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Sentenza — n. 28566/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against appellate court's finding of extortion liability based on photographic identification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28566/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the Appellate Court of Catanzaro, which upheld the conviction for extortion. The appellant argued that the appellate court illogically overvalued photographic identification evidence taken a month after the crime, ignoring discrepancies between the victim's initial description and the suspect's physical traits. The court found no logical flaws in the lower court's reasoning, noting that minor descriptive differences are common and the vehicle evidence corroborated the identification. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The Court of Cassation holds that an appellate judgment is not subject to cassation if it correctly evaluates photographic identification evidence despite minor discrepancies with initial descriptions, provided the overall logical reconstruction of facts remains coherent and free from manifest illogicality.

Parole chiave

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extortion liability photographic identification appellate review logical reconstruction procedural costs evidence evaluation cassation appeal estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
vizio esiziale di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca (art. 606, comma 1, lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: VIGLIATURO Mario, n. a Corigliano Calabro il 1/3/1972; avverso la sentenza del 1/6/2020 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette Cg conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Domenico Seccia, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. Pasquale di Iacovo, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato -solo quoad poenam - la decisione assunta dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale in sede l'11 novembre 2019, con la quale il ricorrente era stato riconosciuto responsabile dei reati di estorsione consumata e tentata commessi in San Giorgio Albanese 1'8/6/2018 e condannato, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. vizio esiziale di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), in relazione alla valutazione del compendio indiziario atto alla affermazione della responsabilità per i reati contestati e ritenuti avvinti in continuazione, per avere la Corte illogicamente sopravvalutato la valenza indiziaria degli elementi emersi dalla ricognizione fotografica svolta nel corso delle indagini preliminari (ad un mese dal fatto) dalla persona offesa, che aveva in precedenza descritto le fattezze dell'autore della richiesta estorsiva in termini assolutamente non corrispondenti ai tratti fisiognomici della persona poi riconosciuta in foto (colore di capelli, assenza di barba, pizzetto e baffi, colore della carnagione, età, altezza e corporatura); in particolare, la Corte di merito non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione gli argomenti decisivi prospettati con i motivi di gravame, tesi ad evidenziare il lungo (un mese) intervallo cronologico intercorso tra il brevissimo incontro intervenuto 1'8 giugno 2018 tra offensore e vittima e la ricognizione fotografica, la suggestione derivante dalla proposizione alla vittima di un album che recava l'ingrandimento della sola foto dell'imputato, tra le 18 foto di soggetti aventi caratteri in tutto differenti, fotografia che non includeva la regione delle spalle del soggetto effigiato, sì da non poterne apprezzare la corporatura e l'altezza; dalla sottoposizione della sola foto dell'auto in uso all'imputato, tra le tante circolanti in quel medesimo distretto, auto recante targa non corrispondente ai caratteri alfanumerici indicati dal denunciante; la Corte territoriale non ha inoltre tenuto conto del fenomeno di "traslazione inconscia" che avrebbe condizionato il riconoscimento nella effige fotografica, avendo la persona offesa certamente incontrato l'imputato in altro differente contesto ed avendolo quindi inconsciamente, quanto erroneamente, associato alla persona che gli rivolse la richiesta estorsiva; né la Corte ha valutato l'argomento difensivo volto a rappresentare l'incongruenza della mancata segnalazione da parte degli operai attivi sul cantiere della sicura presenza dell'imputato nel ristorante da costoro frequentato nel piccolo paese ove i fatti ebbero a realizzarsi.1.2.

I medesimi vizi denunzia il ricorrente, per non avere la Corte riconosciuto nella concreta fattispecie le circostanze attenuanti generiche, dovute in ragione della incensuratezza dell'imputato, alla sua prima esperienza processuale per il fatto commesso solo 1'8 giugno 2018; imputato rimasto poi silente durante tutto il successivo svolgersi dei lavori (fino al 14/11/2018), senza che lo stesso avesse ricoperto un ruolo concorsuale di rilievo o direttivo nella concreta fattispecie; la Corte di merito non ha inteso infine valorizzare l'avvenuto risarcimento del danno provocato, facendo unicamente leva sulla gravità del fatto commesso replicando schemi operativi tipici della criminalità organizzata di stampo mafioso, senza tener conto però che il risarcimento del danno si pone fuori dagli schemi tipici di atteggiamento e strategia processuale della criminalità organizzata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Inammissibili, a fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, si rivelano le doglianze svolte nel merito della consistenza del compendio probatorio valutato dai giudici territoriali, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa del convergente compendio indiziario già formatosi nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:

a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516; giur. costante, da ultimo, Sez. 2, n. 7818, del 11/2/2021 n.m.); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965; giur. costante, da ultimo Sez. 2, n. 7576 del 12/1/2021, n.m.).

Le censure svolte con il primo motivo si risolvono peraltro nella pedissequa riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.1.

Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che: la ricognizione fotografica è una modalità di identificazione atipica, non riconducibile alla prova tipica funzionale al riconoscimento dell'accusato, ovvero la ricognizioneiné al suo archetipo investigativo, ovvero l'individuazione di persona; si tratta di una modalità ricognitiva fondata sulla valorizzazione della percezione visiva delle caratteristiche somatiche dell'accusato che si esprime attraverso una "dichiarazione" e che, non essendo riconducibile alla prova tipica, ovvero la "ricognizione", non ne assorbe il relativo statuto, restando sottoposta alte regole che disciplinano la prova dichiarativa (Sez. 4, n. 1867 del 21/2/2013, Rv. 258173;

Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437; seguite da Sez. 2, n. 13612, del 18/2/2021; Sez. 7, ord. 18248, del 23/3/2021; Sez. 2, n. 20772, del 5/5/2021; Sez. 2, n. 20836, del 18/3/2021, tutte non massimate). La ricognizione fotografica è dunque una species del genus "dichiarazione": la "dichiarazione ricognitiva" funzionale all'identificazione essendo assimilabile a quella testimoniale ha una dignità probatoria equivalente alla prova dichiarativa e, se supera il vaglio di attendibilità ed ha un'elevata capacità dimostrativa, può rendere superflua la ricognizione di persona.

Nella fattispecie la decisione di primo grado assunta "allo stato degli atti", con il rito a prova contratta eletto dall'imputato, ha valorizzato la piena capacità dimostrativa della dichiarazione ricognitiva della vittima, che si dichiarava certa del riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini preliminari. La Corte di appello ha, del tutto legittimamente, confermato la legittimità della valutazione del primo giudice sulla base di una rinnovata analisi dell'attendibilità della testimonianza, confortata anche dalle circostanze del caso concreto (corrispondenza dell'auto usata per avvicinarsi al luogo teatro dei fatti con il tipo, colore e modello di vettura in uso all'imputato).

La Corte ha altresì confermato, con motivazione ineccepibile, l'irrilevanza delle discrasie rilevate tra la descrizione dei tratti somatici effettuata al momento della denunzia e quelli reali: né il colore dei capelli, la barba incolta, l'incarnato estivo, l'altezza o l'età approssimativa, difficilmente identificabili con assoluta precisione, potevano essere di ostacolo alla valutazione di attendibilità della dichiarazione ricognitiva, tenuto anche conto della corrispondenza (per tipo, modello, colore e perfino alcuni caratteri alfanumerici della targa) dell'auto notata al momento del fatto con quella in uso all'imputato.

Orbene, nella presente fattispecie processuale la Corte di merito ha dato atto sia della attendibilità della ricognizione fotografica, sia della concordanza di precisi dati individualizzanti distinti, ben potendo le evidenziate discrasie descrittive derivare dalla contingente morfologia manifestata al momento del fatto. La motivazione si presenta dunque priva di vizi logici manifesti e decisivi e coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali: la stessa si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 1.1.1.

Si può quindi fondatamente affermare che la ricostruzione logica dei fatti svolta nei gradi di merito ha correttamente consentito di ricostruire la vicenda, assegnando all'imputato oggi ricorrente il ruolo descritto in imputazione. In punto di logica ricostruzione del fatto e riconoscimento della responsabilità, dunque, la duplice pronuncia conforme, anche per come ha argomentato l'apprezzamento della prova, non è censurabile con i motivi di ricorso spesi nell'interesse del ricorrente. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso (negazione delle circostanze attenuanti generiche) palesa infondatezza, sebbene in maniera non altrettanto manifesta, replicando, ancorché acutamente, argomenti già spesi con i motivi di gravame nel merito e congruamente confutati dalla Corte territoriale, con logica motivazione.

Il giudizio di merito, tenuto conto delle modalità dei fatti (ostensive di una contiguità mafiosa immanente), ha inteso valorizzare il ruolo coessenziale e per nulla secondario assunto dal ricorrente in una vicenda evocativa della presenza mafiosa sul territorio ove la condotta di svolgeva, stimando recessivi i pur validi argomenti prospettati dalla difesa con i motivi di gravame (incompatibilità di metodo tra l'offerta risarcitoria ed il metodo mafioso ritenuto in sentenza), non assumendo questi valore univoco decisivo. Nessuna manifesta illogicità è pertanto apprezzabile nel rigetto delle circostanze innominate, anche per l'efficacia concretamente diminuente già assegnata alla circostanza attenuante dell'intervenuto risarcimento del danno, apprezzata nel giudizio di merito nella massima espansione.

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec