Sentenza — n. 28549/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 02/10/2020, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 03/02/2017, nei confronti di BEN AHMED Nabil, in relazione al delitto di ricettazione di un ciclomotore a lui ascritto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 97 cod. proc. pen, art. 712 cod. pen, art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 28549/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per ciò che riguarda il primo motivo, ritiene il Collegio che debbano essere condivise le considerazioni svolte dal Procuratore Generale in ordine alla insussistenza della nullità eccepita dal ricorrente in conseguenza della mancata nomina di un nuovo difensore ai sensi del comma 1 dell'art. 97: si tratta infatti di una conclusione in linea con la prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., oltre alla decisione richiamata nella sentenza impugnata, Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795; Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052). Né comunque la difesa ha dedotto, prima ancora che provato, la sussistenza di pregiudizi ai diritti difensivi riconducibili alla predetta mancata nomina prima dell'intervento del nuovo difensore di fiducia.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: BEN AHMED Nabil, nato in Tunisia il 14/06/1979 avverso la sentenza emessa il 02/10/2020 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 02/10/2020, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 03/02/2017, nei confronti di BEN AHMED Nabil, in relazione al delitto di ricettazione di un ciclomotore a lui ascritto.
2. Propone ricorso per cassazione il BEN AHMED, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 97 cod. proc. pen. e conseguente nullità della sentenza. Si censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità conseguente alla mancata nomina di un difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., dopo la rinuncia al mandato del precedente difensore di fiducia. Si deduce, al riguardo, l'insussistenza di ragioni di urgenza tali da imporre la nomina di un difensore immediatamente reperibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 97. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 712 cod. pen. Si valorizza, al riguardo, l'esibizione da parte dell'imputato di una carta di circolazione intestata a SCAVONE Luigi.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando l'insussistenza della denunciata nullità per la mancata nomina di un nuovo difensore, e la correttezza delle argomentazioni con cui la Corte d'Appello aveva disatteso la richiesta di derubricazione.
4. Con motivi aggiunti, il difensore lamenta la mancata applicazione del comma 2 dell'art. 648 ricorrendone tutte le condizioni, deducendo altresì l'intervenuta estinzione del reato così riqualificato per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Per ciò che riguarda il primo motivo, ritiene il Collegio che debbano essere condivise le considerazioni svolte dal Procuratore Generale in ordine alla insussistenza della nullità eccepita dal ricorrente in conseguenza della mancata nomina di un nuovo difensore ai sensi del comma 1 dell'art. 97: si tratta infatti di una conclusione in linea con la prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., oltre alla decisione richiamata nella sentenza impugnata, Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795; Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052). Né comunque la difesa ha dedotto, prima ancora che provato, la sussistenza di pregiudizi ai diritti difensivi riconducibili alla predetta mancata nomina prima dell'intervento del nuovo difensore di fiducia.
3. Il secondo motivo di ricorso è generico, e comunque manifestamente infondato. Il ricorrente reitera la tesi secondo cui sarebbe nella specie configurabile la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale secondo cui "non esiste un titolo di legittimazione rispetto al quale poter valutare gli elementi tipici ivi indicati per poter apprezzare l'eventuale negligenza dell'imputato per la loro insufficiente o inesistente valutazione (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Né si comprende in che modo tale percorso argomentativo, tutt'altro che illogico, possa ritenersi vulnerato dal fatto che il ricorrente, all'atto del controllo, ebbe ad esibire la carta di circolazione intestata al proprietario, senza peraltro corredare tale esibizione da una credibile ragione giustificativa del fatto che il veicolo era nella sua disponibilità.
4. L'inammissibilità delle originarie doglianze inerenti la qualificazione giuridica del fatto preclude la possibilità di esaminare il motivo aggiunto in cui si prospetta l'applicazione del secondo comma dell'art. 648 cod. pen., avuto riguardo all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «l'inammissibilità un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi» (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387).
Solo per completezza, è opportuno evidenziare la manifesta infondatezza dell'ulteriore rilievo difensivo volto a desumere conseguenze favorevoli, sul fronte della prescrizione, dall'eventuale riconoscimento della invocata attenuante: risulta infatti non ancora decorso, alla data odierna, il termine massimo decennale previsto per il reato ascritto al ricorrente. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo» (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492).
5. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 maggio