Sentenza — n. 28547/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 17/12/2019, la Corte d'Appello di Brescia riformava parzialmente (rideterminando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo, in data 05/02/2016, nei confronti di SCHBECK Bernhard, in relazione ai delitti di ricettazione e detenzione per la vendita di materiale con marchio contraffatto (meglio specificati ai capi da 1 a 4 della rubrica) nonché di calunnia (capo 5) a lui ascritto.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28547/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo, rilevando che, quanto alla prima censura, la Corte d'Appello aveva sufficientemente motivato.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: SCHBECK Bernhard, nato in Austria il 17/09/1978 avverso la sentenza emessa il 17/12/2019 dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alle statuizioni civili, e l'affermazione del giudicato sulla penale responsabilità
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/12/2019, la Corte d'Appello di Brescia riformava parzialmente (rideterminando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo, in data 05/02/2016, nei confronti di SCHBECK Bernhard, in relazione ai delitti di ricettazione e detenzione per la vendita di materiale con marchio contraffatto (meglio specificati ai capi da 1 a 4 della rubrica) nonché di calunnia (capo 5) a lui ascritto.
2. Propone ricorso per cassazione lo SCHBECK, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Omessa motivazione quanto alle censure formulate in ordine al capo 1), con particolare riferimento alle cinture GUCCI e agli occhiali OAKLEY, in relazione ai quali si era evidenziato che il numero di telefono, indicato sulle lettere di trasporto era diverso da quelli riportati nelle altre lettere di spedizione. 2.2. Manifesta illogicità della motivazione con cui la Corte d'Appello aveva rigettato la richiesta di riduzione della liquidazione dei danni in favore della parte civile PRADA s.p.a.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo, rilevando che, quanto alla prima censura, la Corte d'Appello aveva sufficientemente motivato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Il ricorrente ha lamentato la mancanza di motivazione in ordine alla censura svolta con riferimento ad una parte del materiale ricettato e detenuto per la vendita, imperniata sulla diversità del numero telefonico indicato sulle relative lettere di trasporto rispetto a quello riportato indicato nelle altre missive aventi ad oggetto la residua merce rinvenuta e sequestrata. In tal modo, peraltro, il ricorrente ha del tutto omesso di considerare quanto precisato dal giudice di primo grado in ordine al fatto che il numero telefonico in questione, disconosciuto dal ricorrente e riportato nella spedizione contestata (pag. 6: 0350666115), è risultato corrispondere ad una ditta individuale cessata nel 2011, ma anch'essa riferibile all'odierno ricorrente (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
Appare quindi applicabile, con riferimento alla predetta doglianza, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato» (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314).
3. Con riferimento alla residua censura, devono essere condivise le osservazioni del Procuratore Generale. La PRADA s.p.a. risulta invero costituita in relazione ad un asciugamano menzionato al capo 2) della rubrica : in tale contesto, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui risulterebbe equa la liquidazione del danno in Euro 8.000 "per la molteplicità e sistematicità dell'acquisto e commercio di beni con tali marchi contraffatti" non resiste alle censure formulate sul punto dalla difesa. Da ciò consegue l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.
4. Per le ragioni in precedenza illustrate, il ricorso deve nel resto essere dichiarato inammissibile. Non sussistono le condizioni per la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalle altre parti civili che hanno in questa sede presentato richiesta di liquidazione, non essendo coinvolte nei motivi di ricorso presentati nell'interesse dello SCHBECK.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili in favore dei PRADA s.p.a. e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Nulla a provvedere sulle richieste delle altre parti civili. Così deciso il 21 maggio 2021 Il Consigl estenso