Sentenza — n. 28568/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 194, comma 2, e 507 cod. proc. pen.), in relazione anche al contenuto della ordinanza emessa in data 19.12.2017 dal g.m. del tribunale di Firenze ed impugnata in uno alla sentenza, per avere la Corte di merito rigettato l'impugnazione della ordinanza di rigetto della richiesta di integrazione probatoria ex art. 507 del codice di rito, svolta in riferimento al numero ed ai riferimenti identificativi delle patenti di guida possedute dalla parte offesa querelante e teste, alla circostanza che lo stesso querelante fosse mai stato in possesso della patente n. CL 5135803L rilasciata in data 1.12.2011 e fino a quale data, con la acquisizione in copia del detto documento, alla indicazione dell'attuale numero di patente del querelante.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 479 cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 133 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28568/2021 — snpen · Corte di Cassazione: ancora i tre iniziali vizi sono denunziati con riferimento alla decisione della Corte territoriale di non riconoscere l'attenuante ad effetto speciale di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., per la particolare tenuità del fatto (ricettazione di modulo CDP in bianco) ed ancora con riguardo alla immotivatamente severa misura dell'aumento disposto per la continuazione con il delitto di cui al capo B.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MESSINA PAOLO nato a CALTANISSETTA il 12/01/1979 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni scritte del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. 10-5674/2021
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza emessa in data 19 dicembre 2017 dal tribunale in sede, che aveva condannato Paolo Messina alla pena di un anno e mesi otto di reclusione, oltre la multa, per i delitti, riuniti sotto il vincolo della continuazione, di ricettazione di modulo in bianco per certificato di proprietà, provento di furto, e contraffazione materiale dello stesso certificato amministrativo. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i vizi di seguito indicati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
1. violazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 194, comma 2, e 507 cod. proc. pen.), in relazione anche al contenuto della ordinanza emessa in data 19.12.2017 dal g.m. del tribunale di Firenze ed impugnata in uno alla sentenza, per avere la Corte di merito rigettato l'impugnazione della ordinanza di rigetto della richiesta di integrazione probatoria ex art. 507 del codice di rito, svolta in riferimento al numero ed ai riferimenti identificativi delle patenti di guida possedute dalla parte offesa querelante e teste, alla circostanza che lo stesso querelante fosse mai stato in possesso della patente n. CL 5135803L rilasciata in data 1.12.2011 e fino a quale data, con la acquisizione in copia del detto documento, alla indicazione dell'attuale numero di patente del querelante.
Circostanze queste assolutamente indispensabili ai fini del decidere, necessarie per svolgere il necessario vaglio di affidabilità soggettiva ed attendibilità oggettiva del narrato posto a supporto della affermazione di responsabilità peri reati di cui ai capi A e B;
2. i medesimi vizi sono denunciati, per difetto assoluto di motivazione in ordine al rigetto di acquisizione e valutazione della produzione documentale svolta in sede di rinnovazione all'udienza del 11.9.2020 ed afferente all'atto di esercizio dell'azione penale nei confronti del querelante per il reato di cui all'art. 479 cod. pen.;
3. difetto assoluto di motivazione in ordine alle specifiche censure svolte con i motivi di gravame in ordine alla attendibilità del querelante-persona offesa-teste, sconfessata dai dati documentali richiesti ed offerti dalla difesa alla valutazione della Corte;
4. ancora i tre iniziali vizi sono denunziati con riferimento alla decisione della Corte territoriale di non riconoscere l'attenuante ad effetto speciale di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., per la particolare tenuità del fatto (ricettazione di modulo CDP in bianco) ed ancora con riguardo alla immotivatamente severa misura dell'aumento disposto per la continuazione con il delitto di cui al capo B.
5. All'udienza del 24 giugno 2021, fissata per la trattazione, la Corte dava atto a verbale che, nel vigore della disciplina emergenziale (art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176) relativa alla pandemia da Covid-19, il rito non partecipato (c.d. a contraddittorio cartolare), previsto anche per la pubblica udienza in caso di richiesta intempestiva di partecipazione in presenza, non consente di prendere in considerazione la dichiarazione del difensore di partecipazione alla astensione dalle udienze proclamata dalla Unione delle Camere Penali per i giorni 24 e 25 giugno 2021. 10-5674/2021 CONSIDERATO /N DIRITTO I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
1. Le doglianze avanzate con il primo ed il secondo motivo di ricorso (rifiuto di attivare il rimedio istruttorio previsto dall'art. 507 del codice di rito per acquisire informazioni su numero seriale e data di scadenza della patente di guida del querelante, persona offesa e testimone; rifiuto di valutare il certificato dei carichi pendenti della medesima persona offesa, ai fini di apprezzarne la attendibilità) sono del tutto prive di fondamento. Sia il tribunale che la Corte di appello hanno diffusamente motivato il rifiuto di incrementare l'attività istruttoria già compiuta, facendo leva sulla non decisività degli accertamenti istruttori richiesti e sulla non assoluta necessità delle acquisizioni documentali.
La motivazione spesa nel giudizio di merito sui punti oggetto di impugnazione -neppure sempre necessaria (v. Sez. 4, n. 7948, del 3/10/2013, Rv. 259272; Sez. 1, n. 2156, del 30/9/2020, Rv. 280301) in caso di manifesta inutilità dell'approfondimento istruttorio- è conforme ai canoni dettati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U., n. 41281, del 17/10/2006, Rv. 234907): la circostanza di fatto oggetto di valutazione ai fini dell'accertamento della responsabilità era costituita infatti dalla contraffatta sottoscrizione della dichiarazione di (retro)vendita dello scooter da parte del querelante (che in Toscana non si recò mai, neppure in occasione dell'acquisto originario del 15 marzo 2013, avendo in quella occasione solo spedito la patente ed i suoi dati anagrafici ed avendo ricevuto a mezzo posta i documenti del motociclo acquistato).
Non si vede pertanto quale decisiva rilevanza potesse rivestire ai fini del decidere acquisire i dati seriali della patente di guida del querelante, che del resto è un dato acquisito con certezza al processo, sia per averne declinato i dati lo stesso querelante in udienza, sia perché quei dati coincidono con quelli annotati dai CC in querela nella sezione dedicata alla identificazione del querelante. Il diverso codice alfanumerico identificativo della patente del querelante ed annotato sul CDP contraffatto e sulla fotocopia del documento in possesso della difesa (in questo punto sorprendentemente diverso dal medesimo documento in copia, versato in atti dal p.m., come non ha mancato di evidenziare la Corte) non trova pertanto alcuna utile corrispondenza con altri atti del processo, né attiene alla materialità dei fatti descritti in imputazione ed oggetto di dimostrazione processuale. 1.1.
Del pari è a dirsi per la omessa valutazione della rilevanza del certificato dei carichi pendenti prodotto dalla difesa in appello, acquisito all'atto della disposta rinnovazione della istruttoria documentale. Il fatto che il querelante sia stato tratto a giudizio per ipotesi di falso ideologico non pare infatti poter incidere sulla valutazione di complessiva attendibilità del narrato, soprattutto in considerazione della stretta corrispondenza documentale tra quanto oggetto di querela e di testimonianza in dibattimento e quanto documentalmente riscontrato: il "nuovo" CDP del motociclo già venduto al querelante (documento sequestrato dalla p.g. nel corso della perquisizione domiciliare), ottenuto dall'imputato per effetto della formazione di una certificazione contraffatta composta su un modulo amministrativo provento di furto e compilato dal soggetto evidentemente interessato a ciò, doveva infatti servire a dimostrare la attuale 10-5674/2021 proprietà di un veicolo già altrui ceduto, che l'acquirente possedeva legittimamente, corredato da diverso CDP genuino.
Cosa abbia mosso l'interesse dell'imputato alla contraffazione del modulo provento di delitto è facilmente intuibile dalla stessa lettura dei motivi di ricorso: l'imputato lamenta infatti la mancata corresponsione del prezzo pattuito per la vendita del motociclo ed ha quindi ideato un progetto delittuoso per ottenere la giuridica retrocessione del bene venduto, rimasto nel possesso dell'acquirente, che tuttavia non poteva a sua volta alienarlo a terzi, giacché il mezzo risultava rivenduto alla AB Auto (amministrata di fatto dall'imputato) che lo aveva venduto pochi mesi prima, senza conseguirne il prezzo.
Nella fattispecie processuale è pertanto univocamente rimasto accertato che il documento provento di delitto ed oggetto di contraffazione non poteva che essere nel possesso dell'imputato, che lo ha utilizzato, a suo esclusivo vantaggio, per ottenere un duplicato del CDP (sequestrato presso la sua abitazione) di un veicolo che aveva invece già definitivamente venduto. Da ciò deriva la manifesta irrilevanza del documento processuale (certificato dei carichi pendenti del querelante) prodotto dalla difesa e non valutato dalla Corte. 1.2. il terzo motivo di ricorso, attinente al profilo del profitto conseguito dal querelante per effetto del mancato pagamento del prezzo di vendita del veicolo è rimasto assorbito nella trattazione del secondo.
2. Quanto alla censurata negazione della circostanza attenuante ad effetto speciale invocata (fatto di lieve entità di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.), la Corte di merito ha motivato invocando i dati complessivi della condotta, che ha ben vero impedito al legittimo titolare del veicolo di farne commercio rivendendolo a terzi; il che di certo indìca una particolare intensità del dolo, incompatibile con la fattispecie lieve invocata con il motivo di ricorso. Del resto la ricettazione del modulo in bianco provento di furto non può parametrare il suo disvalore penale al valore commerciale del "foglio", ma deve confrontarsi con l'uso strumentale, patrimonialmente molto rilevante, che di quel "foglio" l'attore intenda fare, come accade per tutte le ipotesi in cui un documento sia rappresentativo di un valore (per l'assegno bancario v.
Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914; da ultimo, Sez. 2, n. 14895, del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279194). 2.1. Del pari è a dirsi quanto a dosimetria della sanzione calcolata per il reato satellite posto in continuazione, calibrata dalla Corte in pochi mesi di aumento sulla bena base adesa al minimo edittale previsto per il più grave reato di ricettazione, secondo criteri di rigida osservanza al decalogo indicato all'art. 133 cod. pen., senza che possano pertanto ravvisarsi né violazioni della normativa (art. 132, 133 cod, pen.), né alcuna illogicità della motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto ,/ 10-5674/2021 affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24