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Sentenza — n. 28565/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28565/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28565/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: MEMED SAHMIR nato a SKOPJE (MACEDONIA) il 24/11/1976 avverso la sentenza del 27/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta le memoria di replica del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 28565/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2.1 Tutti i motivi di entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte. Invero, la corte di appello non è incorsa né in violazioni di legge né in difetti di motivazione quanto alla determinazione della pena, all'esclusione delle generiche e dell'attenuante del risarcimento del danno. In relazione a tale circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. il giudice di secondo grado ha spiegato come la tardività del risarcimento, rispetto all'inizio del procedimento, impedisce il riconoscimento dell'invocata attenuante e tale valutazione appare del tutto conforme al dettato normativo della suddetta norma.

Parole chiave

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attenuazione della pena risarcimento alle vittime di reati commisurazione della pena per rapina pentito aggravamento della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod.pen
In relazione, poi, alle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: MEMED SAHMIR nato a SKOPJE (MACEDONIA) il 24/11/1976 avverso la sentenza del 27/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta le memoria di replica del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 27 dicembre 2019, la corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Avellino del 22 marzo 2019, riduceva la pena inflitta a Memed Sahmir in ordine al delitto di rapina aggravata ascrittogli ad anni 7 di reclusione ed C 2000,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite i propri difensori; l'avv.to Censano deduceva, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche posto che l'imputato aveva reso in fase di appello piena confessione ed aveva anche risarcito il danno, elementi poOvi che il giudice di secondo grado aveva omesso di considerare dovendosi valutare comunque l'azione riparatoria. L'avv.to Belluomo, con separato ricorso, lamentava: - violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod.pen.;violazione di legge e mancanza di motivazione ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. posto che la predetta attenuante avrebbe comunque dovuto essere riconosciuta non rilavando il dato formale della tempistica quanto la sostanza del risarcimento, espressione di riconciliazione tra le parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Tutti i motivi di entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte. Invero, la corte di appello non è incorsa né in violazioni di legge né in difetti di motivazione quanto alla determinazione della pena, all'esclusione delle generiche e dell'attenuante del risarcimento del danno. In relazione a tale circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. il giudice di secondo grado ha spiegato come la tardività del risarcimento, rispetto all'inizio del procedimento, impedisce il riconoscimento dell'invocata attenuante e tale valutazione appare del tutto conforme al dettato normativo della suddetta norma.

Al proposito questa Corte di cassazione ha già affermato che presupposto indefettibile per la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n. 6 cod. pen.) è che tale risarcimento avvenga "prima del giudizio", cioè in una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado. La ragione di tale limite temporale va individuata nella possibilità di verifica, da parte del giudice, del sincero ravvedimento, la cui prova può essere data dall'imputato, secondo la presunzione logica che si evince dalla norma, solo prima che egli si sia sottoposto al vaglio del giudizio.

È, invece, oggettivamente preclusa l'applicabilità di detta attenuante sulla base di qualsiasi dimostrazione di ravvedimento, pur nel senso previsto dalla norma, ma successivamente all'inizio del giudizio di primo grado, nell'ambito del quale, una volta visto l'andamento del dibattimento, ancor prima della sentenza, l'imputato potrebbe determinarsi, seguendo un calcolo di opportunità, a risarcire il danno ovvero al comportamento alternativo previsto dalla norma in esame. (Sez. 6, n. 897 del 25/11/1993 Rv. 197360). Ne consegue che nel caso in esame correttamente i giudici di merito negavano la concessione dell'invocata circostanza.

In relazione, poi, alle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. la mancata concessione delle stesse è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). E nel caso in esame il giudice di appello ha fatto riferimento a plurimi aspetti relativi alla gravità del fatto ed alla negativa personalità dell'imputato, anche recidivo, per escludere la concessione dell'invocato beneficio e tale valutazione in quanto ancorata a precisi elementi non travisati appare priva sia dell'invocata violazione di legge che di illogicità tanto più manifesta. Quanto alla determinazione della pena non è censurabile il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, posto che la corte di appello ha ridotto la sanzione finale irrogata al ricorrente determinandola in misura comunque prossima ai minimi edittali dopo avere sottolineato le particolari modalità di consumazione dei fatti che le hanno impedito di stabilire la misura del minimo assoluto.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 18 giugno 2021 I CONSIGLIERE EST. is t. Ignazio Par IL PRE