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Sentenza — n. 28556/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28556/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28556/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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difetto assoluto di motivazione in ordine a specifici rilievi formulati dalla difesa con i motivi di gravame, in particolare quanto alla asseritamente erronea applicazione della legge meno favorevole al reo per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di estorsione aggravata, modificato in peius dalla I. n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 23017;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28556/2021 — snpen · Corte di Cassazione: mancata configurabilità delle aggravanti dell'estorsione dell'uso di armi e delle più persone riunite. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché i motivi sono in parte non consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), in parte privi della specificità necessaria (artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.), in quanto meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, in parte manifestamente infondati. Il primo motivo (che sembrerebbe non consentito, non essendovi traccia del relativo motivo di gravame nei due atti di appello presenti in atti, depositati nell'interesse del TOCE, l'uno redatto il 18/03/2019 e sottoscritto dall'avv.

Parole chiave

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verosimiglianza dei motivi d'asilo allegazioni insufficientemente motivate esame delle censure formali motivi di cassazione motivi che possono invocarsi difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOCE GIAMPIETRO nato a CERNUSCO sul NAVIGLIO (MI) il 19/10/1977 avverso la sentenza emessa in data 09/09/2019 dalla CORTE di APPELLO di MILANO. Esaminati gli atti; rilevato che si procede nella forme di cui all'art. 23, comma 8, D. I. n. 137 del 2020, conv. con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

GIAMPIETRO TOCE ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice (in particolare, riducendo l'aumento per la recidiva), confermando l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di incendio, estorsione ed altro ascrittt all'imputato], lamentando:

1. difetto assoluto di motivazione in ordine a specifici rilievi formulati dalla difesa con i motivi di gravame, in particolare quanto alla asseritamente erronea applicazione della legge meno favorevole al reo per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di estorsione aggravata, modificato in peius dalla I. n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 23017;

2. difetto assoluto di motivazione quanto alla mancata esclusone della recidiva;

3. manifesta illogicità della motivazione in ordine alle condotte di violenza privata contestate ai capi 4 e 5 delle imputazioni elevate in danno del ricorrente, che, essendo finalizzate ad impedire il medesimo evento, avrebbero dovuto essere assorbite;

4. erronea configurazione del fatto di cui ai capi 2 e 9 come estorsione, in difetto del danno e del necessario dolo;

5. mancata configurabilità delle aggravanti dell'estorsione dell'uso di armi e delle più persone riunite. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché i motivi sono in parte non consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), in parte privi della specificità necessaria (artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.), in quanto meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, in parte manifestamente infondati. Il primo motivo (che sembrerebbe non consentito, non essendovi traccia del relativo motivo di gravame nei due atti di appello presenti in atti, depositati nell'interesse del TOCE, l'uno redatto il 18/03/2019 e sottoscritto dall'avv.

Domenico Russo, l'altro senza data sottoscritto dall'avv. Luca D'Auria) è privo della necessaria specificità, fondando sul generico riferimento alla commissione di alcuni dei fatti contestati "nell'estate 2017" (laddove, ai fini della fondatezza dell'assunto difensivo occorrerebbe argomentare che l'intera vicenda — non soltanto alcuni suoi segmenti - si era conclusa prima del 3 agosto 2017, il che è ben diverso), ed è comunque manifestamente infondato, atteso che la contestazione evoca anche episodi commessi nel giugno 2018, unificati in continuazione a quelli per i quali, in ipotesi, si sarebbe imposto il riferimento quoad poenam alla disciplina vigente prima del 3 agosto 2017, ma senz'altro, proprio per tale ragione, più gravi, ai fini di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen.

Il secondo motivo non è consentito, perché dedotto per la prima volta in questa sede, non essendovene traccia nei due atti di appello presenti in atti, depositati nell'interesse del TOCE, già menzionati. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono privi della specificità necessaria: la Corte di appello ha, infatti, compiutamente spiegato (f. 8 - f. 5 s. - f. 11 della sentenza impugnata) le ragioni per le quali i corrispondenti motivi di gravame sono stati disattesi, sulla base di argomentazioni esaurienti e giuridicamente corrette, dalle quali il ricorrente (f. 2 ss. del ricorso, privo di affoliazione) mostra di prescindere del tutto, limitandosi a reiterare, ri- trascrivendoli più o meno pedissequamente, i propri motivi di gravame.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021 Il Co sigliere estensore S