Sentenza — n. 28575/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta rinuncia agli stessi da parte dei ricorrenti. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro mille per ciascuno. Manda la cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 512 bis cod. pen, artt. 512 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28575/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorso nell'interesse di Domenico Laurendi. Lamenta il ricorrente: -Primo motivo: violazione di legge, nella specie degli artt. 110, 512 bis e 416 bis. 1 cod. pen., 273, comma 2 cod. proc. pen. in relazione al capo 69. L'ordinanza impugnata non reca alcuna dimostrazione della qualifica mafiosa del ricorrente, tanto meno nella prospettata posizione apicale. Il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. non sussiste, in quanto è lo stesso Domenico Laurendi, in prima persona, che acquisiva l'azienda riferita alla ditta "La Taverna del Pirata". Manca quindi la prova della volontà elusiva. -Secondo motivo: violazione degli artt. 125, 266, 271 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di Laurendi Diego, n. a Polistena il 19/05/2000, Laurendi Domenico, n. a Sant'Eufemia d'Aspromonte il 07/10/1969, Laurendi Rocco, n. a Cinquefrondi il 03/01/1996, tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Emanuele Maria Genovese e dall'avv. Luca Cianferoni, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, sezione del riesame, n. 988/2020, in data 23/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino; preso atto che la difesa, avv.
Luca Cianferoni, ha presentato rituali e tempestive richieste di discussione orale; preso atto delle successive dichiarazioni di rinuncia ai ricorsi presentate nell'interesse dei ricorrenti e pervenute in data 27/04/2021; udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi per intervenuta rinuncia.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 21/09/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria applicava nei confronti di Domenico Laurendi e di Rocco Laurendi la misura cautelare della custodia in carcere e nei confronti di Diego Laurendi la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai seguenti reati: -per Domenico Laurendi: artt. 110 cod. pen., 512 bis cod. pen. e 416 bis. 1 cod. pen. (capi 69, 70, 71, 72) e artt. 648 ter. 1 cod. pen., 416 bis. 1 cod. pen. (capo 73); -per Rocco Laurendi: artt. 110 cod. pen., 512 bis cod. pen. e 416 bis.1 cod. pen. (capo 72); -per Diego Laurendi: artt. 110 cod. pen., 512 bis cod. pen. e 416 bis.1 cod. pen. (capi 71, 72).
2. Con ordinanza in data 23/10/2020, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, rigettava il ricorso ex art.309 cod. proc. pen. presentato nell'interesse di Rocco Laurendi avverso la sunnominata ordinanza e, in parziale accoglimento delle richieste di riesame presentate nell'interesse di Domenico Laurendi e di Diego Laurendi, confermava l'ordinanza nei confronti del primo previo esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. in relazione al capo 70 e sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella del divieto di esercitare attività imprenditoriali e di ricoprire uffici direttivi in imprese e persone giuridiche per la durata di un anno nei confronti del secondo.
2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di Diego Laurendi, Domenico Laurendi e Rocco Laurendi, vengono proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso nell'interesse di Diego Laurendi. Lamenta il ricorrente: -Primo motivo: violazione di legge, nella specie degli artt. 110, 512 bis e 416 bis. 1 cod. pen., 273, comma 2 cod. proc. pen. in relazione al capo 71. La condotta non è assistita dal dolo specifico. La sottoscrizione delle quote sociali è stata congrua rispetto all'impegno economico e alle capacità del ricorrente. -Secondo motivo: violazione di legge, nella specie degli artt. 110, 512 bis e 416 bis. 1 cod. pen., 273, comma 2 cod. proc. pen. in relazione al capo 72. Il fatto non sussiste.
La LDR s.r.l. doveva acquisire un appalto per la ristrutturazione de "La Taverna del Pirata" e non schermare alcuna ricchezza. Manca in radice ogni finalità elusiva nelle condotte, né potrebbe argomentarsi circa un tentativo di intestazione fittizia perché "La Taverna del Pirata" era già di Laurendi. Altrettanto mancante è l'elemento soggettivo della fattispecie di cui all'art. 512 bis cod. pen. -Terzo motivo: violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. in relazione ai capoi 71 e 72.
Non è stata in alcun modo dimostrata la consapevolezza da parte del ricorrente della finalizzazione della condotta a favorire una cosca.
4. Ricorso nell'interesse di Domenico Laurendi. Lamenta il ricorrente: -Primo motivo: violazione di legge, nella specie degli artt. 110, 512 bis e 416 bis. 1 cod. pen., 273, comma 2 cod. proc. pen. in relazione al capo 69. L'ordinanza impugnata non reca alcuna dimostrazione della qualifica mafiosa del ricorrente, tanto meno nella prospettata posizione apicale. Il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. non sussiste, in quanto è lo stesso Domenico Laurendi, in prima persona, che acquisiva l'azienda riferita alla ditta "La Taverna del Pirata". Manca quindi la prova della volontà elusiva. -Secondo motivo: violazione degli artt. 125, 266, 271 cod. proc. pen.
Il decreto autorizzativo del RIT n. 1179/2017 datato 15/07/2017 è motivato per relationem, quando si tratta invece di un decreto genetico, adottato in rapporto ad un'ipotesi di reato radicalmente indimostrata e senza che la difesa sia stata posta in condizione di scrutinare il contenuto degli atti di indagine dati per presupposto motivazionale. Alla data del 20/06/2017, quando la polizia giudiziaria redigeva la relazione in base alla quale veniva richiesta l'intercettazione in parola, l'ipotesi di associazione mafiosa era ben lungi dall'essere anche soltanto perimetrata.
Il riferimento alle motivazioni di altri decreti autorizzativi non sana il vizio, trattandosi di provvedimenti emessi successivamente a quello in parola. Dalla nullità del decreto autorizzativo del RIT n. 1197/17 deriva la nullità del decreto n. i 1603/17, siccome fondato anche sugli esiti intercettivi di detto RIT n. 1197/17. -Terzo motivo: violazione degli artt. 266, 267, 125 cod. proc. pen. con riferimento al decreto di proroga del 23/08/2017. Nel decreto in parola, la motivazione è di mera ripetizione astratta, senza alcun riferimento al procedimento in oggetto. -Quarto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 512 bis cod. pen. e 273, comma 2 cod. proc. pen. in relazione al capo 71.
La "schermatura" (così definita dall'ordinanza impugnata) tra il ricorrente ed il figlio Diego appare carente nel rispetto dei requisiti della fattispecie sostanziale. Domenico Laurendi seguiva le sorti della LD Immobiliare uti dominus, ma solo per consentire al giovanissimo figlio Diego di prendere esperienza lavorativa. Non sussiste alcuna finalità elusiva rilevante e tipica ex art. 512 bis cod. pen. -Quinto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 110, 512 bis, 416 bis. 1 cod. pen. e 273, comma 2 cod. proc. pen. in relazione al capo 72.
Manca in radice ogni finalità elusiva nelle condotte: né potrebbe argomentarsi circa un tentativo di intestazione fittizia perché "La Taverna del Pirata" era già di Laurendi, e quindi LDR al momento considerato, nel quale i figli del ricorrente si attivano per lavorare, è unicamente intesa a consentire di svolgere detta attività. -Sesto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 110, 512 bis, 416 bis. 1 cod. pen. e 273, comma 2 cod. proc. pen. in relazione al capo 73. Vi è totale mancanza di prova della commissione dei reati presupposto, citati in maniera confusa e meramente esemplificativa.
Non vi indizio alcuno che il ricorrente abbia investito nelle società LD Immobiliare e LDR s.r.l. proventi da delitto e la costruzione dell'ipotesi di autoriciclaggio come reato permanente costituisce un sicuro e grave errore di diritto. La data del 2014 è posta lì a caso ed è del tutto inconferente rispetto alle ipotesi di reati contestate in Eyphemos1 e asseritamente poste a base del delitto di autoriciclaggio. -Settimo motivo: violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. in relazione ai capi 69, 71, 72 e 73.
L'ordinanza impugnata non opera riferimento ad alcun dato di fatto dimostrativo della ricorrenza di tale aggravante con specifico riferimento alle singole ipotesi di incolpazione considerate. Al contrario, la modalità seguita dal ricorrente di attivare, di propria iniziativa, conti bancari e di deposito all'insaputa del beneficiario denota ancora di più la mancanza di una "strategia di cosca".
5. Ricorso nell'interesse di Rocco Laurendi. Lamenta il ricorrente: -Primo motivo: violazione di legge, nella specie degli artt. 110, 512 bis e 416 bis. 1 cod. pen. in relazione al capo 72. La scrittura privata con effetto traslativo interviene tra la ditta "Taverna del Pirata", rappresentata da Rocco Salerno e la Impresa Edile Domenico Laurendi, così che il ricorrente Rocco Laurendi è del tutto estraneo a tale negozio giuridico. -Secondo motivo: violazione di legge, nella specie degli artt. 110, 512 bis e 416 bis. 1 cod. pen., 273, comma 2 cod. proc. pen. in relazione al capo 72.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta rinuncia agli stessi da parte dei ricorrenti.
2. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro mille per ciascuno. Manda la cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter d