Sentenza — n. 28570/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., dall'aver provocato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità- articolando a motivo unico della impugnazione il sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità, prevista per il delitto di truffa al terzo comma dell'art. 640 cod. pen., giacché in data 28 settembre 2020 la querelante, Elisabetta Cagnazzi, aveva rimesso la querela sporta il 22 luglio 2014; rimessione contestualmente accettata dall'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen, art. 640-ter cod. pen, art. 646 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28570/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 61, primo comma, n. 7, cod. pen., dall'aver provocato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità- articolando a motivo unico della impugnazione il sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità, prevista per il delitto di truffa al terzo comma dell'art. 640 cod. pen., giacché in data 28 settembre 2020 la querelante, Elisabetta Cagnazzi, aveva rimesso la querela sporta il 22 luglio 2014; rimessione contestualmente accettata dall'imputato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di TOFFALDANO Elia, nato a Stornara il 5/12/1953; avverso la sentenza del 20/7/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Domenico Seccia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore, avv. Aldo Franco Luna, che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non potendosi procedere per intervenuta remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., dall'aver provocato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità- articolando a motivo unico della impugnazione il sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità, prevista per il delitto di truffa al terzo comma dell'art. 640 cod. pen., giacché in data 28 settembre 2020 la querelante, Elisabetta Cagnazzi, aveva rimesso la querela sporta il 22 luglio 2014; rimessione contestualmente accettata dall'imputato.
2. Il ricorso è inammissibile, giacché basato su motivo manifestamente infondato. 2.1. All'epoca del commesso reato (3 aprile 2014) il reato di truffa aggravata era procedibile di ufficio (art. 640, comma terzo, cod. pen.). Il d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ha tradotto in regole operative le direttive fissate dalla legge delega n. 103 del 2017, ponendo mano al comparto dei reati a tutela della persona e del patrimonio previsti dal codice penale, per introdurre il nuovo regime di procedibilità a querela in luogo di quello officioso previgente. La tecnica di selezione delle fattispecie perseguibili a querela nell'ambito dei reati contro il patrimonio ha riguardato i delitti di truffa (art. 640 cod. pen.), di frode informatica (art. 640-ter cod. pen.) e la fattispecie di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.).
Per ciò che concerne specificamente la truffa, il legislatore, novellando il terzo comma dell'art. 640 cod. pen., ha tuttavia inteso confermare il regime della procedibilità d'ufficio nel caso sia provocato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.). Nel caso in cui ricorra (come nella fattispecie) tale aggravante comune il regime della procedibilità di ufficio è pertanto rimasto immutato. Consegue che la intervenuta remissione di querela non spiega effetti sul regime di procedibilità del reato contestato e ritenuto sussistente (così come aggravato) nel merito (sul punto v.
Sez. 2, n. 16742, del 16/3/2021, n. m., in motivazione). Né può ritenersi fondato il percorso logico che il ricorrente offre a sostegno delle conclusioni scritte da ultimo trasmesse a mezzo p.e.c.. La intervenuta remissione di querela, conseguenza dell'integrale risarcimento del danno sofferto dalla persona offesa, avrebbe, in ottica difensiva, provocato la estinzione della aggravante contestata e ritenuta. L'argomento non tiene conto della ontologica consistenza della ritenuta aggravante stimata al momento del fatto, mentre su un piano diverso si pone il risarcimento del danno, che -se tempestivo- può formare oggetto di valutazione attenuante (art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.).2.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile: ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro duemila.
3. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemìla in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Perrotti Matilde Cammino u