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Sentenza — n. 28564/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28564/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28564/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: BOCOUM SEYDI ALBDOUL nato il 29/12/1984 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 28564/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12872 del 19/01/2017, Rv. 269125). E nel caso di specie la richiesta non era in alcun modo né motivata né specifica, mancando pertanto dei caratteri richiesti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi affetta da genericità e pertanto inammissibile; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 2.000,00.

Parole chiave

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commutazione della pena pecuniaria adeguamento della pena pena pecuniaria sospesa riduzione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: BOCOUM SEYDI ALBDOUL nato il 29/12/1984 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 24 novembre 2020, la corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Catania del 12 giugno 2015, riduceva la pena inflitta a Bocoum Seydi in ordine al delitto di ricettazione ascrittogli a mesi 6 di reclusione ed C 200,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Merlino, che deduceva, con unico motivo, omessa motivazione sulla richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria sussistendone tutti i requisiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è inammissibile in quanto deve essere rilevata la genericità dell'originario motivo di appello ex art. 591 comma quarto cod.proc.pen.. Invero, nell'atto di appello, alcuna ragione era stata spiegata a fondamento della richiesta di conversione della pena essendosi limitato il gravame a richiedere il suddetto beneficio senza proporre a sostegno della richiesta alcun argomento. E poiché il provvedimento di concessione dell'istituto della conversione della pena detentiva in pecuniaria è discrezionale l'appellante • avrebbe dovuto sostenere le ragioni della propria domanda con specifici riferimenti al fatto ed alla personalità dell'imputato, invece del tutto omessi e mancanti così che il motivo di appello era generico.

Al proposito, va infatti ricordato come, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite ilgiudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981. (Sez.

U, n. 12872 del 19/01/2017, Rv. 269125). E nel caso di specie la richiesta non era in alcun modo né motivata né specifica, mancando pertanto dei caratteri richiesti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi affetta da genericità e pertanto inammissibile; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 18 giugno 2021 IL PRESIDENTE Dott.