Sentenza — n. 28555/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • ESPOSITO Vincenzo nato a Napoli il 15/02/1981 avverso la sentenza in data 18/05/2020 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, co. 8 d.l. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 63 comma 40 cod. pen, art. 74, comma 3 d.p.r. 309/90, artt. 81 cod. pen, art. 99 c.p, articolo 616 c.p; Sentenza — n. 28555/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Premesso che l'annullamento nei confronti dell'Esposito è stato limitato all'applicazione della recidiva reiterata, la sentenza della Cassazione ha altresì stabilito l'obbligo per il giudice di rinvio di rivalutare gli aumenti di pena disposti per l'aggravante della recidiva, per quella comune ex art. 73 comnna 3 d.p.r. 309/90 e per la continuazione, "trattandosi di aumenti determinati nell'ordine successivamente a quello disposto per la recidive" (pag. 50).
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • ESPOSITO Vincenzo nato a Napoli il 15/02/1981 avverso la sentenza in data 18/05/2020 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, co. 8 d.l. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv.
Dario Vannetiello del foro di Napoli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/05/2020 la Corte di Appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal Gip del Tribunale di Napoli del 27/06/2016, appellata da Esposito Vincenzo, ritenuta la recidiva specifica ma non quella reiterata, rideterminava la pena allo stesso inflitta. Evidenziava la corte territoriale che l'annullamento era stato disposto limitatamente alla corretta qualificazione della recidiva, con rinvio per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio per i reati associativi di cui ai capi A) e B), unificati dal vincolo della continuazione, con conseguente irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità; che in aderenza al principio di diritto indicato dalla Cassazione, la recidiva doveva correttamente considerarsi come specifica, in ragione di un'ulteriore condanna relativa a fattispecie aggravata dall'uso delle armi; che la pena finale ritenuta equa era di anni 14 e mesi 4 di reclusione (anni 12 di reclusione per il più grave reato associativo di cui al capo B, con aumento ex art. 7 d.l. 152/1991 ad anni 18 di reclusione, non operato l'aumento facoltativo ex art. 63 comma 40 cod. pen. pur ritenuta la recidiva specifica, con ulteriore aumento ad anni 18 e mesi sei di reclusione per la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3 d.p.r. 309/90, nonché ad anni 21 e mesi 6 di reclusione per la continuazione con il capo A, pena ridotta di un terzo nella misura finale indicata per la scelta del rito).
2. Avverso la sentenza di rinvio ha proposto ricorso l'Esposito, tramite difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge (artt. 81 cod. pen. - 627 cod. proc. pen. - 132 e 133 cod. pen.) ed il vizio di motivazione circa l'aumento disposto per la continuazione, con argomentazioni identiche a quelle censurate con la pronuncia rescindente e con riferimento ad un "significativo apporto" all'associazione mafiosa, alla qualifica di "esperto" camorrista", all'essere stato "per anni al servizio del clan di Scampia", circostanze tutte non provate.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
4. Premesso che l'annullamento nei confronti dell'Esposito è stato limitato all'applicazione della recidiva reiterata, la sentenza della Cassazione ha altresì stabilito l'obbligo per il giudice di rinvio di rivalutare gli aumenti di pena disposti per l'aggravante della recidiva, per quella comune ex art. 73 comnna 3 d.p.r. 309/90 e per la continuazione, "trattandosi di aumenti determinati nell'ordine successivamente a quello disposto per la recidive" (pag. 50).
5. Il motivo ha ad oggetto l'aumento disposto per la continuazione, determinato in anni tre di reclusione, in misura inferiore rispetto alla sentenza di primo grado (quattro anni di reclusione, in quanto essendo stata applicata la recidiva qualificata di cui al quarto comma dell'art. 99 c.p., non potrà essere inferiore ad 1/3 della pena stabilita per il reato più grave - pag. 735 della sentenza del Tribunale). Il giudice di rinvio ha quindi valutato gli effetti del ridimensionamento della recidiva sulla continuazione. Quanto all'entità dell'aumento per il reato associativo sub A) la corte territoriale ha tenuto conto "del significativo apporto criminale offerto dall'Esposito che è stato per numerosi anni uomo al servizio dei clan di Scampia e che ha offerto il proprio ruolo di camorrista anche durante la faida scoppiata nel 2011" - foglio 3 della sentenza di appello; pagg. 734 e 735 della sentenza di primo grado).
6. Il ricorrente censura tali circostanze in fatto, in termini peraltro generici, senza considerare, per un verso, l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità per entrambi i reati associativi e della pena inflitta (dodici anni di reclusione) per il delitto sub A), sulla base degli stessi criteri che hanno determinato l'aumento per la continuazione; per altro, la natura della contestazione, attinente al merito ossia alla ricostruzione delle modalità della condotta delittuosa, estranea al giudizio di legittimità.
7. Vero è invece che la determinazione della pena nel reato continuato rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, come per la determinazione della pena base, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. e che la Corte territoriale ha motivato sul punto in modo logico e coerente, come tale incensurabile in questa sede.
8. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 09 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente LIljgi A