Sentenza — n. 28558/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CICINO FRANCESCO nato a GUARDAVALLE (CZ) il 03/04/1970 avverso la sentenza emessa in data 11/11/2019 dalla CORTE di APPELLO di MILANO. Esaminati gli atti; rilevato che si procede nella forme di cui all'art. 23, comma 8, D. I. n. 137 del 2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28558/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa in data 30/11/2018, la Corte di appello di Milano aveva confermato la sentenza che aveva dichiarato, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato Francesco Cicino colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascrittogli al capo 6 delle imputazioni, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con statuizioni accessorie. Questa Corte, con sentenza n. 38876 del 2019, ha annullato la predetta sentenza, limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ed alla confisca di telefoni cellulari e P.C.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CICINO FRANCESCO nato a GUARDAVALLE (CZ) il 03/04/1970 avverso la sentenza emessa in data 11/11/2019 dalla CORTE di APPELLO di MILANO. Esaminati gli atti; rilevato che si procede nella forme di cui all'art. 23, comma 8, D. I. n. 137 del 2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 30/11/2018, la Corte di appello di Milano aveva confermato la sentenza che aveva dichiarato, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato Francesco Cicino colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascrittogli al capo 6 delle imputazioni, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con statuizioni accessorie. Questa Corte, con sentenza n. 38876 del 2019, ha annullato la predetta sentenza, limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ed alla confisca di telefoni cellulari e P.C.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la misura di sicurezza ed ha revocato le confische. Contro questa residua statuizione l'imputato ricorre deducendo mancanza ed illogicità della motivazione, nonché violazione ed erronea applicazione degli artt. 202, 203, 228 cod. epn. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché i motivi sono privi della specificità necessaria (artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.). Le doglianze che evocano vizi della motivazione sono prive della necessaria specificità.
Questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518) ha già chiarito che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a- specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
Ciò assorbe anche l'ulteriore vizio della non deducibilità della mera "illogicità" della motivazione, essendone unicamente deducibile, ex art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., la "manifesta illogicità". Nella sostanza, comunque, il motivo è privo della specificità necessaria: la Corte di appello ha, infatti, compiutamente spiegato (f. 6 della sentenza impugnata) le ragioni per le quali il corrispondente motivo di gravame, nel rispetto del dictum della sentenza rescindente, era stato disatteso, sulla base di argomentazioni esaurienti e giuridicamente corrette, dalle quali il ricorrente mostra di prescindere del tutto, limitandosi a reiterare, ri- trascrivendolo più o meno pedissequamente, il proprio originario motivo di gravame.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Sergio B ltra