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Sentenza — n. 28573/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28573/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28573/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Vattiata Giuseppe, nato a Salemi il 22/05/1983, avverso la sentenza del 12/07/2019 della Corte di Appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 712 cod. pen, art. 249 cod. pen, art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 28573/2021 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 249 cod. pen. in quanto non risulterebbe che il ricorrente fosse stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel momento in cui veniva effettuata la perquisizione.

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente confessione imputazione di furto favoreggiamento ricettazione partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Ricorre per cassazione Vattiata Giuseppe, deducendo:1) violazione di legge per non avere la Corte applicato l'art. 131-bis cod. pen.
art. 712 cod. pen
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché come furto o incauto acquisto ex art. 712 cod. pen..
art. 249 cod. pen
violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 249 cod. pen.
art. 648 cod. pen
La Corte ha ritenuto non applicabile al reato di ricettazione contestato - indipendentemente dal riconoscimento della circostanza attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Vattiata Giuseppe, nato a Salemi il 22/05/1983, avverso la sentenza del 12/07/2019 della Corte di Appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del Tribunale di Marsala del 5 ottobre 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un videoproiettore.

2. Ricorre per cassazione Vattiata Giuseppe, deducendo:1) violazione di legge per non avere la Corte applicato l'art. 131-bis cod. pen. ad un caso, come quello in esame, in cui è stata riconosciuta sussistente l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen.. La mancata applicazione della norma la renderebbe incostituzionale rispetto al principio del favor rei;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché come furto o incauto acquisto ex art. 712 cod. pen.. La Corte non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni del ricorrente, che aveva confessato di essere stato l'autore del furto, avvenuto nella stessa giornata del ritrovamento del bene nella sua disponibilità con ancora impressa una targhetta indicata nella denuncia. Sarebbe illogico, inoltre, aver valorizzato le dichiarazioni dell'imputato al fine di negare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen.;

3) violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 249 cod. pen. in quanto non risulterebbe che il ricorrente fosse stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel momento in cui veniva effettuata la perquisizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito evidenziati. 1.Non è fondato il terzo motivo, di ordine processuale, che ha priorità logica in quanto attraverso di esso si vorrebbe sostenere una carenza di elementi utilizzabili per sostenere l'accusa. La presunta nullità della perquisizione — che, comunque, non si riverbererebbe sulla legittimità del sequestro del corpo del reato — non è deducibile in quanto il ricorrente aveva optato per il giudizio abbreviato (così, testualmente, l'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., norma introdotta in data precedente alla richiesta di rito alternativo).

2. Non è fondato il secondo motivo, anch'esso avente priorità logica sul primo in quanto volto a censurare il giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione e la qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente è stato sorpreso nel possesso di un videoproiettore oggetto di furto avvenuto non nello stesso giorno del fatto, come si sostiene in ricorso, bensì due giorni prima. La Corte di Appello non ha ritenuto attendibili le affermazioni del ricorrente che si era autoaccusato del furto, non fornendo, tuttavia, alcun particolare sulle modalità di esso.

Tale valutazione, proprio in quanto fondata sulla insufficienza delle ly indicazioni fornite dal ricorrente e sul fatto che egli fosse stato trovato nel possesso della merce ben due giorni dopo il furto, è esente da vizi logico-ricostruttivi. La Corte, pertanto, è giunta ad affermare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione applicando correttamente il principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713).

La ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione esclude ogni più lieve qualificazione giuridica del fatto ed assorbe le considerazioni difensive al riguardo.

3. E' fondato il primo motivo. La Corte ha ritenuto non applicabile al reato di ricettazione contestato - indipendentemente dal riconoscimento della circostanza attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. - la causa di non punibilità prevista dalla norma in discorso, applicabile solo ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, a fronte di una pena ex art. 648, comma primo, cod. pen. pari nel massimo ad anni otto di reclusione. La decisione era corretta al momento della sua adozione.

Tuttavia, in data successiva alla pronuncia impugnata, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Nel caso in esame, al ricorrente era stata concessa l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. che non prevede un minimo edittale di pena.

Tanto determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire il giudizio di merito, non effettuabile in questa sede, in ordine alla eventuale applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. al caso concreto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.07. Il Consigliere estensor