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Sentenza — n. 28569/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28569/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28569/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Alessandro Vignati, 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per non aver riconosciuto nella concreta fattispecie di truffa aggravata la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., in quanto l'entità del risarcimento offerto, se posto in relazione all'entità del danno patrimoniale provocato (poco più di euro 15.000), doveva ritenersi integrale e congruo; 1.2. i medesimi vizi sono rilevati quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte apprezzato il corretto comportamento processuale dell'imputato, che ha ammesso i fatti con spontaneità ed ha offerto congruo risarcimento del danno provocato; le attenuanti avrebbero comunque consentito di bilanciare l'effetto ingravescente delle riconosciute aggravanti, anche al fine di mitigare il rigore sanzionatorio della fattispecie aggravata;

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28569/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La presenza in loco del Mantia, che accompagna, facilita ed assicura efficacia all'iter criminis, fa dunque corpo con il gruppo dedicato a quell'evento. Un gruppo che muove da lontano con quello scopo e trova nel ricorrente il necessario supporto operativo.

Parole chiave

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prove acquisite tramite sorveglianza luogo del reato altri capi d'accusa partecipazione al reato responsabilità penale usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: WANG Yiqun, alias UN Xiangjun, n. in Cina il 13/11/1974, VIGNANTI Alessandro, n. a Busto Arsizio il 21/6/1978, GAGLIARDI Fortunato, n. a Lamezia Terme il 2/1/1965, MANTIA Giuseppe, n. a Mesoraca, il 20/9/1973; avverso la sentenza del 3/3/2020 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Domenico Seccia, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità di tutti i ricorsi, ad eccezione del primo motivo svolto nell'interesse del Vignantí, nei cui confronti la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto oggetto di doglianza; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dai difensori dei ricorrenti, avv. Fausto Moscatelli per Vignati e avv. Marco Rocca per Mantia, che preso atto delle conclusioni scritte della parte pubblica hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato (rideterminando solo la pena finale nella misura di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno) la decisione assunta dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Padova il 23 ottobre 2018, con la quale i ricorrenti erano stati riconosciuti responsabili del reato di truffa aggravata loro ascritto in concorso e condannati alla pena di tre anni di reclusione ciascuno, oltre la multa e le spese processuali. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

1. Alessandro Vignati, 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per non aver riconosciuto nella concreta fattispecie di truffa aggravata la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., in quanto l'entità del risarcimento offerto, se posto in relazione all'entità del danno patrimoniale provocato (poco più di euro 15.000), doveva ritenersi integrale e congruo; 1.2. i medesimi vizi sono rilevati quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte apprezzato il corretto comportamento processuale dell'imputato, che ha ammesso i fatti con spontaneità ed ha offerto congruo risarcimento del danno provocato; le attenuanti avrebbero comunque consentito di bilanciare l'effetto ingravescente delle riconosciute aggravanti, anche al fine di mitigare il rigore sanzionatorio della fattispecie aggravata;

2. Yiqun Wang, 2.1. il primo motivo di ricorso speso nell'interesse del Wang sintetizza il contenuto del primo e del secondo motivo proposti nell'interesse del Vignati, denunziando vizio esiziale di motivazione nel rigetto del riconoscimento attenuante, in ragione del risarcimento del danno effettuato e suo, eventuale, succedaneo apprezzamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2.2. con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per la violazione della legge penale sostanziale e processuale, oltre il vizio di motivazione che ne sorregge la decisione, in relazione alla misura sanzionatoria applicata, ampiamente sperequata rispetto ai valori edittali e dunque non commisurata alla concreta gravità del fatto;

3. Fortunato Gagliardi replica i motivi spesi nell'interesse del Wang, dolendosi delle medesime violazioni di legge e vizi della motivazione;

4. Giuseppe Mantia, 4.1. con unico motivo denuncia vizio esiziale di motivazione in relazione alla valutazione del compendio indiziario atto alla affermazione della responsabilità, per avere la Corte sopravvalutato la valenza indiziaria degli elementi emersi dall'analisi dei dati esterni relativi alla utenza cellulare a lui in uso, al tracciamento ed alla localizzazione della medesima utenza, alla presenza nel medesimo albergo degli altri imputati, non potendo tali evidenze consentire di superare il ragionevole dubbio che, seppur "prossimo" al /ocus commissi delicti, questi abbia svolto un ruolo di concorrente nel delitto; senza tenere in alcun conto gli elementi di segno contrario (mancato riconoscimento personale, mancata rilevazione delle impronte papillari, mancata presenza nelle immagini registrate dalla telecamera presente sul luogo dei fatti) rappresentati e sviluppati con i motivi di gravarne spesi nel merito.

5. All'udienza del 24 giugno 2021, fissata per la trattazione, la Corte dava atto a verbale che, nel vigore della disciplina emergenziale (art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176) relativa alla pandemia da Covid-19, il rito non partecipato (c.d. a contraddittorio cartolare), previsto anche per la pubblica udienza in caso di richiesta intempestiva di partecipazione in presenza, non consente di prendere in considerazione la dichiarazione del difensore di partecipazione alla astensione dalle udienze proclamata dalla Unione delle Camere Penali per i giorni 24 e 25 giugno 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Evidenti ragioni di sintesi sistematica consigliano la trattazione unitaria dei motivi di ricorso comuni.

1. Giuseppe Mantia. 1.1. Inammissibili, a fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, si rivelano le doglianze svolte nell'interesse di Giuseppe Mantia in merito alla ricostruzione dei fatti (concorso materiale nella truffa aggravata) ed alla consistenza del compendio probatorio, per la ritenuta convergenza del molteplice univocamente indiziario, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa del compendio già formatosi nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:

a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

Le censure svolte con i detti motivi si risolvono peraltro nella pedissequa riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione. 1.2. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che il ricorrente ha offerto i propri documenti di identità presso l'albergo ove ha pernottato (nella medesima camera) con gli altri correi la notte precedente alla consumazione del fatto; la sua presenza nel luogo teatro dei fatti è stata inoltre tracciata dall'uso dell'apparecchio cellulare, la cui scheda telefonica era intestata al coniuge, senza tener conto del fatto che la sentenza di primo grado ha valorizzato anche il riconoscimento del Mantia (che partecipò in prima persona alla fase cruenta del fatto, legando i polsi alle persone offese con delle fascette) ad opera della persona offesa.

Con questi sicuri elementi convergenti di prova il ricorrente non si confronta, rappresentando il deficit di elementi dimostrativi della partecipazione alla comune azione ed un vizio di motivazione che non è dato cogliere dalla lettura congiunta della sentenza impugnata e di quella di primo grado ad essa consonante. 1.3. Si può quindi fondatamente affermare che la ricostruzione logica dei fatti svolta nei gradi di merito ha correttamente consentito di ricostruire la vicenda, assegnando a ciascuno degli imputati oggi ricorrenti -ed in specie al Mantia- i ruoli ben descritti nella imputazione.In punto di logica ricostruzione del fatto e riconoscimento della responsabilità, dunque, la duplice pronuncia conforme, anche per come ha argomentato l'apprezzamento della prova, non è censurabile con i motivi di ricorso spesi nell'interesse del ricorrente.

La presenza in loco del Mantia, che accompagna, facilita ed assicura efficacia all'iter criminis, fa dunque corpo con il gruppo dedicato a quell'evento. Un gruppo che muove da lontano con quello scopo e trova nel ricorrente il necessario supporto operativo.

2. Passando adesso all'esame dei motivi di ricorso comuni (Wang, Vignati e Gagliardi) dedicati alla violazione di legge sostanziale ed al vizio esiziale di motivazione in ordine alle negate circostanze attenuanti (generiche e di risarcimento), va pure riconosciuta logica adeguatezza alla motivazione della Corte di merito sul tema dell'apprezzamento circostanziale. 2.1. La Corte ha infatti valorizzato la dimensione non integrale del risarcimento (Wang, Vignati e Gagliardi), la sua non congruità rispetto al danno patrimoniale ed al paterna provocato con una condotta che simulava addirittura l'arresto dei soggetti circuiti.

Tale valutazione di merito, congruamente argomentata, si sottrae ad ogni censura nella sede di legittimità (Sez. 2, n. 53023, del 23/11/2016, Rv. 268714). I motivi dedotti sul punto rivelano, oltre alla manifesta infondatezza, anche assoluta genericità, atteso che neppure sanno indicare l'entità del risarcimento offerto alle persone offese, così da non consentire alla Corte di apprezzarne la astratta fondatezza e, dunque, la congruità della motivazione offerta sul punto dalla Corte di merito. 2.2. Idonea e congruente argomentazione sorregge anche la decisione di rigetto dei motivi di gravame spesi in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, reclamate in ragione della resipiscenza manifestata sia dalla confessione del fatto, che dal risarcimento offerto.

Nel giudizio di merito si è difatti valorizzato il valore solo strategico delle confessioni, intervenute a fronte di un quadro indiziario granitico; così pure per l'offerta risarcitoria (neppure quantificata con i motivi di ricorso), che non è stata ritenuta indicativa di particolare resipiscente contrizione (sul valore da annettere alla confessione strategica v. Sez. 2, n. 27547, del 10/5/2019, Rv. 276108). 2.3. Del pari quanto a dimensione della risposta sanzionatoria, calibrata in ragione della concreta offensività che il fatto ha manifestato.

Congruamente argomentata -quindi incensurabile nel giudizio di legittimità- è dunque la distanza assunta dalla pena rispetto al medio edittale (in ragione della intensità del dolo e della personalità criminale da ciascuno dei concorrenti manifestata, per come anche palesata dall'analisi dei precedenti penali e -per Wang- dal ruolo direttivo assunto nella vicenda).3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro duemila per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deci