Sentenza — n. 28571/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 05/02/2020, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 02/10/2017 dal Tribunale di Sciacca, con la quale - per quanto qui rileva - MONTALBANO Filippo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di danneggiamento aggravato dell'autovettura di PELLEGRINO Irene (costituitasi parte civile), nonché al risarcimento dei danni subiti da quest'ultima.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131- bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 28571/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento della sentenza limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., condividendo solo per tale aspetto le censure difensive in ordine alla motivazione adottata, ritenuta per il resto immune da censure deducibili in sede di legittimità.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MONTALBANO Filippo, nato a Menfi il 25/06/1967 avverso la sentenza emessa il 05/02/2020 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 05/02/2020, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 02/10/2017 dal Tribunale di Sciacca, con la quale - per quanto qui rileva - MONTALBANO Filippo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di danneggiamento aggravato dell'autovettura di PELLEGRINO Irene (costituitasi parte civile), nonché al risarcimento dei danni subiti da quest'ultima.
2. Ricorre per cassazione il MONTALBANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver ritenuto attendibile la parte civile, ex moglie dell'imputato, e per aver affermato la responsabilità del MONTALBANO sulla base di contributi dichiarativi resi da soggetti che non avevano assistito al danneggiamento dell'auto (la PELLEGRINO e il compagno MONTELIONE perché rimasti chiusi in casa, l'operante perché sopraggiunto solo successivamente).
Si censura altresì il mancato apprezzamento della versione dell'imputato, riscontrata dal referto medico, dalla consulenza medica di parte e dal sequestro di un manganello del tipo indicato dal MONTALBANO. Il ricorrente lamenta anche il mancato vaglio della attendibilità della deposizione della persona offesa. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si censura la sentenza per non aver considerato lieve il danno, alla luce del preventivo per la riparazione depositato dalla PELLEGRINO, e per non aver effettuato la valutazione complessiva e congiunta di tutti gli elementi acquisiti come richiesto dalla giurisprudenza, ed anzi formulando valutazioni ("condotta sconsiderata e irrefrenabile") non ancorate alle risultanze processuali. 2.3.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Si censura il carattere apodittico della motivazione della Corte. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla liquidazione del danno in favore della parte civile. Si lamenta la mancanza di adeguata motivazione tenuto conto del preventivo prodotto e della riparazione del vetro effettuata dalla PELLEGRINO pagando la somma di Euro 50.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento della sentenza limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., condividendo solo per tale aspetto le censure difensive in ordine alla motivazione adottata, ritenuta per il resto immune da censure deducibili in sede di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.2 2. Per ciò che riguarda il primo ordine di doglianze, deve qui richiamarsi il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedisseqya reiteraziouuli quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi CitT.4. i olv v dallaTgirgtes-si-considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).
Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, le doglianze prospettate non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, l'articolata motivazione della Corte territoriale ha ampiamente esposto le ragioni a sostegno della conferma della sentenza di condanna, attraverso una valutazione congiunta, in primo luogo, delle circostanze direttamente apprezzate dall'operante accorso su richiesta della persona offesa e del compagno (l'allontanarsi del MONTALBANO; le grida della moglie e dell'ex compagno al suo indirizzo; l'auto della persona offesa danneggiata), dell'assenza di interesse della persona offesa (e del compagno) a danneggiare la propria autovettura, della credibilità del racconto della persona offesa in ordine alle condotte aggressive del ricorrente, racconto riscontrato dalle dichiarazioni del compagno.
Il complesso di tali elementi è stato ritenuto idoneo, anche dalla Corte d'Appello, ad individuare nel MONTALBANO (unico soggetto presente nei paraggi dell'auto) il responsabile del danneggiamento, anche e soprattutto in considerazione del suo stato di esagitata contrapposizione nei confronti della PELLEGRINO.3 In secondo luogo, la Corte territoriale ha preso specificamente in esame la ricostruzione dei fatti proposta dal MONTALBANO, evidenziandone l'intrinseca illogicità (risultando improbabile l'ipotesi secondo cui il compagno della persona offesa, intento a colpire con un manganello il ricorrente ormai a terra, avrebbe clamorosamente mancato il bersaglio rompendo il lunotto posteriore dell'auto, posto ad un altezza ben superiore, ed avrebbe continuato con gli errori di mira al punto da colpire — anziché il MONTALBANO - entrambi gli specchietti della vettura, rompendoli entrambi).
Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure deducibili in questa sede, anche quanto alla ritenuta irrilevanza dell'esistenza di lesioni asseritannente riportate dal ricorrente, circostanza non oggetto del processo e comunque inidonea a vulnerare il rilievo indiziante degli elementi a suo carico.
3. Anche il motivo concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato. La pur sintetica motivazione della Corte territoriale, da valutare congiuntamente a quella di primo grado in applicazione del noto principio in tema di c.d. doppia conforme (cfr. sul punto Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), sfugge infatti ai rilievi formulati dal ricorrente, sia quanto ai danni riportati dalla vettura (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado, in cui si richiama il non contestato preventivo di Euro 1242,83 per la riparazione degli specchietti, del lunotto, del parafango, del paraurti ecc.), sia quanto alle concrete modalità della condotta, definita dalla Corte "sconsiderata e irrefrenabile": aggettivi che — a differenza di quanto dedotto in ricorso — traggono fondamento da quanto riferito dalla persona offesa e dal compagno, costretti a rifugiarsi in casa e a chiamare le Forze dell'ordine proprio per la condotta tenuta dal MONTALBANO : cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata).
4. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per la doglianza concernente il diniego delle attenuanti generiche. Nel valorizzare la gravità della condotta posta in essere, l'inconsistenza delle ragioni che l'avevano determinata e la gravità del precedente a carico, la Corte territoriale ha fornito una motivazione ampiamente idonea ai fini che qui interessano, anche avuto riguardo al consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
5. Manifestamente infondata, infine, è anche la censura relativa alle statuizioni civili. La Corte territoriale ha ampiamente e tutt'altro che illogicamente 4 illustrato le ragioni fondanti la condivisione di quanto deciso sul punto dal primo giudice, valorizzando l'entità del preventivo in atti, l'effettiva portata e consistenza dei danni cagionati, nonché "il patimento morale che la vicenda ha certamente provocato alla donna (secondo una valutazione improntata all'id quod plerumque accidit). Tale percorso argomentativo non è stato confutato con la necessaria specificità dal ricorrente, limitatosi ad affermare che il preventivo era di 1000 Euro (senza peraltro fornire adeguato riscontro documentale) e che la persona offesa aveva dichiarato di aver speso la somma di Euro 50 per la riparazione del vetro (circostanza, all'evidenza, del tutto inidonea a vulnerare la correttezza della complessiva liquidazione).
6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle A