Sentenza — n. 28574/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 30/12/2019, il Tribunale di Reggio Calabria, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da SORGIOVANNI Cosimo, confermava l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, in data 06/11/2019, in relazione ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A), omicidio (capo B), detenzione e porto abusivi di arma da sparo (capo C), Tale provvedimento veniva annullato con rinvio dalla Sesta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 23441 del 23/07/2020. In sede di rinvio, il Tribunale di Reggio Calabria, preso atto delle motivazioni alla base della sentenza rescindente, ha annullato l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere nei confronti del SORGIOVANNI, per difetto di gravità indiziaria in ordine ai reati a lui ascritti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28574/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tuttavia, tali elementi sono stati ritenuti dal giudice del rinvio privi della necessaria idoneità a riscontrare le dichiarazioni del collaboratore, in quanto: le frequentazioni con altri membri della cosca RUGA avevano connotazioni sporadiche, perciò prive di valenza indiziante secondo la costante elaborazione giurisprudenziale; il riferimento alla condanna di familiari del SORGIOVANNI risultava irrilevante, in una prospettiva doverosamente ancorata al principio della responsabilità personale; la condanna dell'indagato per violazione della legge sugli stupefacenti era stata limitata a singoli episodi di spaccio, con esclusione non solo del reato associativo, ma anche dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (cfr. pagg. 7-8 dell'impugnata ordinanza). 4.2.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento a carico di: SORGIOVANNI Cosimo, nato a Siderno il 18/03/1978 Lì avverso l'ordinanza emessa 20/08/2020 dal Tribunale di Reggio Calabria in sede di rinvio, dopo la sentenza di annullamento n. 23441 del 23/07/2020 emessa dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le memorie trasmesse dal difensore del SORGIOVANNI, avv. Francesco Lojacono, con le quali è stata sollecitata una declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30/12/2019, il Tribunale di Reggio Calabria, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da SORGIOVANNI Cosimo, confermava l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, in data 06/11/2019, in relazione ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A), omicidio (capo B), detenzione e porto abusivi di arma da sparo (capo C), Tale provvedimento veniva annullato con rinvio dalla Sesta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 23441 del 23/07/2020. In sede di rinvio, il Tribunale di Reggio Calabria, preso atto delle motivazioni alla base della sentenza rescindente, ha annullato l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere nei confronti del SORGIOVANNI, per difetto di gravità indiziaria in ordine ai reati a lui ascritti.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. In particolare, con riferimento ai capi B) e C), il P.M. ricorrente censura l'ordinanza per essersi il Tribunale meramente conformato alla decisione della Suprema Corte, senza provvedere a "fornire una propria ed argomentata motivazione in ordine all'annullamento della misura cautelare che pure era già stata sottoposta al vaglio del medesimo TDL", dal momento che gli stessi elementi probatori posti a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura e della decisione di conferma del Tribunale erano "diventati poi, senza alcuna valida motivazione che ne sottendesse la scelta, insufficienti, alla luce del rinvio operato dalla suprema Corte di Cassazione".
Si censura altresì il mancato apprezzamento: dell'esito positivo dello stub cui era stato sottoposto il SORGIOVANNI; della "macroscopica distonia" che aveva connotato le risposte fornite dall'indagato in sede di esecuzione di tale accertamento; dell'essersi il SORGIOVANNI avvalso della facoltà di non rispondere nonostante egli stesso avesse chiesto di essere interrogato; della mancata allegazione, in sede di interrogatorio di garanzia, di idonei riferimenti utili a riscontrare l'alibi fornito per il giorno dell'omicidio. A tale ultimo proposito, il P.M. ricorrente censura il mancato apprezzamento delle s.i.t. rese da soggetti vicini al SORGIOVANNI che peraltro avevano smentito l'alibi, non avendo fornito alcun riscontro in ordine alla presenza del ricorrente in luoghi diversi da quello dell'omicidio.
Si lamenta altresì l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalla vedova della vittima (sul vissuto di quest'ultima nel periodo precedente l'omicidio) e dal collaboratore BELNOME Antonino (sulla figura criminale del SORGIOVANNI). 2.2. In ordine all'incolpazione associativa, il ricorrente censura l'ordinanza per essersi il Tribunale limitato a far derivare, dalla caducazione della misura per i reati sub B) e C), il "necessario" annullamento anche per il capo A). Si rileva inoltre il mancato apprezzamento sia della sentenza d'appello emessa nelle more nei confronti di RUGA Giuseppe Cosimo, che aveva ribadito la sua supremazia in ambito 'ndraghetistico, sia delle dichiarazioni rese dal citato collaboratore e dalla vedova della vittima dell'omicidio.3.
Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del SORGIOVANNI sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando, quanto alla contestazione omicidiaria, che il Tribunale si era pienamente adeguato alle censure espresse dalla Suprema Corte con riferimento all'ordinanza annullata, pervenendo alla conclusione - all'esito del riesame degli elementi acquisiti - di insussistenza di elementi ulteriori, rispetto a quelli valutati in sede rescindente, idonei a comprovare la presenza del SORGIOVANNI sul luogo e all'ora dell'omicidio.
Quanto poi all'essersi avvalso della facoltà di non rispondere, il difensore rileva che era stato lo stesso SORGIOVANNI a dichiarare di essersi trovato a 40 km di distanza (circostanza verificata, almeno fino alle 17.33, dalle telecamere di videosorveglianza), indicando numerosi testi in grado di confermare la circostanza. In ordine alle dichiarazioni del collaboratore BELNOME, si sottolinea che esse risalivano ad alcuni anni prima dell'omicidio. Quanto alla contestazione associativa, il difensore rileva che un primo effetto di ridimensionamento dell'accusa derivava dal fatto che, proprio in relazione alla sua appartenenza alla cosca, il SORGIOVANNI sarebbe stato l'esecutore dell'omicidio del PILEGGI (che aveva avuto una relazione con la figlia del capocosca RUGA Cosimo Giuseppe), su mandato del marito della donna LOIERO Cosimo: ridimensionamento correlato al fatto che la misura cautelare emessa nei confronti del LOIERO era stata annullata, mentre il RUGA risultava del tutto estraneo alle indagini.
Si osserva inoltre che il Tribunale aveva esaminato ogni possibile elemento di riscontro alla chiamata del BELNOME, evidenziandone l'inconducenza. Quanto poi alla censura di non aver esaminato una sentenza concernente la figura del RUGA, il difensore lamenta la genericità del richiamo, sottolineando invece che altra sentenza di questa Suprema Corte aveva annullato la condanna di alcuni soggetti (tra cui il fratello del ricorrente) per l'appartenenza alla cosca RUGA, la cui stessa esistenza era stata pertanto rimessa in discussione. Il difensore censura, infine, il richiamo del P.M. ricorrente, quale elemento di riscontro, all'ordinanza del Tribunale precedentemente annullata.
4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, Il Procuratore Generale ha sollecitato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, esprimendo condivisione per le lacune motivazionali evidenziate dal ricorrente con riferimento alle risultanze dichiarative acquisite.
5. Con ulteriori note, il difensore replica alla requisitoria scritta del P.G., sottolineando che l'esame stub era stato espressamente valutato dalla Suprema Corte, ed in sé ritenuto insufficiente, e censurando il mancato apprezzamento della genericità del richiamo, da parte del ricorrente, alle informazioni testimoniali rese da tre persone, e richiamando per il resto i rilievi già svolti.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché privo della necessaria specificità. Deve invero farsi applicazione, nella fattispecie in esame, del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema .Corte, secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
2. Prendendo le mosse dalle accuse di omicidio del PILEGGI e di detenzione abusiva di armi, mosse al SORGIOVANNI ai capi B) e C) della rubrica, deve osservarsi che il Tribunale si è doverosamente posto nel solco tracciato dalla sentenza di annullamento dell'ordinanza di conferma del titolo custodiale. 2.1. La Sesta Sezione aveva escluso la sussistenza di elementi comprovanti la presenza del SORGIOVANNI nel luogo ed all'ora dell'omicidio, e comunque la sua partecipazione al delitto: non potendo attribuirsi rilievo in sé all'analisi dello stub, alle intercettazioni riportate nell'ordinanza (utili per il contesto ma inidonee a sostenere la gravità indiziaria posto che i conversanti, che non conoscevano l'autore dell'omicidio, si erano riferiti al SORGIOVANNI in termini meramente congetturali), al dialogo tra l'indagato e la vittima (troppo lontano nel tempo e dal contenuto troppo incerto).
Anche gli altri elementi valorizzati dalla prima ordinanza del Tribunale, secondo la Sesta Sezione, non erano indicativi della presenza del SORGIOVANNI sul luogo dell'agguato, comprovando al più la "non impossibilità" di tale presenza: elementi ritenuti perciò utili "solo a dimostrare la plausibilità dell'ipotesi di accusa ma, anche se valutati congiuntamente al risultato dello stub, non si spiega in quale modo abbiano efficacia dimostrativa della commissione dell'omicidio" (cfr. pag. 4 della sentenza di annullamento con rinvio). 3.2. Prendendo atto della "portata fortemente tranchant" della sentenza rescindente (pag. 6 dell'ordinanza impugnata), il Tribunale ha escluso che tra le risultanze acquisite vi fossero elementi documentali o testimoniali in precedenza trascurati e tuttavia idonei a collocare il SORGIOVANNI sul luogo del delitto alle 18.20 del 08/02/2016, risultando non decisivo, a tal fine, anche il colloquio intercorso tra il PILEGGI e l'indagato avvenuto nel maggio 2015.
Si tratta di un percorso certamente non eccentrico rispetto alla sentenza rescindente, che aveva appunto invitato il Tribunale a rivalutare il profilo della sussistenza della gravità indiziaria "sulla scorta del materiale disponibile", e che si era tra l'altro inserita — come puntualmente sottolineato nelle note difensive - in un quadro in cui la richiesta di misura cautelare nei confronti del presunto mandante dell'omicidio (LOIERO Cosimo, marito della donna con cui la vittima aveva avuto una relazione) era stata rigettata dal G.i.p., mentre il capocosca e padre della donna non era stato affatto oggetto di attenzioni investigative.
Questa Suprema Corte ha invero anche di recente chiarito che «la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali» (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999). 3.3.
Le censure del ricorrente non risultano idonee a vulnerare il percorso argonnentativo del Tribunale. Non del tutto chiari risultano i rilievi di omessa motivazione "in ordine all'annullamento della misura cautelare che pure era già stata sottoposta al vaglio del medesimo TDL", certo non interpretabili nel senso di una censura per la mancata valutazione della sentenza rescindente; altrettanto è a dirsi - e per ragioni del tutto analoghe - in ordine al rilievo secondo cui gli elementi acquisiti, già posti a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura e di quella di conferma in sede di riesame, "sono diventati, poi, senza alcuna valida motivazione che ne sottendesse la scelta, insufficienti, alla luce del rinvio operato dalla suprema Corte di Cassazione" (cfr. pag. 7 del ricorso).
Del tutto inconsistente, ai fini che qui specificamente interessano, è poi il rilievo concernente la mancata valorizzazione del fatto che il SORGIOVANNI, in sede di interrogatorio, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Quanto alle residue censure, deve qui osservarsi: che il richiamo all'esame stub non coglie nel segno, essendo stato valutato in sede rescindente come l'unico dato certo ma in sé insufficiente a sorreggere una valutazione di gravità indiziaria; che il richiamo alla complessiva attività di indagine, asseritannente del tutto ignorata dal Tribunale, non specifica quali elementi sarebbero stati trascurati nonostante il loro decisivo rilievo dimostrativo della presenza del SORGIOVANNI nel luogo e all'ora dell'omicidio; che analoga genericità connota il riferimento alle dichiarazioni di REALE Giuseppe, REALE Maria Emanuela e VALENTINI Michele, non avendo il ricorrente esposto il contenuto di tali dichiarazioni né, tanto meno, le ragioni per cui da quei contributi sarebbe desumibile la presenza del SORGIOVANNI, anziché la "non impossibilità di tale presenza"; che analoga genericità connota il richiamo alle dichiarazioni della moglie della vittima sul "vissuto del marito nel periodo precedente l'omicidio"; che le dichiarazioni del collaboratore BELMONTE risalgono a cinque anni prima dell'omicidio, con ogni conseguenza in ordine alla possibilità di conferire a tali dichiarazioni una effettiva valenza indiziante per l'uccisione del PILEGGI.
4. Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte quanto all'incolpazione associativa. 4.1. Va anzitutto posto in rilievo il fatto che, nel riesaminare il compendio indiziario, il Tribunale ha preso in considerazione anche gli ulteriori elementi valorizzati dai giudici del merito cautelare ma non valutati in sede rescindente (la Sesta Sezione aveva invero affermato che, nella prospettiva accolta dall'ordinanza annullata, l'unico riscontro alla chiamata in correità del BELNOME era costituito dall'omicidio del PILEGGI da parte del SORGIOVANNI).
Tuttavia, tali elementi sono stati ritenuti dal giudice del rinvio privi della necessaria idoneità a riscontrare le dichiarazioni del collaboratore, in quanto: le frequentazioni con altri membri della cosca RUGA avevano connotazioni sporadiche, perciò prive di valenza indiziante secondo la costante elaborazione giurisprudenziale; il riferimento alla condanna di familiari del SORGIOVANNI risultava irrilevante, in una prospettiva doverosamente ancorata al principio della responsabilità personale; la condanna dell'indagato per violazione della legge sugli stupefacenti era stata limitata a singoli episodi di spaccio, con esclusione non solo del reato associativo, ma anche dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (cfr. pagg. 7-8 dell'impugnata ordinanza). 4.2.
Anche in questo caso, le censure del ricorrente non risultano idonee a scardinare un percorso argomentativo, quale quello appena richiamato, comunque privo di contraddittorietà o illogicità evidenti denunciabili in questa sede. I rilievi del ricorrente risultano invero privi della necessaria correlazione con tale percorso, totalmente ignorato nell'articolazione del motivo. È stato infatti lamentato, in primo luogo, il silenzio motivazionale su una sentenza della Corte d'Appello riguardante il RUGA (non meglio specificata) senza peraltro illustrare in alcun modo il rilievo che a tale pronuncia dovrebbe attribuirsi con specifico riguardo alla posizione del SORGIOVANNI.
Va anzi qui evidenziato, per completezza, che il difensore ha segnalato il mancato apprezzamento della sentenza n. 9001 del 2020 con cui questa Suprema Corte aveva annullato con rinvio la sentenza di condanna per appartenenza alla cosca RUGA di alcuni individui tra cui il fratello del SORGIOVANNI). Inoltre, il ricorrente ha censurato la mancata disamina delle dichiarazioni del BELNOME, da parte del giudice di rinvio: ma il rilievo non coglie nel segno, essendo evidentemente inidoneo ad intaccare la valutazione del Tribunale di insussistenza di adeguati riscontri a quelle dichiarazioni.Totalmente generico è poi il richiamo "alle dichiarazioni della vedova del PILEGGI, captate per via intercettiva, circa la conoscenza dei soggetti coinvolti nella vicenda oggetto del procedimento penale" (pag. 10 del ricorso).
Non del tutto chiaro, infine, è il riferimento alla valenza di riscontro che il Tribunale avrebbe dovuto conferire all'ordinanza di conferma emessa dalla medesima A.G., nonostante sia stata oggetto della decisione di annullamento con rinvio.
5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso p