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Sentenza — n. 28572/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing calculation and procedural defects in criminal trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28572/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Cristian Ventimiglia against the appellate court's partial reform of his conviction. Ventimiglia argued for procedural violations regarding defense substitution and an erroneous calculation of the final sentence after acquittal on one charge. The court found these complaints manifestly unfounded, citing established jurisprudence that appellate changes to crime qualification do not violate defense rights and that increased sentencing for remaining crimes is permissible if the total penalty does not exceed the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 597 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The appellate court's modification of crime qualification or unification of crimes does not violate the right to contradiction, and a higher sentence for a remaining crime is allowed provided the aggregate penalty remains equal to or lower than the first-instance total.

Parole chiave

Generato dall'IA
reformatio in peius appellate sentencing crime qualification defense rights criminal procedure code adeguamento della pena alleggerimento della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 597 cod. proc. pen.
La Corte d'Appello ha fatto buon governo del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod.
Art. 81 cod. pen.
Art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18
2021, Sanna, secondo la quale «in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.
art. 346 cod. Pen
La Corte ha sottolineato che la configurabilità anche di questa ultima ipotesi di reato trae fondamento da tale ulteriore e diversa attività di persuasione posta in essere dal VENTIMIGLIA ai fini predetti ,,(attività quindi successiva a quella qualificata ai sensi del primo comma dell'art. 346 cod. pen.).
art. 346-bis cod. Pen
Pen., alla contestuale entrata in vigore dell'art. 346-bis cod. Pen., e alla conseguente individuazione dei limiti in cui poteva ritenersi sussistente la continuità normativa.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014
Sez. 3, n. 7258 del 14/11/2017
Sez. 3, n. 7258 del 14/11/2017, dep.
Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019
Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione» (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep.
Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia
Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: VENTIMIGLIA Cristian, nato a Piacenza il 03/03/1977 avverso la sentenza emessa il 05/11/2020 dalla Corte d'Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/11/2020, la Corte d'Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 20/06/2018 dal Tribunale di Verona, con la quale VENTIMIGLIA Cristian era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di calunnia, millantato credito tentato, truffa consumata e tentata in danno di TAGLIAPIETRA Guido. In particolare, la Corte d'Appello ha assolto il VENTIMIGLIA dal reato di calunnia, rideterminando la pena per i residui reati (ritenuto il reato di cui all'art.346 cod. pen. nella forma consumata), confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il VENTIMIGLIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione e violazione dei diritti di difesa dell'imputato in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinvio formulata nel corso del giudizio di primo grado da parte del difensore d'ufficio, motivata dal fatto che egli stava per essere sostituito da difensore di fiducia come da comunicazione via fax inviata da quest'ultimo; nonché in relazione al rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza conclusiva in grado d'appello, nonostante le esigenze di salute pubblica correlate all'emergenza epidemiologica avrebbero dovuto indurre alla prudenza salvaguardando tali esigenze (essendo il difensore in altra regione fortemente colpita dalla pandemia). 2.2.

Vizio di motivazione con riferimento all'errore di calcolo relativo al trattamento sanzionatorio applicato per una pena superiore a quella residua dopo l'assoluzione per il reato di calunnia. Si evidenzia che per tale reato era stata irrogata dal Tribunale la pena di due anni, e di un anno per gli altri reati, mentre in appello la pena era stata fissata in anni uno, mesi tre di reclusione nonostante l'assoluzione per il più grave reato. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'intervento sostitutivo della Corte d'Appello, che aveva ritenuto di poter ovviare alla pur rilevata scarsa chiarezza dell'imputazione trasformando la contestazione di tentato millantato credito in fattispecie consumata, senza replicare ai rilievi svolti dalla difesa in appello.

Si censura inoltre la ritenuta configurabilità di un concorso tra il millantato credito e la truffa, dovendosi invece configurare un assorbimento data anche la sostanziale unitarietà dell'azione.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la manifesta infondatezza delle eccezioni formulate e l'insussistenza dei vizi motivazionali denunciati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.

2. Le questioni processuali dedotte, con riferimento al mancato accoglimento delle istanze di rinvio formulate sia in primo che in secondo grado, sono manifestamente infondate.Con riferimento alla richiesta di rinvio dell'udienza del 20/06/2018, la decisione della Corte territoriale risulta ineccepibile. La richiesta in questione era invero stata formulata da un legale non ancora legittimato, che aveva preannunciato con un telefax del giorno precedente la propria imminente (ma non ancora formalizzata) nomina fiduciaria, per la quale era stato da poco contattato: deve quindi condividersi la motivazione della Corte d'Appello in ordine alla correttezza dell'operato del Tribunale.

Anche per ciò che riguarda la richiesta di rinvio formulata nel corso del giudizio d'appello, in ragione dell'emergenza epidemiologica, la decisione della Corte territoriale risulta immune da censure: decisivo risulta il fatto che le limitazioni agli spostamenti tra regioni hanno sistematicamente trovato (anche nel periodo in cui si è tenuta l'udienza) una espressa deroga in caso di documentate esigenze lavorative, tra le quali rientra indubbiamente quella di presenziare ad una udienza penale. Né possono essere condivise i rilievi difensivi imperniati sull'opportunità di adottare criteri prudenziali, per l'ovvia ragione che la loro rigorosa applicazio ne avrebbe dovuto comportare il blocco dell'intera attività giudiziaria; la normativa ha invece individuato soluzioni volte a cercare un punto di equilibrio tra i predetti criteri e la necessità di evitare la totale interruzione delle attività, e la Corte d'Appello, in applicazione delle disposizioni vigenti, ha correttamente disatteso la richiesta.

3. Passando all'analisi delle doglianze formulate in punto di affermazione della responsabilità (quelle sul trattamento sanzionatorio verranno esaminate successivamente, per ovvie ragioni di logica espositiva), deve osservarsi che la Corte territoriale, lungi dal compiere indebite "trasformazioni" dell'accusa, ha ripercorso i fatti per i quali è stata ritenuta raggiunta la prova della responsabilità del VENTIMIGLIA (condividendo il giudizio di attendibilità della persona offesa anche alla luce degli elementi documentali di riscontro acquisiti: cfr. pag. 6-7 della sentenza impugnata), e ha attribuito a quei fatti la corretta qualificazione giuridica, tenuto anche conto delle questioni correlate all'abrogazione dell'art. 346 cod.

Pen., alla contestuale entrata in vigore dell'art. 346-bis cod. Pen., e alla conseguente individuazione dei limiti in cui poteva ritenersi sussistente la continuità normativa. 3.1. In particolare, la Corte ha ritenuto punibile ai sensi dell'art. 346, primo comma, cod. pen. (sussistendo continuità normativa con il reato di traffico di influenze illecite) la condotta del VENTIMIGLIA che, millantando credito presso pubblici ufficiali, si era fatto promettere dal TAGLIAPIETRA del danaro per fargli ottenere l'archiviazione di procedimenti e la revoca di una sanzione amministrativa.

Sul punto, la Corte veneziana ha chiarito che - proprio per l'acquisita prova della promessa del TAGLIAPIETRA - il reato doveva ritenersi consumato, mentre il tentativo sarebbe stato configurabile solo se le richieste del VENTIMIGLIA non avessero ottenuto la promessa di pagamento. La Corte ha inoltre enucleato due ulteriori concorrenti reati di truffa, in un caso consumata (con riferimento al danaro effettivamente ottenuto dal TAGLIAPIETRA inscenando il furto della propria auto e lo scippo in danno della propria fidanzata), nell'altro tentata (dovendosi qualificare in tal senso le condotte prima punite ai sensi del secondo comma dell'art. 346 cod. pen., per le quali non sussiste continuità normativa con il vigente art. 346-bis, consistite nelle ulteriori richieste di danaro rassicurando e cercando di convincere la persona offesa di aver organizzato un controllo ad opera di finanzieri in borghese, al fine di risolvere senza arresti plateali la questione del coinvolgimento di un suo dipendente nel traffico di stupefacenti.

La Corte ha sottolineato che la configurabilità anche di questa ultima ipotesi di reato trae fondamento da tale ulteriore e diversa attività di persuasione posta in essere dal VENTIMIGLIA ai fini predetti ,,(attività quindi successiva a quella qualificata ai sensi del primo comma dell'art. 346 cod. pen.). 3.2. Ad avviso di questa Corte, il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata risulta immune da censure deducibili in questa sede. Sono state invero espresse valutazioni giuridiche integralmente condivisibili oltre che corredate da puntuali riferimenti giurisprudenziali, con un iter motivazionale idoneo a far ritenere che il giudice d'appello abbia implicitamente disatteso le questioni poste dal ricorrente (cfr. sul punto Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593, secondo cui «l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorchè, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima»).

È tuttavia appena il caso di evidenziare che i reati di millantato credito e di truffa non sono stati ritenuti dalla Corte d'Appello in concorso formale, essendo stata tracciata una netta distinzione, anche sul piano sanzionatorio, tra l'episodio delle millanterie iniziali (punite quale millantato credito consumato) e quello della condotta fraudolenta correlata all'organizzazione del controllo ad opera dei finanzieri (truffa tentata), nonché dall'ulteriore episodio della consegna di danaro simulando il furto dell'auto e lo scippo (truffa consumata).

Quanto poi alla contestata riqualificazione in termini di reato consumato del millantato credito ritenuto dal primo giudice quale tentativo, deve trovare applicazione il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione» (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093).

4. Le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate. La Corte d'Appello ha fatto buon governo del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. peri, il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore» (Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653. In senso analogo, cfr. Sez. 3, n. 7258 del 14/11/2017, dep. 2018, N., Rv. 272631, secondo la quale «non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, a seguito dell'accoglimento dell'appello relativamente a taluni reati, unificati dalla continuazione, infligga per il reato satellite, rimasto unico, una pena superiore a quella che per esso era stata determinata a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., purché il trattamento sanzionatorio finale non sia superiore a quello determinato dal primo giudice»).

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del VENTIMIGLIA al pagamento delle spese processuali. Si ritiene opportuno porre in evidenza, conclusivamente, che alla data odierna il termine massimo di sette anni e sei mesi non risulta ancora decorso, dovendosi tener conto sia del periodo di sospensione correlato all'adesione del difensore all'astensione di categoria (dal 14/03/2018 al 20/06/2018: cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), sia della sospensione ex lege correlata al rinvio d'ufficio della prima udienza, originariamente fissata per il 19/03/2020, ovvero all'interno del primo periodo individuato dalla normativa emergenziale (cfr. sul punto Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, secondo la quale «in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale»).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese