Sentenza — n. 28553/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del 20.2.2019 del GUP di Padova che aveva riconosciuto Razzak Marouene responsabile dei delitti di rapina aggravata in concorso (con altra persona rimasta sconosciuta) e di lesioni personali in concorso in danno di Haitem Safi e, con la ritenuta continuazione tra i reati contestatigli, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.400 di multa così ridotta per la diminuente legata alla scelta del rito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28553/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Razzak Marouene, nato in Tunisia il 3.12.1988, contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 18.11.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del 20.2.2019 del GUP di Padova che aveva riconosciuto Razzak Marouene responsabile dei delitti di rapina aggravata in concorso (con altra persona rimasta sconosciuta) e di lesioni personali in concorso in danno di Haitem Safi e, con la ritenuta continuazione tra i reati contestatigli, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.400 di multa così ridotta per la diminuente legata alla scelta del rito;
2. ricorre per cassazione il difensore del Razzak lamentando, con un unico articolato motivo, mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova: in particolare, rileva l'illogicità della valutazione della Corte d'Appello che avrebbe fondato il suo convincimento sulle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dalla persona offesa senza sottoporle alla necessaria verifica di credibilità soggettiva e oggettiva, con valutazione frazionata delle dichiarazioni sullo stesso fatto storico, destituendo di validità quelle rese in sede di rinnovazione dibattimentale in appello ed in presenza di versioni diverse ed inconciliabili; osserva che le dichiarazioni della persona offesa possono anche da sole fondare la affermazione della penale responsabilità dell'imputato purché, tuttavia, sottoposte a rigorosa verifica quanto alla attendibilità soggettiva ed oggettiva del dichiarante alla luce del complesso del suo contributo conoscitivo; rileva come nel caso di specie la persona offesa avesse fornito versioni difformi del medesimo episodio avendo la stessa Corte territoriale dato atto dello stridente contrasto tra le stesse; sottolinea come la Corte non abbia operato alcuna verifica della attendibilità del teste che, allo stato, risulta detenuto e che, secondo la sua versione, la notte dei fatti girava per la città con in tasca la somma di Euro 700 conoscendo inoltre l'imputato ad avendo ragioni di risentimento nei suoi confronti; richiama, inoltre, la condotta processuale del "teste" che aveva chiesto di essere assistito da un difensore cercando in tutti i modi di sottrarsi all'esame dibattimentale e sottolinea come il carattere ondivago delle sue dichiarazioni avesse investito non soltanto la identificazione dell'imputato come autore della presunta aggressione ma persino le stesse modalità e la dinamica dell'azione; richiama, con ulteriore argomentazione contenuta nell'ambito dell'unico motivo di ricorso, la considerazione da parte della Corte di Appello delle dichiarazioni rese in fase di indagini dalla Didato, teste oculare disinteressato al cui contributo avrebbe dovuto affidarsi;
3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva come la valutazione operata dalla Corte di Appello sia stata incentrata sulle prime dichiarazioni rese dalla persona offesa e considerate attendibili in quanto riscontrate da una pluralità di elementi esterni e, nel contempo, sulla impossibilità di seguire la diversa ricostruzione dell'imputato a sua volta stridente con la ulteriori e diverse dichiarazioni rese dal Safi nel diverso procedimento instaurato a suo carico; sottolinea come nel caso in esame non si ponga un problema di valutazione frazionata quanto di integrale ritrattazione delle prime dichiarazioni tuttavia correttamente utilizzate nel giudizio abbreviato sulla scorta di una completa ed esaustiva motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1.1 Razzak Marouene era stato chiamato a rispondere dei delitti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in danno di Safi Haitem in quanto "... mentre era sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, usciva dalla propria abitazione ... e, in concorso con connazionale da identificare, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, usava violenza nei confronti di Safi Haiet incrociato sulla pubblica via; in particolare, nel mentre il correo colpiva la vittima con pugni al viso, egli colpiva la stessa persona con un bastone alla schiena e gli sottraeva denaro per euro 700, una collana d'oro ed il telefono I- Phone 7. 1.2 Il processo si era svolto con rito abbreviato sicché il GUP aveva in primo luogo riportato le dichiarazioni rese dalla persona offesa il giorno 11.9.2018 e nelle quali il Safi aveva ricostruito l'episodio sostenendo di essere stato aggredito da due persone e colpito con una mazza da baseball sì da dover esser stato operato per la riduzione della frattura subita all'orbita destra; la persona offesa aveva quindi riconosciuto il Razzak nelle foto mostrategli dalla PG come colui che lo aveva colpito con la mazza.
La perquisizione eseguita a casa del Razzak aveva inoltre consentito di rinvenire la somma di Euro 350, esattamente la metà di quella che la persona offesa aveva affermato esserle stata sottratta, oltre all'I-PHONE 7 ed alla collana d'oro pure riconosciuti come propri dal Safi. Il Razzak, nella occasione, aveva riferito di aver avuto con quest'ultimo una colluttazione originata da motivi di natura personale nel corso della quale al Safi sarebbero caduti a terra la somma di Euro 340 (non di 700) ed il telefono cellulare che l'imputato aveva raccolto con la intenzione di restituire il tutto il giorno successivpo.
Il GUP aveva motivato sulla complessiva inattendibilità della versione difensiva sia alla luce degli elementi "esterni" (tra cui, tra l'altro, le dichiarazioni della fidanzata del Safi, Jessica Baldin) che della considerazione secondo cui non era a suo avviso credibile che nella colluttazione fosse rimasto ferito soltanto il Safi. 1.3 Con l'atto di appello, la difesa aveva in primo luogo sollecitato la assoluzione per insussistenza del fatto richiamando la deposizione della teste Di Dato che avrebbe riferito di una colluttazione tra i due e di un litigio originato forse dalla richiesta di 20 Euro da parte del Razzak che in passato aveva ospitato il Safi che era stato il primo a colpire l'imputato il quale si era limitato, a sua volta, a reagire.
Aveva tra l'altro sottolineato la sostanziale irrilevanza delle dichiarazioni della Baldin in quanto "de relato". 1.4 La Corte di Appello ha giudicato infondato il gravame difensivo ritenendo che la ricostruzione fornita dalla persona offesa fosse stata riscontrata, già nelle prime battute, da una pluralità di elementi quali: la documentazione medica attestante le lesioni patite dal Safi che aveva subito la frattura dell'orbita destra tanto da rendere necessaria una operazione chirurgica di riduzione;
2) il rinvenimento della refurtiva presso la abitazione del Razzak;
3) le parziali ammissioni dello stesso imputato circa l'esistenza di uno "scontro" di cui aveva riferito sia pure con una diversa "coloritura". Ribadita la sostanziale attendibilità della versione fornita dal Safi, la Corte non ha omesso di vagliare ed anzi si è soffermata sulle circostanze che avevano portato a "complicare" il quadro probatorio tra cui, in particolare, l'atteggiamento della stessa persona offesa. Era infatti accaduto che nel corso del giudizio di appello la difesa del Razzak aveva depositato una memoria difensiva depositata dal Safi nel parallelo giudizio per calunnia originato dalla denuncia dell'imputato; il contenuto della memoria era infatti in diretto contrasto con le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (avendo il Safi affermato che "Razzak è mio amico; io ho sbagliato; ho un processo a Genova"); si era ritenuto pertanto di disporre la escussione del Safi di fronte alla Corte di Appello che ha sottolineato l'atteggiamento del giovane il quale aveva cercato di sottrarsi all'esame sostenendo di non parlare italiano, di voler essere assistito da un avvocato e di come il teste, nel corso della sua escussione, avesse dovuto essere ammonito sulle sue responsabilità.
I giudici del gravame di merito hanno dato atto che il Safi, cui erano state rilette le dichiarazioni accusatorie, aveva a quel punto confermato l'episodio pur sostenendo di non essere sicuro che uno degli aggressori fosse il Razzak aggiungendo anzi che sarebbero stati i Carabinieri ad "imbeccarlo" sul punto, ma aveva infine confermato sia la aggressione che la sottrazione di beni oltre che i colpi subiti con la mazza da baseball. Aveva insistito comunque nell'affermare che Razzak era suo amico e di non poter dire chi lo avesse colpito con la mazza perché era stato colpito alle spalle accusando i CC di una verbalizzazione non corretta.
In definitiva, secondo la Corte, l'episodio era stato confermato in aula in termini conformi a quanto era stato oggetto di rappresentazione nella querela e nelle originarie dichiarazioni risultando, quale unico elemento distonico, la individuazione del Razzak come uno degli aggressori. Ma, sotto questo profilo, ha nuovamente richiamato gli elementi di riscontro già sopra riportati ritenendo di poter senz'altro privilegiare le originarie dichiarazioni della persona offesa rispetto a quelle da ultimo acquisite nel corso del giudizio di appello e, anzi, ordinando la trasmissione degli atti al PM per valutare gli estremi del delitto di falsa testimonianza ovvero di calunnia in danno dei verbalizzanti.
D'altra parte, ha ripercorso la versione difensiva del Razzak di cui ha sottolineato la contraddittorietà anche rispetto alle dichiarazioni della teste Di Dato (la quale aveva riferito di essere scappata e di non avere assistito al litigio) e con lo stesso atteggiamento dell'imputato il quale aveva riferito di aver raccolto soldi e telefono della persona offesa con l'intento di restituirli ma soltanto il giorno dopo atteso che sia gli uni che l'altro gli erano stati trovati in casa. Ha esaminato le dichiarazioni della Di Dato di cui ha sottolineato anche in tal caso il carattere ondivago e non lineare operandone un vaglio analitico e tale da rendere generico il ricorso nella misura in cui non si confronta con le considerazioni spese per smentire la portata liberatoria della versione propinata dalla ragazza.
2. Tanto premesso, va rilevato che le sentenze di primo e di secondo grado sono ampiamente motivate su tutti i punti richiamati nel ricorso e, in particolare, la sentenza di secondo grado ha motivato specificamente e in modo convincente e logico in ordine alle diverse dichiarazioni rese in appello dalla persona offesa, con riferimento a tutti gli elementi di riscontro dando vita ad un duplice apprezzamento di merito rispetto al quale la difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite, anche in esito all'esame dibattimentale in appello della persona offesa.
Come già accennato, la Corte di Appello ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato, con motivazione accurata e persuasiva, l'esistenza di un quadro probatorio a carico del Razzak del tutto univoco e convergente, tenuto conto delle articolate dichiarazioni rese dalla persona offesa durante le indagini preliminari, che avevano dato conto della violenta aggressione subita, delle lesioni riportate, della sottrazione del telefono cellulare e di una consistente somma di denaro. Il giudice di appello, con motivazione priva di aporie e logicamente strutturata, ha operato una considerazione approfondita ed accurata delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, chiarendone la portata in parte caratterizzata da reticenza e in parte da falsità quanto all'identificazione del proprio aggressore, ma sostanzialmente caratterizzate da una piena conferma quanto all'aggressione, alle lesioni riportate e alla sottrazione dei beni in proprio possesso.
Ed è proprio la considerazione complessiva del materiale probatorio acquisito che ha consentito una valutazione non frazionata, ma al contrario correlata all'insieme degli elementi acquisiti, ad evidenziare la logicità dell'argomentazione allegata dalla Corte d'Appello a sostegno della affermazione di responsabilità del Razzak, sottolineando tra l'altro, anche quanto alle dichiarazioni della Di Dato, tutti gli elementi di contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla stessa ed, inoltre, l'irrilevanza degli elementi caratterizzati da maggiore puntualità della deposizione della stessa rispetto alla ricostruzione alternativa fornita dall'imputato e rimasta del tutto non riscontrata nei suoi contenuti.
Tra l'altro proprio le parziali ammissioni dell'imputato sono state considerate analiticamente dal giudice di appello per evidenziare il dato obiettivo della presenza del Razzak sui luoghi della aggressione subita dal Safi, unico elemento da questi non confermato in appello, mentre la aggressione, le lesioni riportate e la sottrazione dei beni sono state ammesse per come analiticamente e approfonditamente evidenziato in motivazione. La piena riferibilità della condotta all'imputato è dunque basata su una complessa, articolata e logica considerazione degli esiti dell'attività di indagine e delle varie dichiarazioni acquisite, anche in appello, lette in una chiarissima combinazione, dal valore risolutivo, quanto all'attività di perquisizione a carico dell'imputato.
4. E' utile ricordare che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr., Cass. SS.UU., 19.7.2012 n. 41.461, Bell'Arte;
Cass. Pen., 5, 8.7.2014 n. 1.666, Pirajno; Cass. Pen., 2, 24.9.2015 n. 43.278, Manzini). Ed è pur sempre opportuno ribadire che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria atteso che l'attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il Giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr., Cass.
Pen., 4, 11.2.2020 n. 10.153, C.; Cass. Pen., 2, 29.1.2015 n. 7.667, Cammarota ed altro; Cass. Pen., 2, 5.5.2011 n. 20.806, Tosto). Mentre nell'ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell'esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive, restando esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche (cfr., Cass.
Pen., 3, 12.10.2007 n. 40.542, Marrazzo).
5. La Corte di Appello di Venezia si è conformata a tali principi risultando di conseguenza inammissibili le censure articolate con il ricorso volte ad evidenziare vizi motivazionali in realtà insussistenti come tali ma svolgendo censure di fatto tendenti ad ottenere una nuova valutazione degli elementi fattuali acquisiti.
6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle