Sentenza — n. 28561/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE PAOLIS MAURIZIO nato a VELLETRI il 07/03/1978 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393 cod.pen, art. 234 cod. proc. pen, art. 189 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 28561/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che la doglianza in tema di invocata riqualificazione non può essere accolta. 2.2 Gli altri motivi deducono o motivi non fondati ovvero letture alternative di elementi di prova non consentiti nel giudizio di legittimità. Invero quanto alla contestazione della mancata visione del filmato video in contraddittorio va ricordato cherad avviso delle Sezioni Unitele videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen..
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE PAOLIS MAURIZIO nato a VELLETRI il 07/03/1978 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 7 gennaio 2021, la corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Velletri del 14 luglio 2020, confermava la condanna alle pene di giustizia nei confronti di De Paolis Maurizio ritenuto colpevole del delitto di tentata estorsione commesso il 15-1-2020 quando, fatto ingresso all'interno dell'ufficio postale di Velletri, aveva aggredito una delle dipendenti chiedendo che gli fosse corrisposto il reddito di cittadinanza. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Curcio Costa, che deduceva con distinti motivi: - inosservanza od erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 629 e 393 cod.pen. posto che l'imputato aveva posto in essere la condotta al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, animato dal fine di esercitare un diritto senza che rilevasse che la pretesa non fosse fondata ma soltanto che non fosse arbitraria; l'elemento psicologico del fatto rientrava pertanto nel parametro dell'esercizio abusivo; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale poiché la corte di appello non aveva proceduto alla visione del filmato dei sistema video in contraddittorio; - mancanza della motivazione con riferimento ai presunti comportamenti violenti posti in essere dall'imputato che l'atto di appello aveva descritto e ricostruito; - illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto agli elementi della condotta desunti dalla visione del DVD posto che dalla analisi dello stesso non poteva ricavarsi alcun riscontro circa il contenuto violento della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Tutti i motivi sono infondati ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Quanto al primo motivo secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione il reato di estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si distinguono tra loro in relazione all'elemento soggettivo da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. Un. n. 29541, del 16 luglio 2020, Filardo Nicola + 2). In motivazione le Sezioni Unite hanno precisato che:" Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli articoli 393 e 629 codice penale assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata; nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente in buona fede e ragionevolmente, ritengo di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere con tra jus perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli".
Le Sezioni Unite di questa Corte proseguono affermando: "ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall' ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve quindi essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24 novembre 2014 Rv 263589;
Sez. 2, n. 46288 del 28 giugno 2016 Rv 268362). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata ovvero che il diritto oggetto della legittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale, poiché 11 soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo ".
E con particolare riferimento all'intensità della minaccia e della violenza, quali elementi distintivi delle fattispecie, la pronuncia prosegue affermando espressamente che:" Come già evidenziato, tra le altre, da Sez. 2, n. 46288 del 28 giugno 2016, Musa, RV 268360 e Sez.2 n. 51433 del 4 dicembre 2013, Fusco, RV 257375, sia l'articolo 393 commaterzo, codice penale che l'articolo 629, comma secondo, codice penale (in quest'ultimo caso, mediante richiamo dell'articolo 628, comma terzo, numero 1 codice penale) prevedono che la pena è aumentata se la violenza o minaccia è commessa con armi, senza legittimare distinzioni tra armi bianche ed armi da fuoco:
è quindi normativamente prevista la qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, aggravato dall'uso di un'arma, anche di condotte poste in essere con armi tali da rendere la violenza o la minaccia di particolare gravità, ovvero costrittiva, e comunque sproporzionata, rispetto al fine perseguito. Detto riferimento appare decisivo, atteso che, secondo il contrario orientamento, siffatta condotta dovrebbe sempre integrare gli estremi del più grave delitto di estorsione, il che, per espressa previsione di legge, non è....
La stessa relazione del Guardasigilli al Re sul progetto del codice penale, pur in estrema sintesi (pagina 158), osserva che la fattispecie tipica di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è comprensiva di ogni specie di violenza, fisico morale, senza attribuire, quindi, alcuna rilevanza al quantum di violenza esercitata oppure alla gravità della minaccía proferita. E' stato, infine, già evidenziato da questa Corte (sezione sesta numero 45064 del 12 giugno 2014, Sevdari, in motivazione) che le norme sostanziali poste a confronto non contengono alcuna gradazione (né verso l'alto né verso il basso) delle modalità espressive della condotta violenta o minacciosa e che le fattispecie si distinguono in base al solo finalismo della condotta, che in un caso è mirata al conseguimento di un profitto ingiusto, e nell'altro allo scopo, soggettivamente concepito in modo ragionevole, di realizzare, pur con modi arbitrali, una pretesa giuridicamente azionabile.
In questa prospettiva, il livello offensivo della coercizione finisce con l'incidere sulla gradazione della pena, ma non sulla qualificazione del fatto: risulta, pertanto, evidente la carenza di tipicità che si connette all'enucleazione, in assenza di qualsiasi segnale linguistico, di una sotto fattispecie delle nozioni di violenza e minaccia, così gravemente intimidatorie da connotare ex se di ingiustizia qualunque finalismo, e dunque sostanzialmente da annullare la funzione definitoria del corrispondente riferimento alla specifica connotazione del profitto perseguito dall'estorsore".
Ne consegue affermare che secondo le Sezioni Unite l'intensità della violenza o minaccia non può assurgere ad elemento discretivo delle fattispecie previste e punite dagli artt. 393 e 629 cod.pen. rilevando soltanto l'elemento intenzionale del fine o meno di esercitare un preteso diritto, e che, tuttavia, deve trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale. L'applicazione dei sopra esposti principi comporta, come anticipato, dichiarare non fondato il primo motivo di ricorso; invero, la corte di appello, nell'impugnata pronuncia, appare avere fatto corretta applicazione delle suddette categorie poiché, con le osservazioni svolte a pagina 13 della pronuncia, si è già spiegato come richiedere a gran voce e con atti di violenza all'interno di un ufficio postale il pagamento del reddito di cittadinanza in assenza di qualsiasi formale richiesta in precedenza avanzata nonché di un valido documento d'identità costituisce atto del tutto sfornito di qualsiasi base legale, proprio perché la richiesta non risulta correlata ad alcuna posizione giuridica tutelabile dinanzi l'autorità giudiziaria come invece richiesto dall'art. 393 cod.pen..
Ne consegue che la doglianza in tema di invocata riqualificazione non può essere accolta. 2.2 Gli altri motivi deducono o motivi non fondati ovvero letture alternative di elementi di prova non consentiti nel giudizio di legittimità. Invero quanto alla contestazione della mancata visione del filmato video in contraddittorio va ricordato cherad avviso delle Sezioni Unitele videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen..
Le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento. (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234267). Ne deriva affermare che trattandosi di documenti legittimamente acquisiti al fascicolo processuale non vi è violazione del principio del contraddittorio nella visione in camera di consiglio di tali atti.
Le rimanenti doglianze prospettano una interpretazione differente di elementi di prova o non decisiva o, comunque, non consentita in sede di legittimità; il giudice di appello ha confermato la decisione di condanna quanto al delitto di tentata estorsione ponendo a fondamento della propria decisione le dichiarazioni del testi ampiamente riportate ed integrate, a soli fini di riscontro, dalla visione del filmato; pertanto, la descrizione di alcune condotte ricavabili da tale DVD quale parzialmente differenti da quelle effettivamente poste in essere, non rileva quale elemento in qualche modo decisivo.
Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 18 giug