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Sentenza — n. 28552/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28552/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28552/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del Tribunale di Novara del 28.11.2012 Marian Marin e Alina Larisa Gheorghe erano state riconosciute responsabili della ricettazione di capi di abbigliamento e, la Marin, anche della contravvenzione di cui all'art. 2 della legge 1423 del 1956 per aver violato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune di Novara; la Marian era stata perciò condannata alla pena di anni 2 e giorni 10 di reclusione ed Euro 650 di multa e la Gheorghe a quella di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa; entrambe al pagamento delle spese processuali;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 546 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28552/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso nell'interesse di Alisa Larisa Gheorghe 2.1 II primo motivo del ricorso della Gheorghe è manifestamente infondato. Questa Corte ha più volte ribadito che la mancata trascrizione dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza non determina alcuna invalidità, ben potendo l'enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto della contestazione essere contenuta nel corpo del provvedimento, in quanto l'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. sanziona, a pena di nullità, la sola mancanza o incompletezza del dispositivo (cfr., anche recentemente, Cass.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento impugnabilità della decisione di rinvio diritto a un ricorso effettivo procedure di ricorso diritto a un difensore rettificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
non avendo nel contempo omesso di considerare il valore della merce, contenuto ma non nninimale, per ricondurre il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod.
art. 546 cod. proc. pen
per mancanza dell'imputazione dal testo della sentenza di appello, con mero richiamo alle conclusioni delle parti; rileva, perciò, che la sentenza è priva di uno degli elementi previsti dall'art. 546 cod.
art. 133 cod. pen
, attenendo le due valutazioni a momenti del tutto diversi della decisione del giudice (una relativa alla qualificazione giuridica del fatto e l'altra alla dosimetria della pena in applicazione del disposto di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: Marin Marian, nata a Craiova (Romania) l'1.11.1986, Gheorghe Alina Larisa, nata a Segarcea (Romania) il 3.1.1987, contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 15.11.2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Novara del 28.11.2012 Marian Marin e Alina Larisa Gheorghe erano state riconosciute responsabili della ricettazione di capi di abbigliamento e, la Marin, anche della contravvenzione di cui all'art. 2 della legge 1423 del 1956 per aver violato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune di Novara; la Marian era stata perciò condannata alla pena di anni 2 e giorni 10 di reclusione ed Euro 650 di multa e la Gheorghe a quella di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa; entrambe al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della Marin con riguardo al reato di cui al capo B) della rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione; ha inoltre riconosciuto per entrambe le imputate la ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. ed ha perciò rideterminato la pena finale in quella di mesi 6 di reclusione ed Euro 180 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata;

2. ricorrono per cassazione entrambe le imputate tramite i rispettivi difensori lamentando: 2.1 l'Avv. Fabio Aronica nell'interesse di Mariana Marin: 2.1.1 violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420ter, comma 2, e 161 cod. proc. pen.; rileva che nel corso giudizio di primo grado il difensore aveva presentato istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento che era stata accolta con rinvio del processo al giorno 28.1.2012 avendo il Tribunale disposto per la notifica al difensore ed all'imputata della data del rinvio; a quell'udienza, tuttavia, il difensore aveva eccepito la nullità della notifica all'imputata perché effettuata presso il difensore di ufficio e non presso il domicilio eletto; deduce, perciò, il vizio della notifica sottolineando che ai sensi dell'art. 420quater, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente la novella del 2014, il contumace si considera(va) rappresentato dal difensore presso il cui domicilio andavano perciò eseguite le notifiche e gli avvisi; segnala che il rinvio dell'udienza era stato tuttavia notificato al difensore di ufficio nominato in sede di elezione di domicilio non tenendo conto del fatto che, successivamente, l'imputata aveva nominato un difensore di fiducia presso il quale, perciò, avrebbe dovuto essere eseguita la notifica dell'avviso; sotto altro profilo osserva che la omessa notifica dell'avviso presso il domicilio eletto aveva frustrato le esigenze conoscitive circa l'evolversi del processo e, tra l'altro, la possibilità dell'imputata di decidere se presenziarvi o meno; 2.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'insussistenza dell'ipotesi meno grave di furto aggravato; rileva che la Corte di Appello ha ritenuto non ravvisabile il furto facendo leva sulla natura della merce piuttosto che sulle circostanze evidenziate con l'atto di appello che rendevano verosimile la tesi difensiva su cui i giudici di secondo grado non hanno speso alcuna considerazione; 2.1.3 nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; osserva che la Corte di Appello ha escluso la attenuante in considerazione del prezzo di vendita della merce e non di quello commerciale al momento del fatto non tenendo conto che si trattava di merce in quel momento posta in vendita in saldo; rileva, inoltre, la contraddittorietà della motivazione con cui la Corte di Appello, proprio sul non elevato valore della merce, ha ritenuto di poter ricondurre il fatto nella ipotesi lieve di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.; 2.2 l'Avv.

Michela Malerba, nell'interesse di Gheorghe Alina Arisa: 2.2.1 violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, lett.

c) cod. proc. pen. per mancanza dell'imputazione dal testo della sentenza di appello, con mero richiamo alle conclusioni delle parti; rileva, perciò, che la sentenza è priva di uno degli elementi previsti dall'art. 546 cod. proc. pen.; 2.2.2 vizio di motivazione della sentenza di appello in ordine al trattamento circostanziale e sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; rileva la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che, per un verso, ha ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. mentre, per altro verso, ha escluso la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche ed anche il beneficio della sospensione condizionale della pena;

3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, quanto all'eccezione di nullità sollevata dalla difesa della Marin, che il differimento del processo era stato disposto successivamente alla dichiarata contumacia dell'imputata perciò rappresentata dal difensore cui non spettava alcun avviso della data del differimento; segnala la corretta qualificazione del fatto operata dai giudici di merito che, pure, hanno escluso la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non avendo nel contempo omesso di considerare il valore della merce, contenuto ma non nninimale, per ricondurre il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.; rileva, ancora, l'infondatezza della eccezione di nullità sollevata dalla difesa della Gheorghe a causa della mancata riproduzione del capo di imputazione tuttavia adeguatamente richiamato dai giudici di secondo grado unitamente alla sentenza del Tribunale; segnala, infine, il carattere generico delle considerazioni svolte in ordine al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili in quanto articolati su censure manifestamente infondate.

1. Il ricorso nell'interesse di Marian Marin 1.1 La manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso della Marin consegue dalla considerazione del costante ed univoco orientamento di questa Corte secondo cui il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio "a nuovo ruolo", poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza (cfr., in particolare, Cass.

SS.UU., 28.2.2006 n. 8.285, Grassia; conf., Cass. Pen., 3, 13.5.2015 n. 30.466, Calvaruso; Cass. Pen., 5, 4.6.2008 n. 36.643, Sorrentino; Cass. Pen., 6, 20.3.2009 n. 19.831, Bartoluccio; Cass. Pen., 2, 5.12.2013 n. 51.427, Donnenichini). 1.2 Quanto al secondo motivo, va ricordato che le imputate erano state riconosciute colpevoli del delitto di ricettazione "... per avere acquistato o, comunque, ricevuto capi di abbigliamento provento di furti commessi rispettivamente presso i negozi 'Promod' e 'Intimissinni' per un valore rispettivamente di Euro 178 e di circa 25-30 euro ..."; entrambe, come pure accennato, nel giudizio di primo grado erano rimaste contumaci e non avevano perciò potuto o inteso fornire elementi idonei a consentire di diagnosticare la loro responsabilità per il furto dei capi di abbigliamento di cui erano state trovate in possesso.

Nemmeno con l'atto di appello, a ben guardare, e per quanto possa valere, la difesa aveva chiaramente ed esplicitamente allegato che le odierne ricorrenti si erano loro stesse rese responsabili della sottrazione della merce nei due negozi; la Corte di Appello ha perciò potuto affermare che "... le imputate, al momento del controllo da parte della polizia, avevano con loro capi di abbigliamento rubati poche ore prima presso i due negozi del centro cittadino di Novara, preso di mira" e che "le stesse non davano conto circa la provenienza della merce e, quindi, trattandosi di capi di abbigliamento all'evidenza di illecita origine, correttamente il fatto loro ascritto è stato ritenuto costituire il delitto di ricettazione".

In termini del tutto coerenti, pertanto, i giudici di merito hanno concluso nel senso che deve rispondere del delitto di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (cfr., Cass. Pen., 2, 7.9.2016 n. 43.427, Ancona).È pacifico che spetta al giudice qualificare il fatto dandogli una definizione giuridica anche diversa da quella contenuta nell'imputazione; il principio, come chiarito da questa Corte, ha una portata generale (cfr., ad esempio, il combinato disposto degli artt. 521 e 597 comma 3 cod. proc. pen.), ed è immanente al sistema processuale per questa ragione da ritenersi senz'altro operante anche nel giudizio di Cassazione dove l'esatto inquadramento del fatto storico nella corretta cornice normativa rimane compito precipuo della Corte (cfr., Cass.

Pen., 2, 20.12.2013 n. 3.211, Racic Cardazzi; Cass. Pen., 2, 22.5.2009 n. 39.841, Castellano). Se non ché, il motivo presuppone un accertamento di fatto concernente la effettiva riconducibilità alle medesime odierne ricorrenti della iniziativa di sottrarre la merce dai due esercizi commerciali che non è consentito in questa sede. Si è chiarito, infatti, che la Corte di Cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto solo entro i limiti in cui esso sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito (cfr., in tal senso, Cass.

Pen., 2, 30.1.2018 n. 7.462, Lunardi, in cui la Corte ha ritenuto di non poter procedere alla richiesta riqualificazione del fatto da ricettazione in furto, poiché la nuova qualifica richiedeva l'effettuazione di valutazioni di merito proposte per la prima volta in sede di legittimità; conf., Cass. Pen., 5, 17.3.2017 n. 23.391, Alama, in cui la Corte ha ritenuto di non poter procedere alla richiesta riqualificazione del fatto da violenza privata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché dedotta su aspetti in fatto che non era dato desumere dalla sentenza d'appello; conf., ancora, Cass.

Pen., 25.1.2013 n. 6.578, Piacentini, in cui la Corte ha ritenuto di non poter procedere alla richiesta riqualificazione del fatto da concussione in corruzione, perché dedotta su aspetti in fatto mai prospettati al giudice di merito). 1.3 Altrettanto manifestamente infondato è il terzo motivo del ricorso della Marin concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. La Corte di Appello ha ritenuto le imputate non meritevoli della attenuanti generiche in considerazione dei numerosi precedenti penali a loro carico per reati della stessa specie, elemento che è stato considerato particolarmente rilevante in quanto rivelatore di una oggettiva indifferenza delle stesse alle regole di civile convivenza e di rispetto della regola imposta dal legislatore.

Tale conclusione, sintetica, ma chiara, nella sua portata valutativa, non si pone assolutamente in contraddizione, né può essere ritenuta in alcun modo illogica rispetto alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cpv cod. pen. , attenendo le due valutazioni a momenti del tutto diversi della decisione del giudice (una relativa alla qualificazione giuridica del fatto e l'altra alla dosimetria della pena in applicazione del disposto di cui all'art. 133 cod. pen. tenendo conto anche del comportamento processuale dell'imputato). Infine la Corte di Appello, nell'escludere l'esistenza dei presupposti fattuali della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, si è conformata al principio, più volte ribadito in questa sede, secondo cui l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (cfr., Cass.

Pen., 2, 5.10.2017 n. 50.660, Calvio; Cass. Pen., 2, 22.3.2017 n. 30.264, Borriello; Cass. Pen., 4, 19.1.2017 n. 6.635, Sicu); per altro verso va pur rilevato che la circostanza secondo cui la merce di cui si discute avrebbe avuto un valore "minimale" perché ormai deteriorata rappresenta un dato meramente asserito in sede difensiva e che non risulta dalla lettura delle due sentenze di merito. Va pur ribadito che, ai fini del riconoscimento della predetta attenuante, il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo può rilevare solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche (cfr., Cass.

Pen., 5, 19.1.2015 n. 34.310, Di Munno, resa in un caso di furto di quattro bottiglie di rhunn, per un valore di 217,80 euro in danno di un supermercato in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto inapplicabile l'attenuante del danno di speciale tenuità, escludendo potesse darsi rilievo alle condizioni economiche della persona offesa, nella specie una multinazionale).

2. Il ricorso nell'interesse di Alisa Larisa Gheorghe 2.1 II primo motivo del ricorso della Gheorghe è manifestamente infondato. Questa Corte ha più volte ribadito che la mancata trascrizione dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza non determina alcuna invalidità, ben potendo l'enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto della contestazione essere contenuta nel corpo del provvedimento, in quanto l'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. sanziona, a pena di nullità, la sola mancanza o incompletezza del dispositivo (cfr., anche recentemente, Cass.

Pen., 3. 24.9.2020 n. 28.675, R. e, già, Cass. Pen., 5, 4.2.1997 n. 2.117, Celani; Cass. Pen., 6, 7.10.2015 n. 43.465, Tomasino). Nel caso di specie, peraltro, la Corte di Appello (cfr., pag. 1 della sentenza in verifica) ha richiamato il "fatto" per il quale le due imputate erano state condannate in primo grado replicando, in definitiva, la contestazione contenuta nel capo di imputazione. 2.2 Circa il motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche, valgono le considerazioni svolte con riguardo alla posizione della Marin e da ritenersi sostanzialmente sovrapponibili ed analognnente spendibili per la Gheorghe attesa l'identità delle critiche proposte volte ad ottenere una rivalutazione nel merito delle considerazioni correttamente esposte in assenza di aporie o illogicità da parte della Corte d'Appello come del pari identiche sono le conclusioni cui deve pervenirsi in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen..

Come già accennato, la Corte, per confermare il diniego delle attenuanti generiche, ha evocato la presenza di precedenti penali specifici a carico dell'imputata che aveva in tal modo dimostrato di essere refrattaria all'effetto dissuasivo di precedenti condanne, così dando conto anche delle ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale che possono per l'appunto possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. (cfr., da ultimo, Cass.

Pen., 4, 20.11.2020 n. 34.754, Abbate; conf., Cass. Pen., 3, 28.3.2019 n. 26.191, Lamaj).

3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento