Sentenza — n. 28548/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 17/09/2020, la Corte d'Appello di Milano riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Milano, in data 10/12/2019, nei confronti di IMPOLITO Massimiliano Achille, in relazione ai reati di rapina e porto abusivo di pistola a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento all'acquisizione delle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, nonché vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. CONSIDERTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'ultima questione prospettata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 234 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28548/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto alla motivazione posta a sostegno del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Va anzitutto posto in rilievo il carattere totalmente apodittico ed autoreferenziale dell'argomentazione con cui la Corte ha escluso l'aggravante già nell'apprezzamento del valore economico dei beni sottratti. Trattandosi di due focacce e tre bottiglie di birra, la ritenuta insussistenza del primo presupposto per l'applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., costituito dal «modestissimo valore economico» del provento della rapina (cfr.
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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: IMPOLITO Massimiliano Achille, nato a Milano il 19/02/1972 avverso la sentenza emessa il 17/09/2020 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/09/2020, la Corte d'Appello di Milano riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Milano, in data 10/12/2019, nei confronti di IMPOLITO Massimiliano Achille, in relazione ai reati di rapina e porto abusivo di pistola a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento all'acquisizione delle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, nonché vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. CONSIDERTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'ultima questione prospettata.
2. È invero necessario richiamare, quanto al primo ordine di censure, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).
In tale condivisibile cornice ermeneutica, il primo motivo di ricorso non supera il necessario vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione di una questione già esaminata e motivatamente disattesa dalla Corte territoriale, in piena sintonia con le valutazioni espresse dal primo giudice e con il consolidato orientamento interpretativo secondo cui, da un lato, «le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità» (Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345); e, d'altro lato, «il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito» (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013).
Né tali conclusioni appaiono vulnerate dai riferimenti difensivi — peraltro non corredati da concrete indicazioni in ordine all'alterazione del risultato probatorio - al fatto che sarebbe stata acquisita una copia del filmato originale.
3. Quanto ai rilievi in punto di attendibilità dei contributi dichiarativi, deve qui richiamarsi il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale ottica interpretativa, i rilievi difensivi si risolvono in una censura del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale, e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte d'Appello ha compiutamente illustrato le ragioni a sostegno della decisione di conferma della condanna, valorizzando le risultanze documentali e dichiarative comprovanti l'ingresso del ricorrente nel supermercato Carrefour, alle 3 di notte, dopo aver cercato di aprire le porte di ingresso, ed uscire poco dopo l'impossessamento delle birre e delle focacce, prelevate dopo essersi fatto accompagnare dagli addetti (cui aveva mostrato di avere alla cinta quel che è loro apparso essere il calcio di una pistola).
3. A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto alla motivazione posta a sostegno del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Va anzitutto posto in rilievo il carattere totalmente apodittico ed autoreferenziale dell'argomentazione con cui la Corte ha escluso l'aggravante già nell'apprezzamento del valore economico dei beni sottratti. Trattandosi di due focacce e tre bottiglie di birra, la ritenuta insussistenza del primo presupposto per l'applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., costituito dal «modestissimo valore economico» del provento della rapina (cfr.
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685), necessitava di una motivazione adeguata, specie considerando il fatto che, su tale specifico aspetto, il giudice di primo grado era pervenuto a conclusioni diverse (cfr. pag. 17 della sentenza del Tribunale). Quanto poi all'ulteriore profilo costituito dagli ulteriori danni verificatisi in conseguenza del reato, la Corte d'Appello ha fatto riferimento al "serio turbamento" delle persone offese e all'"intralcio dell'attività del supermercato in conseguenza dell'azione dell'imputato" (pag. 5 della sentenza impugnata).
Ritiene il Collegio che anche tali riferimenti avrebbero meritato un percorso argomentativo più analitico e diffuso, sia quanto al pregiudizio effettivamente riportato dall'attività commerciale (l'episodio è avvenuto alle 3 di notte in un supermercato aperto 24 ore), sia - quanto al resto - in considerazione del fatto che fu il responsabile dell'esercizio commerciale (che già conosceva l'IMPOLITO come persona che in passato "aveva dato fastidio") ad aprire le porte che il ricorrente stava cercando di forzare, per paura che si rovinassero, nonché dell'assenza di elementi certi in ordine al fatto che l'IMPOLITO fosse effettivamente armato, e del tenore dichiarazioni rese dalla guardia giurata sopraggiunta, fortemente dissonanti dalle altre deposizioni quanto alla situazione in concreto constatata al suo arrivo.
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Quanto alle residue doglianze, il ricorso deve invece essere dichiarato ma m m issibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così d