione dell'azione delittuosa, dalle modalità subdole ed ingannatrici per creare la migliore occasione possibile in attuazione del piano criminoso e sulle conseguenze di danno conseguite (il ricorrente e gli altri rei hanno infierito sulla persona offesa cagionando alla stessa lesioni personali gravissime): trattasi di un giudizio discrezionale in fatto che è assistito da motivazione congrua e logica e che, come tale, non può essere sindacato in questa sede.

4. Manifestamente infondato è anche il terzo ed ultimo motivo. Il giudizio del Tribunale del riesame, così come del giudice dell'appello cautelare, sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762, nella cui motivazione, la S.C. ha precisato che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico; nello stesso senso, Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. Manda la cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. p